martedì, Maggio 21, 2024

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Detassazione Irpef, Ires con l’introduzione dell’ACE. Esempi pratici.

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2012 il Decreto Attuativo che prevede l’introduzione dell’ACE.

L’ACE è “L’Aiuto per la Capitalizzazione Economica delle Imprese ” istituita dall’art. 1 co. 7 del D.L. 201/2011 (Decreto salva-Italia) che consiste in una detassazione Irpef, Ires in proporzione ai nuovi apporti di capitali effettuati a favore dell’azienda.

Lo stesso articolo, istitutivo del beneficio ACE, ha previsto “l’emanazione di un decreto attuativo”, da parte del Ministero delle Finanze, che puntualmente è stato pubblicato come sopra detto.
NORMATIVA ACE.
Ricordiamo che la norma introduce la possibilità di una detassazione dal reddito imponibile – ai fini IRES ed IRPEF – pari al 3% dell’incremento di PATRIMONIO NETTO effettuato nell’esercizio IN CORSO rispetto al PATRIMONIO NETTO calcolato al 31-12 dell’anno precedente.La norma agevolativa, nelle intenzioni del Legislatore, ha lo scopo di ricapitalizzare le imprese italiane,  allineandole al “livello patrimoniale” raggiunto dalle aziende degli altri Paesi UE.

Il beneficio quindi è già fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011, in quanto,  gli incrementi di patrimonio netto avvenuti nello stesso anno 2011 rispetto al patrimonio netto esistente al 31-12-2010, potranno essere oggetto di agevolazione ACE  già in UNICO 2012.

INCREMENTI DI PATRIMONIO.

In riguardo si fa presente che gli incrementi di capitale effettuati nell’anno d’imposta dovranno essere ragguagliati ai giorni effettivi che intercorrono dalla “data dell’apporto di capitale” e fino al “31 dicembre”. (come spiegheremo meglio con un esempio).

IMPRESE AMMESSE AL BENEFICIO ACE.

Ammesse al beneficio ACE sono tutte le Imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria, siano esse imprese individuali chr società di persone o di capitali, nonché cooperative ed enti non commerciali.

ESCLUSIONI DAL BENEFICIO ACE.
Sono escluse dall’ACE quindi unicamente le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata (senza stato patrimoniale) in quanto non sarà possibile assumere il dato contabile riferito al “patrimonio netto”.

ESEMPI DI CALCOLO DEL BENEFICIO FISCALE.  Vediamo come si calcola l’ACE.

Base di calcolo.

Per il calcolo della detassazione ACE la base di riferimento è determinata dal solo PATRIMONIO NETTO contabile risultante dal bilancio di ogni esercizio dell’anno precedente.Quindi per la fruibilità della detassazione occorre far riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso al 31-12-2011.

Quanto alla determinazione del PATRIMONIO NETTO di relazione ai fini del calcolo, «il decreto attuativo» ha evidenziato che ai fini della sua quantificazione occorrerà sommare al capitale sociale:

– l’utile d’esercizio conseguito nell’anno (in quanto parte integrante del patrimonio netto);
le riserve di patrimonio netto sia legali, straordinarie e di rivalutazione;
– gli aumenti di capitale sociale;
– i versamenti di sovrapprezzo di quote o azioni;
– i versamenti in conto capitale e a fondo perduto;
– la conversione in azioni di prestiti obbligazionari.

e sottrarre:
– l’erogazione ai soci di utili in acconto;
– gli acquisti di partecipazioni;
– gli acquisti di aziende;
– il conferimento ai soci di beni in natura come i beni aziendali.

A questo punto abbiamo determinato il Patrimonio Netto contabile a cui far riferimento per calcolare “l’incremento di CAPITALE aziendale”, eseguito dai soci, che rileva ai fini dell’ agevolazione.

Incrementi di Patrimonio netto che rilevano ai fini del beneficio ACE:

– aumenti di capitale con versamenti in denaro da parte dei soci non restituibili;
– versamenti dei soci in c/apporto capitale senza diritto alla restituzione;
– utili dell’anno in corso  reinvestiti nell’azienda e lasciati ad incremento del patrimonio netto anziché essere distribuiti;

 – Rinunzia dei soci a finanziamenti erogati all’impresa da parte dei soci:
→ è il caso in cui i soci abbiamo apportato propri capitali nelle casse sociali anche in anni precedenti, a titolo di finanziamenti fruttiferi o infruttiferi e quindi costituenti propri crediti verso la società, e nell’anno di bilancio  abbiano “rinunciato alla loro restituzione” di tali crediti  (in tutto o in parte), con storno ad “altre riserve societarie” che incrementano il PATRIMONIO NETTO dello stesso importo del credito rinunciato. (nota: Per la rinunzia dei soci è necessario redigere verbale di assemblea con data certa).

