26 Dicembre 2011 By GaMerola 0

Dossier: Nuovo tetto di tracciabilità, sintesi degli obblighi antiriciclaggio, differenze tra comunicazione al MEF e segnalazione all’UIF.

La normativa sul nuovo tetto di tracciabilità del contante e sugli obblighi anti riciclaggio e necessarie segnalazioni all’Uif.

Il D.L. 201 del 6.12.2011 (Manovra Monti), ha ridotto  a MILLE EURO:
  •  la soglia di utilizzo del contante;
  • il limite consentito del saldo dei libretti di deposito al portatore;
  • il limite al­la emis­sione di assegni trasferibili.
Il tetto precedentemente fissato dal DL 138/2011 era  di 2.500 euro, decorrente dal 13-08-2011.
Ecco le variazioni intervenute dal 2008 ad oggi:
  • Fino al 29-04-2008 12.500 euro
  • dal 30-04-2008 al 24-6-2008 5.000 euro
  • dal 25-06-2008 al 30-05-2010 12.500 euro
  • dal 31-5-2010 al 12-8-2011 5.000 euro
  • dal 13-8-2011 al 5-12-2011 2.500 euro
  • dal 6-12-2011 1.000 euro
  • E’ vietato detenere libretti al portatore, depositi bancari, titoli al portatore oppure trasferiire denaro contante, tra soggetti diversi, per importo uguale o superiore a MILLE EURO (occorrerà per tali trasferimenti di avvalersi di un conto corrente bancario, postale o di una carta di credito);
  • Gli assegni  bancari e postali rilasciati per importi uguali o superiori a 1.000 euro dovranno indica­re nome o ragione sociale del beneficiario unitamente alla clausola di non trasfe­ribilità;
  • Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali emessi dalla banca o dalle Poste Italiane SPA, possono essere trasferiti solo se di importo inferiore ad euro 1.000;
  • Il saldo dei libretti al portatore, di deposito bancari o postali non nominativi, non potranno essere di importo uguale o superiore ad euro 1.000;
  • I libretti con saldo uguale o superiore ad euro 1.000 dovranno essere estinti o in alternativa dovranno essere ridotti nel loro ammontare ad un importo inferiore ad euro 1.000. Tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 3-03-2012.
In sede di conversione in Legge del D.L. 201/11, si è stabilito che non costituisce violazione sanzionabile, la trasgressione alle norme di cui sopra che avverrano tra il 6-12-2011 ed il 31-01-2012, purchè entro i precedenti limiti di 2500 euro.
1) Tracciabilità. Modifiche introdotte dal DL 201/2011 per i contanti.
Novità in materia di CONTANTI. Sono vietati i trasferimenti, tra soggetti diversi, di contante o tramite libretti di deposito, bancari o postali, al portatore o di titoli al portatore anche in valuta estera effettuati a qualsiasi titolo, quando il valore trasferito sia complessivamente pari o supe­riore ad euro 1.000; ciò anche quando i pagamenti siano effettuati in maniera frazionata in misura inferiore al tetto suddetto nel caso in cui il pagamento si riferisca ad una operazione unica.
I trasferimenti di contante potranno essere effettuati per qualsiasi importo tramite Banca o Posta dopo che l’intermediario abilitato abbia ricevuto per iscritto tale disposizione. In tal caso l’importo potrà superiore la soglia di 1000 euro.
Lo stesso intermediario successivamente sarà tenuto ad identificare le parti coinvolte, rilevare l’operazione, ed effettuare la comunicazione dell’operazione all’anagrafe dei rapporti finanziari tenuto presso l’Agenzia delle Entrate.
1.1) Frazionamento del pagamento in materia antiriciclaggio al fine di rimanere sotto soglia.
