2 Dicembre 2011 By GaMerola 0

Impresa familiare: caratteristiche giuridiche e fiscali.

Oggi più che mai è importante, in tempo di crisi, progettare una corretta pianificazione fiscale, per un risparmio fiscale lecito. Uno degli strumenti a disposizione per ottenere questo è la costituzione di una impresa familiare. Il reddito diviso tra due soggetti, sarà tassato per scaglioni IRPEF, risparmiando imposta.

L’Impresa familiare è una forma diversa di impresa individuale, in cui operano, oltre al titolare, anche   uno o più componenti della propria famiglia quali ad esempio il coniuge o i parenti diretti entro il terzo grado, oppure gli affini entro il secondo.

La collaborazione deve essere continuativa e non occasione, non potrà essere “coadiutore” ad esempio il familiare che svolge anche un’altra attività, che sia di lavoro dipendente, autonoma o d’impresa.
La loro partecipazione all’Impresa presuppone l’acquisizione di spettanze sia economiche che decisionali all’interno della stessa, quali:
  • il diritto alla  partecipare agli utili dell’impresa;
  • il diritto sui beni acquistati con gli utili d’impresa;
  • il diritto agli incrementi di valore dell’impresa  in rapporto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato;
  • il diritto a prendere parte alle decisioni che attengono: a) all’impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale, b) alla gestione straordinaria, c) agli indirizzi strategici di produzione e d) alla cessazione dell’impresa;
  • il diritto di prelazione in caso l’imprenditore voglia cedere l’azienda.

Le disposizioni fiscali prevedono che l’imprenditore titolare abbia diritto ad almeno il 51% del reddito che l’impresa consegue annualmente.

Fermo restando i diritti riconosciuti ai collaboratori familiari, l’impresa familiare continua ad essere inquadrata giuridicamente quale ditta individuale.

Il responsabile dell’impresa resta comunque ed esclusivamente il titolare:

  • Sia per le obbligazioni dell’ impresa per le quali risponde in prima persona con tutto il suo patrimonio;
  • Sia per l’assoggettamento alle procedure fallimentari alle quali è esposto solo il titolare.

Costituzione d’impresa familiare.

Un’impresa familiare può costituirsi  da una impresa individuale già esistente o nascere sin dall’inizio come impresa familiare.
Per la sua costituzione è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autentica dove dovranno essere indicati:

  1. La tipologia di attività esercitata dal titolare;
  2. i dati anagrafici del collaboratore o collaboratori ed il grado di parentela.

Procedura dopo la costituzione.

  • Entro 30 giorni bisogna comunicare alla CCIAA l’avvenuta trasformazione della ditta in impresa familiare;
  • Entro 30 giorni  bisogna iscrivere il coadiutore all’INPS;
  • Entro 30 giorni bisogna iscriver il coadiutore all’INAIL.

Trimestralmente il titolare pagherà i contributi anche per conto del coadiutore a proprio nome, salvo poi rivalersi nei confronti del collaboratore ed  essere rimborsato di quanto per lui pagato.
All’atto della dichiarazione dei redditi il titolare attribuirà al collaboratore una parte degli utili che non potrà esssere maggiore del 49%  mentre potrà essere minore.

I contributi Inps del collaboratore saranno pagati unitamente a quelli del titolare, che li anticiperà per conto del coadiutore, salvo poi ottenerne il rimborso con regolare documento di “rivalsa”, per consentire allo stesso coadiutore di poterli dedurre, quali contributi previdenziali, dalla propria dichiarazione dei redditi.

Importante:

L’impresa familiare a fini fiscali ha effetto solo dall’anno successivo a quello della sua costituzione. Se ad esempio l’impresa familiare si costituisce nell’anno 2011, gli effetti fiscali si avranno a partire dall’anno 2012; ciò vuol dire che l’attribuzione di una parte di reddito potrà avvenire solo per l’anno successivo a quello di costituzione.
Quindi se si vuole costituire una impresa familiare per  ripartire il reddito dell’anno 2018 bisognerà farlo entro il 31-12-2017.

Notevole può essere il risparmio fiscale con la costituzione di una impresa familiare, in quanto come si diceva sopra, il titolare partecipa agli utili in misura non minore del 51% del reddito d’impresa.

E’ bene precisare che ai fini IVA ed IRAP sarà solo il titolare obbligato al pagamento.

Il risparmio fiscale si ottiene invece solo ai fini IRPEF in quanto l’imposta colpisce per scaglioni di reddito secondo la seguente tabella:

FINO A 15.000 aliquota 23%
FINO A 28.000 aliquota 27%
FINO A 55.000 aliquota 38%
FINO A 75.000 aliquota 41%
oltre aliquota 43%

Esempio:

Reddito d’impresa = euro 30.000,00.

Ipotesi 1.
Nell’ipotesi di sola impresa individuale il titolare pagherà ai fini IRPEF i seguenti importi:

da 0 a 15.000 ——————————–15.000 x  23 % = 3.450,00
sull’eccedenza di 15.000 e fino a 28.000 — = 13.000 x  27 % = 3.510,00
sull’eccedenza di 28.000 e fino a 30.000 — =  2.000 x   38 % =    760,00
totale IRPEF da pagare euro 7.720,00 (caso in cui il reddito di euro 30.000 venga dichiarato unicamente dal titolare)

Ipotesi 2.

Nell’ipotesi di impresa familiare costituita con la moglie le imposte saranno le seguenti, ipotizzando che il 51% del reddito sia imputato al titolare ed il 49% alla moglie coadiutrice:

Riparto Reddito. Titolare   30.000 x 51% = 15.300 base imponibile IRPEF.

                          Familiare 30.000 x 49% = 14.700 base imponibile IRPEF.

Titolare: Irpef da pagare:

da 0 a 15.000 ——————————–15.000 x  23 % = 3.450,00
sull’eccedenza di 15.000 e fino a 15.300 — =      300 x  27 % =     81,00
totale IRPEF titolare euro 3.531,00 (caso in cui il reddito di euro 30.000 venga dichiarato per il 51% dal titolare)

Familiare: Irpef da pagare:

da 0 a 15.000 ——————————–14.700 x  23 % = 3.381,00

IRPEF a carico del coadiutore euro 3.381,00 (caso in cui il reddito di euro 30.000 venga dichiarato per il 49% dal familiare)

IRPEF da pagare all’interno del nucleo familiare in caso di impresa familiare = euro 6.912,00;

 IRPEF da pagare in caso di sola impresa individuale = euro 7.720,00 1) nota sopra.

Si avrà, in questo esempio, un risparmio d’imposta del nucleo familiare pari a 808,00 euro; ipotesi in cui, ovviamente, il nucleo familiare sia composto dai componenti dell’impresa familiare.