Su tale incremento di patrimonio NETTO così determinato, si calcola  il 3% , in ragguaglio d’anno  che costituirà  “una diminuzione della base imponibile IRES o IRPEF”.

ESEMPIO: Patrimonio Netto calcolato secondo le regole sopra dette al 31-12-2011 = euro 2.000.000.

Utile imponibile 2011 = euro 300.000.
Il socio Rossi in data 30-06-2011 rinuncia formalmente al proprio credito verso la società che era pari  ad euro 3.000.000 e ricapitalizza quindi la società per il medesimo importo.
Calcolo della detassazione ACE:
3.000.000 x 3% x 180 gg / 360 gg = euro 45.000,00.
Il reddito Imponibile per il 2012 della società con l’applicazione dell’ACE  è determinato in euro 255.000 (300.000 – 45.000).
Il Risparmio d’imposta conseguito dalla società sarà pari ad euro 12.375,00  (45.000 x il 27,50% (aliquota IRES). 

 

Abbiamo fatto riferimento solo al caso di una società di capitali per non dilungarci ulteriormente.
 
Per le imprese individuali e le società di persone, che utilizzano la contabilità ordinaria.  cambiano le modalità di determinazione del patrimonio netto e dei suoi incrementi ai fini della detassazione ACE. 
a cura di Giuseppe Merola commercialista in Sapri

Potrete avvalervi della funzione commenti per porre dei quesiti.

Immobili: compravendite in crescita nel II semestre 2015. (Rapporto OMI).

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Le compravendite di immobili in Italia, secondo il rapporto  dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) nel secondo trimestre 2015 hanno registrato una forte crescita nelle compravendite di immobili. 

Le vendite immobiliari del II trimestre 2015 risultano in grande recupero rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un aumento del 6,8% in relazione al totale delle vendite di immobili come risulta dal rapporto OMI.

Nello stesso trimestre il volume totale delle compravendite di immobili è stato di 250.151 NTN.

In particolare nel settore residenziale le compravendite immobiliari sono state 116.514, in forte ascesa rispetto al secondo trimestre 2014 pari all’8,2% di incremento.

  • La variazione positiva è ancora maggiore nei capoluoghi di provincia.

Negli altri settori per tipologia di immobile:

  • immobili commerciali  + 6.719 compravendite; + 10,3% di incremento, 
  • pertinenze (cantine, box e posti auto  -+ 89.249;+ 8,2% di incremento.
  • Restano in tendenza negativa gli immobili del terziario – 3,8 % e quelli del settore produttivo – 8,0%. 
  • Tutti gli altri immobili non classificabili nei precedenti hanno registrato comunque un miglioramento in volumi di transazioni pari al 5% circa.

Segnali positivi di crescita, in un settore quello immobiliare che è sempre stato il termometro dell’economia italiana.

Fonte OMI – Agenzia Entrate. 

 

Compilazione ISEE: Rinnovata la Convenzione tra CAF e INPS

Dopo la fase di ”stallo” della Convenzione con INPS, per i CAF si riapre l’opportunità di assistere i cittadini-contribuenti relativamente alla compilazione ISEE. Sono stati momenti di incertezza e di rischio di trasformarsi in una enorme paralisi e buco nero. Il Messaggio della Consulta Nazionale dei CAF era stato molto chiaro in materia di assistenza concernente la compilazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ben 6 milioni di italiani. La Consulta dei CAF aveva, infatti, deciso di sospendere l’attività di assistenza dei Patronati a partire dal 15 maggio 2017, in quanto la Convenzione con l’INPS non era stata rinnovata dalla data di scadenza del 30 settembre 2016. Dubbi ed incertezze si sono sollevate in questi ultimissimi giorni sulla possibilità da parte dei CAF di continuare ad erogare il servizio di compilazione ISEE a causa della mancanza del rinnovo della Convenzione ma alla fine, come è consuetudine fin dal 2012, è arrivata la tanto auspicata sottoscrizione.

Il 12 maggio 2017 è stata firmata, finalmente, con la Consulta dei CAF l’accordo quadro per il rinnovo della Convenzione per l’anno corrente alle condizioni fissate dalla stessa Consulta. Infatti, la stessa Consulta dei CAF, ha affermato di sostenere un costo industriale di 23,81 euro a DSU e ha sempre dichiarato la sua impossibilità ad accettare una tariffa media unitaria inferiore ai 16,32 euro, come era stata avanzata la proposta dallo stesso Istituto di Previdenza. Grazie all’accordo trovato tra le parti, la Consulta dei CAF ha dato la disponibilità a completare circa 5,1 milioni di dichiarazioni a fronte del budget stanziato di 82 milioni di euro dall’INPS per il corrente anno.