In riferimento al limite di trasferimento del contante, ed in ossequio al decreto legislativo n.151 del 2009 (di correzione delle previgenti norme sul riciclaggio), è opportuno richiamare le norme in vigore, ai fini dell’antiriclaggio di danaro, derivante da attività illecite:
  • Vige l’obbligo, ai fini del trasferimento di un bene o servizio, di considerarne il valore nella sua interezza;
  • Il divieto del pagamento in contanti sussiste anche quando avviene con più versamenti frazionati inferiori a 1000 euro, ed in maniera volutamente artificiosa, riferita ad un medesimo soggetto, fattura, compravendita,  che superi complessivamente la soglia suddetta, in vigore dal 6-12-2011.
  • I pagamenti frazionati, quando inferiori alla soglia ma relativa ad un’unica operazione sono ammessi quando:

. siano conseguenza della libertà contrattuale delle parti, come la vendita con pagamento rateizzato;
. siano previsti dalla prassi commerciale in riferimento a determinati settori di attività.

. e non siano effettuati, quindi, artificiosamente per aggirare il pagameno di elevate somme in contanti.

1.2) Sanzioni contanti.
La violazione di tali obblighi e lo sforamento del limite di tracciabilità, comporta una sanzione pecunaria di natura amministrativa che potrà essere comminata nella misura compresa tra l’1 al 40% dell’importo trasferito, in cui sarà coinvolto anche colui che riceve il pagamento. Sono fatti salvi, gli effetti giuridici, degli atti posti in essere tramite il pagamento irregolare.
La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita nell’importo minimo di 3.000 euro.
Ciò purtroppo anche per piccole violazioni come l’effettuazione di pagamenti uguali a 1000 euro o di poco superiori.
La sanzione sarà tannto maggiore quanto più elevato sia il valore del contante trasferito.
In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento di denaro contante (nonché di li­bret­ti di deposito al portatore o di titoli al portatore) superiori ad euro 50.000 la sanzione mini­ma edittale viene aumentata di cinque volte (passando dall’1 al 5% del valore) con un un minimo di 3000 euro.
Riepologando, le sanzioni sono così previste:
  • dall’1 al 40% per le violazioni comprese tra 1.000 e 50.000 euro con un minimo di 3000 euro.
  • dal 5 al 40% per le violazioni superiori ad euro 50.000, sempre con un minimo di 3.000 euro.
2) Assegni.
Il DL 201/2011 ha apportato le seguenti modifiche in materia di assegni bancari e postali.
Gli assegni bancari o postali sono consegnati al cliente con la clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà richiedere il rilascio di assegni liberi, pagando la somma di 1,50 per ogni check.
Tali assegni saranno liberamente trasferibili, indicando il nome o la ragione sociale del benefi­ciario, ma sempre di importo non superiore ad euro 1000.
Per inciso si potranno emettere assegni di qualsiasi importo, purchè recanti la clausola di non trasferibilità.
2.1) Sanzioni Assegni.
La violazione dei suddetti obblighi comporta una sazione amministrativa che va dall’1 al 40% dell’importo indicato sull’assegno e con esso trasferito. Essa in ogni caso non può essere inferiore a 3000 euro.
La sanzione minima edittale è aumentata di cinque volte quando l’importo degli assegni sia superiore ad euro 50.000,00; quindi sarà comminata nella misura compresa tra il 5 ed il 40% dell’importo, con un minimo di euro 3.000.
Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, sono emessi indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e con l’indicazione della clausola di non trasferibilità. Il D.L. 201 puntualizza, che i clienti di Banche o Posta, potranno richiedere per iscritto il rilascio degli stessi senza “clausola di non trasferibilità” quando l’im­porto sia inferiore ad euro 1.000,00 ( non più 2.500), con il pagamento a titolo di imposta di bollo, per ogni assegno della somma di 1,50 euro.
La violazione dei suddetti obblighi comporta una sazione amministrativa che va dall’1 al 40% dell’importo trasferito. Essa in ogni caso non può essere inferiore a 3000 euro.
La sanzione minima edittale si aumenta di cinque volte quando l’importo degli assegni sia superiore ad euro 50.000; quindi dal 5 al 40% dell’importo, con un minimo di euro 3.000.
