Con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, di ieri 10 novembre, è stata confermata l’esenzione dall’imposta di registro per l’appello contro il giudice di pace.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, ha comunicato la nuova interpretazione delle norme in essere riguardo alla debenza dell’imposta di registro rispetto alla precedente risoluzione n. 48/E del 2011 che prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro e bollo previsti dall’art. 46 della L. n.  374/91  in riguardo all’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.

Quindi da ieri niente imposta di registro sull’appello avverso la decisione del giudice di pace.

La nuova interpretazione della norma si è resa necessaria a seguito della Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 16310-2014 che ha dichiarato: ….. ‘l’art. 46 della legge n. 374/91 nel suo significato più ampio, fa riferimento alle cause e attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda € 1.033,00, ciò che fa scaturire  il regime di esenzione dall’imposta di registro previsto dall’art. 46 della L. n. 374 del 1991″.

L’esenzione trova applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

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