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Il Fisco incassa le imposte per il falso domicilio all’estero.

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Il Fisco italiano incasse le imposte per i redditi prodotti oltre frontiera, quando il contribuente costituisce un falso domicilio all’estero, per scopi esclusivamente di elusione fiscale, ed anche  dopo l’adesione al condono tombale.

Queste è quanto ha stabilito in sintesi la Corte di Cassazione in un contenzioso tributario tra Fisco italiano e contribuente con falso domicilio all’estero:

E’ il caso di un contribuente con falsa domiciliazione a Monaco, che sottoscriveva atti e rogiti in Italia. Per il Fisco italiano ed anche adesso per la Cassazione, “le imposte devono essere pagate in Italia”. Neanche il condono tombale, art. 9 della Legge 289/2002,  “è efficace per i redditi prodotti all’ estero”. Secondo la Cassazione, per i domiciliati all’estero, l’ufficio potrà utilizzare come elemento di prova  (per la dimostrazione che la sede principale degli affari e degli  interessi è in Italia) anche il fatto di stipulare “diversi atti e rogiti notarili nel nostro Paese”, senza la necessità di provare la permanenza fisica in Italia  per la maggior parte dell’anno.

Ma andiamo alla causa tributaria.

Con l’ordinanza n. 12861 del 24 05 2013, la Corte di Cassazione, si è pronunciata su di un contenzioso tra fisco e contribuente italiano con falso  domicilio all’estero, precisamente nel Principato di Monaco.

L’accertamento del Fisco, riguardava il recupero di  imposte relative a compensi professionali ricevuti all’estero da contribuente con domicilio fiscale e residenza a Monaco.

Il contribuente domiciliato all’estero si opponeva alle pretese dell’Agenzia principalmente per due motivi:

1) Riteneva di non essere tenuto a dichiarare al Fisco italiano i redditi percepiti all’estero in quanto cittadino straniero,  in conseguenza del trasferimento della propria residenza anagrafica in territorio monegasco.

2) In secondo battuta, si opponeva all’accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto riteneva che l’amministrazione finanziaria non poteva procedere all’accertamento fiscale,  avendo lo stesso aderito – per l’anno incriminato – al condono tombale ai sensi dell’art.  9 della legge 289/2002, nell’anno 2013 per i redditi condonati dal 1997 al 2011.

In prime istanze contenziose la C.T.P. dichiarava legittimo l’accertamento emesso dall’Ufficio, mentre la Commissione tributaria regionale, accoglieva il ricorso del contribuente con domicilio all’estero, in quanto riteneva che l’amministrazione finanziaria non aveva adeguatamente dimostrato che il contribuente di fatto era domiciliato in Italia, avendo prontamente prodotto il certificato di residenza nel “Principato di Monaco” ed anche  alcune ricevute di UTENZE relative all’abitazione utilizzate nella casa oltre frontiera, “prove” che potevano risultare idonee a confermare l’effettivo domicilio all’estero.

Inoltre in riferimento al condono, la CTR dichiarava che i redditi professionali prodotti all’estero e quelli prodotti in Italia “risultano tassati in Italia con la dichiarazione dei redditi alla medesima stregua e cumulativamente”, sicché la definizione effettuata ai sensi dell’art. 9 della Legge 289/2002 ( condono tombale) non poteva “non comprendere” anche i “proventi professionali prodotti all’ estero”  errore grave ndr)

La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12861 del 24.05,2013  ha cancellato con rinvio la pronuncia di II grado emanata dalla Commissione tributaria regionale, in quanto:

  • ha ritenuto erronea l’applicazione della norma che disciplina il condono “tombale”, per non avere tenuto in debita considerazione, al fine di stabilire il domicilio fiscale del contribuente, alcuni elementi di prova prodotti dal Fisco Italiano “idonei indici sintomatici di una possibile decisione ingiusta”. Secondo i giudici della Cassazione (ed anche secondo noi)  i redditi conseguiti all’estero sono esclusi dalla possibilità di adesione al condono tombale, in quanto l’art. 9 comma 1, della legge 289/2002 sul condono,  esplicitamente afferma che “non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui all’art. 8 co. 5,  ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8 secondo le modalità ivi indicate”.  Ed i redditi contestati dal Fisco non erano condonabili ai sensi dell’art. 9, proprio perché riferibili a redditi di cui all’articolo 8, comma 5, secondo cui “Per i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un’imposta sostitutiva di quelle indicate al comma  1 pari al 6 per cento”.
  • La Cassazione, inoltre, non è stata d’accordo con la C.T.R., quando ai fini della reale individuazione del  domicilio fiscale del ricorrente, “non ha considerato” le risultanze di prova offerte dal Fisco italiano:
  1. Sia perché l’avviso di accertamento era stato notificato “pro manibus” al ricorrente presso la sua dimora italiana;
  2. E sia perché era stata provata l’esistenza di numerosi rogiti notarili stipulati dal ricorrente in Italia ed idonei a dimostrare la permanenza sul territorio nazionale della “sede principale dei suoi affari ed interessi”.

Sembra, con tali argomentazioni,  “non avere ombre” la decisione della Suprema Corte di Cassazione, anche in ordine al condono tombale, per il quale esiste una norma di legge, oltre alle successive circolari n. 12/e/2003 e n. 25/e/2003, dove la definizione agevolata con il Fisco (per i redditi dal 1997 al 2001) “NON” poteva essere fruita  in relazione ai «redditi conseguiti all’estero».

Per il domicilio fiscale la residenza reale è quella in cui “si ha la sede principale di affari ed interessi”. In questo senso sia la sentenza della Cassazione 2963/80 sia la circ. 304/97 vi ricomprendono anche “gli interessi propriamente personali e familiari”, senza tener conto del requisito temporale secondo cui, si ricorda, il domicilio deve essere individuato in Italia “quando si ha la permanenza nel territorio per la maggior parte del periodo di imposta”.

Fonte: Fisco Oggi.

Ringraziamo Mauro Faggion, per la importante esplicazione della sentenza.

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