Si precisa che per gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (quelli per intenderci all’ordine “me medesimo”), non è ammessa la circolazione, e si possono emettere unicamente per il proprio prelievo, presso una banca o presso le Poste Italiane S.p.A.

3) Novità analoghe sono state introdotte per i libretti di deposito al portatore (non nominativi) bancari o postali.

Viene stabilito che il loro saldo non potrà essere pari o superiore ad euro 1.000.
La sanzione per le violazioni inerenti i libretti di deposito, aumenta sensibilmente, e colui che trasgredisce dovrà pagare un importo che va dal 20 al 40% del saldo, con un minimo di euro 3.000.
Inoltre per i libretti al portatore bancari o postali con saldo superiore ad euro 50.000, la sanzione minima e massima è aumentata del 50%.
Quindi, per riepilogare gli effetti delle violazioni per i libretti al portatore le sanzioni sono:
  • tra il 20 e il 40% dell’importo del saldo quando questo sia compreso tra 1.000 e 50.000 euro, con sanzione mi­nima di 3.000 euro;
  • dal 30 al 60% dell’importo del saldo quando questo sia superiore a 50.000 euro.
Norme transitorie valide fino al 31-03-2012.
I libretti al portatore con saldo pari o superiore ad euro 1.000 euro, entro il 31-01-12 dovranno:
  • essere estinti o ridotto del loro saldo ad un importo inferiore ad euro 1.000;
  • trasformarsi in libretti nominativi.
Sanzioni per violazioni oltre il 31-03-2012:
In caso di violazione oltre i termini transitori, il possessore del libretto sarà sanzionato con il pagamento di una sazione ammnistrativa di importo:
  • uguale al saldo del libretto quando questo sia inferiore ad euro 3.000;
  • compreso tra il 10 ed il 20% del saldo con un minimo di euro 3.000, quando questo sia com­preso tra euro 3.000 ed euro 50.000;
  • compreso tra il 15 ed il 30% del saldo, quando il saldo invece sia superiore ad euro 50.000.
In caso di trasferimento del libretto al portatore, tra due soggetti diversi, attraverso “consegna” manuale, si applicheranno le stesse sanzioni qualora il cedente, entro 30 giorni, non comunichi all’istituto dii credito i dati identificativi del cessionario, la sua accettazione e la data di trasferimento.
4) Oblazione.
In ossequio all’istituto dell’oblazione è possibile pagare, a titolo di sanzione, una somma ridotta ad 1 terzo del massimo della sanzione prevista per il tipo di violazione commessa, o, nel caso più favo­revole, e nel caso in cu sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio di quest’ultima, oltre alle spese giudiziarie, entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica postale degli estremi della violazione.
In questo caso, la previsione della sanzione minima di euro 3000 sarà solo teorica, in quanto se ad esempio si effettua, violando le norme, un pagamento in contanti di euro 2000, ciò potrebbe essere sanato con il pagamento di 40 euro, ossia del 2% dell’importo pari il doppio della sanzione minima edittale dell’1%.
4.1) Ambito applicativo dell’istituto dell’oblazione.
E’ possibile avvalersi della sanatoria attraverso l’oblazione esclusivamente per violazioni riferite:
  • al limite del pagamento in contante;
  • all’emissione di assegni (di qualsiasi tipo);
  • solo per importi non superiori ad euro 250.000.
Il pagamento ridotto, ancora, non è ammesso quando il trasgressore, nei 365 giorni precedenti, abbia già ricevuto un atto di contestazione simile o analogo e per il quale si sia già avvalso dell’istituto dell’oblazione.
Le violazioni concernenti l’utilizzo di danaro contante, di assegni liberi e libretti al portatore dovranno essere comunicati al Ministero dell’Economia e Finanze tramite le Ragionerie territoriali dello Stato:
  • entro 30 giorni da quando ne vengano a conoscenza;
  • dagli intermediari finanziari e dai professionisti.
