Home DIRITTO SOCIETARIO Stabilità: rivalutazione beni d’impresa.

Stabilità: rivalutazione beni d’impresa.

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LEGGE DI STABILITA’: RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA, AFFRANCAMENTO OPERAZIONI STRAORDINARIE.

1) RISPARMIO DI IMPOSTA PER CHI ACCEDE ALLA RIVALUTAZIONE.

Il risparmio d’imposta sarà notevole se si considera che per “la rivalutazione” dei beni aziendali (compresi i fabbricati ma esclusi gli immobili merce) si prevede il pagamento di una imposta sostitutiva pari:

  • al 16% per i beni ammortizzabili, calcolato sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore iscritto in bilancio al 31-12-2012;
  • al 12% per i beni non ammortizzabili compreso i terreni;
  • al 4% per le partecipazioni qualificate e il 2% per quelle non qualificate (ossia per la titolarità di quote uguali o inferiori al 2% del capitale sociale).

La nuova rivalutazione sarà possibile per i beni e le partecipazioni detenute al 31-12-2012.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento dell”imposta sostitutiva previsto per la rivalutazione dei beni immobili (escluse le aree fabbricabili e gli immobili-merce) di proprietà delle società di persone, delle società di capitali e degli enti commerciali; secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.L. 185/2008, conv. con modif. nella Legge n. 2/2009.

2. RATEAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA DA RIVALUTAZIONE.

Per quanto riguarda la rateazione dell”imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione la norma contenuta nell’art. 15 del DL. 185/2008 prevede il versamento:

  • in unica soluzione;
  • o in tre rate con cadenza annuale.

La prima o unica rata andrà versata nei termini previsti per i pagamenti delle imposte derivanti da UNICO, dalla prima scadenza successiva all”esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione. ( se questa è effettuata nel 2013 la prima rata dovrà essere pagata entro il 16 giugno 2014).

L”art. 6 co. 6 e segg. del Ddl. Stabilità 2014, ha riattivato la stessa norma riguardante la rivalutazione dei beni d”impresa, già applicata fino al 30 giugno 2010, che consente la rivalutazione dei beni aziendali e delle partecipazioni possedute.

3. RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE.

Il maggior valore dei beni rivalutati, sarà fiscalmente riconosciuto a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione.

Potranno accedere alla rivalutazione le società di capitali e tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, sia in contabilità semplificata che ordinaria.

IMPRESE IN CONTABILITA” SEMPLIFICATA.

Per coloro che adottano la contabilità semplificata la rivalutazione sarà possibile esclusivamente per i beni iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili al 31/12/2012. In tal caso la rivalutazione “va esposta in un prospetto bollato e vidimato” che dovrà contenere i dati del costo fiscalmente riconosciuto e la rivalutazione effettuata.

4. BENI RIVALUTABILI.

La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio dell”esercizio successivo a quello in corso al 31-12-2012.

Trattandosi ad esempio di impresa con esercizio coincidente con l”anno solare, la rivalutazione andrà effettuata nel bilancio relativo all”anno 2013 in relazione ai soli beni detenuti al 31 dicembre 2012.

I maggiori valori delle poste rivalutate sono fiscalmente riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione. Pertanto i maggiori ammortamenti saranno deducibili a partire dall’ esercizio 2016.

5. CALCOLO RIVALUTAZIONE BENI D”IMPRESA ED ESCLUSIONI.

L”incremento di valore relativo al bene rivalutato sarà fruibile dal momento del versamento dell” imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili (terreni) calcolata sull” eccedenza derivante dalla rivalutazione.

5. ESEMPIO DI BENE IMMOBILE ISCRITTO IN BILANCIO AL VALORE DI 200.000 EURO E RIVALUTATO a 500.000 EURO;

IMPOSTA SOSTITUTIVA = (500.000-200.000) * 16% = 48.000,00 da versare nei termini suddetti. RICONOSCIMENTO FISCALE: ANNO 2016.

6. RIVALUTAZIONE SOLO SU COMPLESSO DI BENI DELLA STESSA CATEGORIA.

Le disposizioni prevedono la rivalutazione di tutti i beni d”impresa e partecipazioni iscritte in bilancio con la esclusione:

  • degli immobili merce;
  • dell”avviamento;
  • degli oneri pluriennali come le spese di costituzione
  • dei crediti;
  • e si ritiene delle rimanenze di merci.

La rivalutazione come indicato nella circolare 18/E/2006 potrà essere effettuata solo per categorie omogenee di beni e non per singolo bene.

Le categorie omogenee vanno raggruppate sulla base delle aliquote di ammortamento previste per i beni oggetto di rivalutazione.

Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione, può essere affrancato (e quindi reso disponibile) attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 10% del saldo stesso.

7. RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

La rivalutazione delle partecipazioni societarie, con ri-determinazione del valore di acquisto, è possibile esclusivamente per le partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2014.

8. AFFRANCAMENTO DEI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE.

E” stata infine previsto – a regime – dall’art. 23 commi 12,13,14 e 15  l’affrancamento dei maggiori valori rilevati in riguardo ad operazioni straordinarie, purché tali valori siano iscritti autonomamente nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, ed altre attività immateriali.

L’ affrancamento delle plusvalenze (anche per acquisizione di aziende con modalità diverse da quelle tradizionali) ha voluto eliminare la penalizzazione a carico di quelle compagini di gruppo che non iscrivono la singola acquisizione nel bilancio individuale della società, bensì nel bilancio consolidato di gruppo.

Tale facoltà di affrancamento è stata prevista come detto a regime per le fusioni, scissioni, e conferimenti d”azienda ai sensi dell”art. 176 co. 2-ter del TUIR e dall”art. 15 commi da 10 a 12 del DL 185/2000.

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