5) Contestazione.
Le ragionerie dello Stato competenti per Territorio si attiveranno per l’immediato inoltro dell’infrazione all’Agenzia delle Entrate che procederà ai conseguenti controlli fiscali.
Importante per banche/poste ed altri istituti di credito.
Come recita la circolare del 4 novembre 2011 del Ministero dell’Economia, i prelievi ed i versamenti di contante, con sforamento della soglia suddetta, non costituiscono “automatiche violazioni” e quindi di risulta le Poste e le Banche non sono obbligate ad effettuare la comunicazione. Essa diventa però obbligatoria quando si riscontrino elementi reali tali da ritenere violato il divieto di trasferimento di danaro tra due o più soggetti.
La precisazione è alquanto necessaria, visto che numerose sono le banche 1) che hanno effettuato la comu­nicazione (a seguito di operazioni allo sportello superiori alla soglia) al Ministero dell’Economia, 2) che hanno segnalato l’operazione addirittura all’UIF. Si ricorda che quest’ultima è obbligatoria “quando l’operazione sia sospetta di riciclaggio di denaro illecito”.
Da quest’anno gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria ogni operazione finanziaria posta in essere dal cliente.
E’ opportuno preliminarmente chiarire la differenza, dell’obbligo a carico di intermediari finanziari e professionisti, tra:
  • la COMUNICAZIONE da inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, finalizzata sia alla denuncia di violazioni in materia di tracciabilità del contante e sia a mero titolo di informazione sugli estremi delle transazioni eseguite dai propri clienti, anche in assenza di “violazione”; ciò ai fini della valutazione del grado di rischio di evasione fiscale del contribuente. Quindi “La Comunicazione” occorrerà, in sostanza, per rilevare illeciti civili (quali le operazioni di violazione delle norme sulla tracciabilità, ed operazioni non dichiarate ai fini del pagamento delle imposte dirette ed indirette); e
  • la SEGNALAZIONE, da inviare all’UIF, di sospetto riciclaggio, che ha tutt’altra finalità e potrà dar luogo al rilievo di illeciti penali.
Sono state segnalate molte comunicazioni non dovute, ma inviate all’Amministrazione finanziaria, da parte degli intermediari finanziari e dalle Banche, per le quali in realtà non sussisteva l’obbligo, in quanto non vi erano gli estremi della violazione delle norme riguardanti la tracciabilità, nel caso in cui ad esempio, il prelievo o versamento di contanti eseguito “allo sportello” superava il tetto di tracciabilità, che per inciso non costituisce violazione.
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5) Operazioni sospette.
Costituiscono elementi di “sospetto riciclaggio”, per i quali si configura l’obbligo di segnalazione all’UIF e non alle Ragionerie competenti, (in quanto nel primo caso si potrebbe configuare “illecito penale” mentre nel secondo caso “illecito civile”), i comportamenti seguenti:
  • il frequente ricorso non giustificato all’effettuazione di operazioni in contanti, anche senza vio­lazione dei limiti;
  • il prelievo o il versamento in contanti, presso gli intermediari finanziari, di importi uguali o superiori ad euro 15.000.
La circolare n. 297944 dell’11-10-2010 del Ministero dell’Economia, in ordine a tale normativa, ha indicato con precisione che i soggetti tenuti a segnalare le operazioni sospette hanno l’obbligo preventivo:
  • di valutare attentamente “le fattispecie indicate dalla norma” per cui sorge l’obbligo di segnalazione;
  • di raffrontare il profilo del cliente, soggettivamente individuato, o del reale terminale dell’operazione, alla stessa stregua degli altri indici di anomalia.
E’ escluso in sostanza ogni rilievo oggettivo che faccia scattare l’obbligo di segnalazione, senza introduzione, quindi, di nessun automatismo in tal senso. La sussistenza del semplice indicatore di anomolia non è motivo sufficiente per far scattare la segnalazione, ma è necessaria una complessiva valutazione dell’operazione che si basi su di una serie di elementi: sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
6) Limiti all’applicazione delle sanzioni.
Risulta opportuno ricordare in relazione alla riduzione della soglia di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore da 12.500 a 5.000 euro, disposto dal D.L. 78/2010, che nella conversione in legge dello stesso decreto, si era provveduto, a fronte dell’immediata entrata in vigore della norma, di ovviare alla limitata conoscenza della stessa da parte degli operatori, di escludere l’applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse tra il 31-05-2010 ed il 15-06-2010. Ovviamente la disapplicazione delle sanzioni, nel periodo suddetto, non riguardava le operazioni superiori al pre-vigente tetto di 12.500 euro.
Analogo previsione legislativa è stata introdotta dal D.L. 138 in occasione della riduzione della soglia di tracciabilità da 5.000 a 2.500 euro per il periodo 13-08-2011 al 31-08-2011.
Anche per la nuova riduzione a 1.000,00 euro, il D.L. 201 del 6-12-2011 ha previsto la disapplicazione delle sanzioni, per un periodo transitorio, inerente le violazioni commesse tra il 6-12-2011 ed 31-01-2012 che riguardino l’effettuazione di operazioni comprese tra la precedente soglia e la nuova soglia, ossia per le operazioni comprese tra 1000 e 2500 euro.
Con analoga previsione normativa e logica sono sempre sanzionabili nel periodo transitorio (6-12-2011 31-01-2012) le violazioni superiori alla previgente soglia di 2.500 euro.
7) Ulteriori misure di contrasto all’uso del contante.
Il D.L. 201/2011 ha introdtto ulteriore disposizioni per contrastare l’uso del contante.
Pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Allo scopo di modernizzazione e dare efficienza alle Pubbliche Amministrazioni, sia centrali che locali i pagamenti dovranno essere erogati mediante strumenti telematici ai fini della riduzione degli oneri finanziari ed amministrativi della gestione del danaro contante. In questo senso viene stabilito che tutte le operazioni di pagamento eseguite dagli Enti pubblici dovranno essere eseguiti tramite tracciabilità bancaria con accrediti finanziari sui cc dei beneficiari e con l’obbligo a carico delle suddette amministrazioni di organizzare le procedure per l’eliminazione dell’utilizzo di documentazione cartacea.
Tali pagamenti dovranno avvenire, tramite accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore, o su altri supporti telematici di pagamento simili. Ogni altro pagamento effettuato per cassa, non può in ogni caso superare l’importo di mille euro, come modificato in sede di conversione del decreto che invece prevedeva una soglia di 500 euro.
Quindi stipendi, pensioni, compensi a qualsiasi titolo corrisposti, da Pubbliche amministrazio­ni sia centrali che locali e dai loro enti, ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque dovuto, per importi superiori ad euro 1.000 dovranno essere erogati con strumenti di pagamento elettronici, comprese le carte di pagamento. Tale limite potrà essere modificato mediante decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
( che per inciso auspichiamo, a favore di coloro, soprattutto anziani, a cui è violata la libertà di avere le proprie abitudini, introducendo anche per loro, l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento o incasso elettronico, che non conoscono e che in determinati casi, sarebbero, come detto, una vera e propria violenza rispetto ad un modo di pensare a loro caro e che bisogna preservare).
Per tali soggetti svantaggiati, che percepiscono trattamenti minimi di pensione, assegni sociali, i rapporti di conto corrente che dovranno attivare ad intrattenere con istituti di credito, sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo, ed è fatto inoltre divieto agli intermediari finanziari di addebitare costi e commissioni.
La Pubblica Amministrazione utilizzerà solo strumenti finanziari di pagamento o incasso telematici.
Al fine di consentire alle pubbliche amministrazione di incassare le entrate tributarie di propria competenza, tramite strumenti diversi dal contante, il Ministero dell’Economia ha promosso con la società CONSIP S.P.A. la stipula di convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinchè tali soggetti possano dotarsi, a condizioni di favore, di strumenti di riscossione quali i POS.
8) Termini.
Le suddette novità saranno operative dal 6-03-2012 (indicato in sede di conversione in legge del suddetto D.L, 201/2011).
9). Conto corrente base.
Il Ministero dell’Economia unitamente alla Banca d’Italia, l’Abi, le Poste hanno stabilito apposita convenzione con gli istutiti di credito che prestano servizi di pagamento, con cui hanno fissato le caratteristiche del conto corrente o di un conto base accesso da coloro che sono “SOGGETTI SVANTAGGIATI” (come i titolari di trattamenti pensionistici minimi, assegni di invalidità e sociali).
La convenzione ha individuato tali caratteristiche con riferimento ai seguenti criteri:
  • l’offerta dell’apertura di un conto di accredito deve contenere un numero adeguato di operazioni, con la disponibità gratutita di una carta di debito.
  • la strutturazione dei costi di tenuta conto realizzata in maniera semplice e trasparente;
  • l’offerta senza spese a favore delle fasce socialmente svantaggiate ed esente da bollo.
La convenzione dovrà essere stipulata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011.
Nel caso tale stipula non venga sottoscritta entro il suddetto termine, i costi e le commissioni di tali tipi di rapporti di conto corrente saranno stabiliti con con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In ogni caso, il costo delle commissioni imputate agli esercenti, sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, incluse carte di credito o di debito, non potrà superare l’1,50% dell’importo oggetto diella transazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari, in riguardo ai suddetti rapporti, sono obbli­ga­ti a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria:
  • le movimentazioni effettuate in riguardo a tali rapporti;
  • le informazioni contrattuali relative agli stessi rapporti;
  • l’importo delle operazioni.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di comunicazione dei suddetti rapoorti anche per informazioni necessarie al fine dei controlli fiscali; oltre alla sicurezza dei dati e alla loro conservazione che non dovrà superare i termini di prescrizione e decadenza ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate successivamente provvederà a redigere apposite liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporrre ad eventuali controlli.
La novità sembra da ricondurre ai nuovi obblighi inerenti ai limiti per l’utilizzo del contante, ma l’abbassamento della soglia a 1000 euro, moltiplicherà le operazioni tracciabili che saranno oggetto di comunicazione all’Amminsitrazione finanziaria, con dati che saranno anche utilizzati, dove presenti indicatori di anomalia, ai fini del controllo fiscale. Ultimamente è stato attivato un mega sistema informatico, chiamato “SERPICO”, che elaborerà una mole enorme di transazioni, interfacciandoli con i redditi, i patrimoni (mobiliari ed immobilari) dei contribuenti, e che permetterà di riscontrare in automatico indicatori di anomalia che potranno far scattare gli accertamenti fiscali a loro carico.
Supporto normativo: Soluzione24 fisco.
Rielaborazione: Giuseppe Merola
Commentiamo la norma: seguendo un principio logico ed una considerazione basata sulla nostra esperienza nel rapporto con gli operatori, ci sembra una disposizione palesemente iniqua, questa volta non dal punto di vista dell’imposizione di maggiori tasse, ma dal punto di vista della coesione produttiva del nostro Paese.
Non riteniamo, costituzionalmente legittimo, imporre adempimenti, a nostro parere abbastanza inutili, dal punto di vista della lotta all’evasione fiscale.
Sono in ogni caso adempimenti gravosi e di intralcio al lavoro di quei contribuenti, imprese e cittadini virtuosi che saranno costretti a dover cambiare il loro modo di vivere e di gestire le proprie finanze, con una norma sulla tracciabilità comprensibile per determinati importi (ade esempio fino a 5000 euro), ma che valutiamo assolutamente iniqua per un importo limite così esiguo, che psicologicamente ha fatto inorridire le imprese, seccati da questo Paese e con la voglia di chiudere la propria attività avendone la possibilità.
La nostra opinione è che questa norma porterà recessione.