Bonus di 80 euro anche per chi ha perso il lavoro nei primi 4 mesi del 2014.

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Fonte: www. Il sole24ore.com
Bonus Renzi anche a chi ha perso il lavoro prima di maggio, che potrà recuperarlo nella dichiarazione dei redditi del 2015. Stessa sorte anche per colf e badanti regolarmente assunte a cui le famiglie non possono pagare il bonus perché non sono sostituti d’imposta. Ammessi al bonus anche chi è incapiente per detrazioni di lavoro dipendente. Il reddito complessivo in base al quale va calcolato il bonus non deve tener conto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Solo nel caso in cui i sostituti d’imposta non dovessero riuscire ad adeguarsi per le buste paga di maggio, la prima erogazione può eventualmente slittare allo stipendio pagato a giugno. Sono i principali chiarimenti della circolare 8/E/2014 dell’agenzia delle
di Marco Mobili e Giovanni Parente – Continua a leggere su IlSole24ORE.com
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Famiglie e imprese, ecco gli ultimi dati rilevati

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Famiglie e imprese sono al centro di questa importante statistica popolare

Famiglie e imprese al centro dell’attenzione. Nel mese di novembre prosegue il momento positivo dei vari indici di fiducia da parte delle famiglie e delle imprese d’Italia: nel caso delle famiglie la crescita è in netto aumento, un record importante e storico che non accadeva dal lontano 1995, mentre per quanto riguarda le aziende la situazione di crisi resta un decimale al di sopra della rivelazione rispetto al mese di ottobre. I seguenti dati sono stati registrati per quanto riguarda la prima parte del mese di novembre che quindi non includono i terribili fatti avvenuti a Parigi che hanno causato un’onda negativa nei primi segnali di ripresa della domanda interna. Per quanto riguarda le famiglie l’indice cresce a vista d’occhio per il quinto mese di fila con un netto progresso che vede come protagoniste le categorie riguardanti l’economia, il personale e il corrente futuro. Le stime sulla situazione economica in Italia ha avuto un importante salto di qualità dove i pessimisti però prevalgono ancora di circa 20 punti sui cittadini ottimisti, dato dimezzato dalle valutazioni scritte nel mese di settembre.

Dopo le famiglie ecco i dettagli statistici sulle imprese dove il progresso è migliorato di appena un decimale rispetto a qualche mese fa, con delle situazioni diverse in varie settori che riguardano la minifattura, le previsioni di ordini, mentre scende anche il dato relativo a commercio e cresce in maniera positiva l’ottimismo per quanto riguarda le costruzioni e i vari servizi di mercato. Un’altra segnalazione molto importante è quella che riguarda le imprese manifatturiere che sono tornate al saldo nelle attese dell’occupazione: in questo caso sia i cittadini pessimisti che quelli ottimisti sono in perfetto equilibrio, dato che è molto positivo in quanto si riduce in maniera notevole il tasso di disoccupazione in Italia.

Secondo acconto cedolare secca 2013.

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SECONDO ACCONTO CEDOLARE SECCA – AFFITTI AD USO ABITATIVO.

L’imposta sostitutiva sui redditi da locazioni abitative, propriamente detta “cedolare secca sui canoni di locazione”, ricordiamo è stata prevista dal D.Lgs. n. 23 del 2011. Tale imposta sostitutiva dell’IRPEF dovrà essere pagata con applicazione delle seguenti aliquote pari:

  • al 21% dell’affitto annuo incassato per i contratti stipulati a canoni libero;
  • e al 15% dal 2013 (prima 19%) per i canoni stipulati a canone concordato.

L’opzione per l’assoggettamento alla cedolare secca in luogo dell’imposta ordinaria IRPEF, che peraltro nel 2013 vede ridotta la deduzione forfettaria dal 15% al 5%, è esercitabile esclusivamente per le locazioni di immobili ad uso abitativo con relative pertinenze, i cui contraenti siano persone fisiche che non operano in tal caso, nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

Al fine di stabilire se il “secondo acconto 2013 cedolare secca” sia dovuto o meno bisogna prendere quale base di riferimento l’importo dichiarato nel rigo RB11 COL. 3 di UNICO/2013, ove è indicata la descrizione«Totale imposta cedolare secca»).

Nel caso il rigo RB11 (TOTALE IMPOSTA CEDOLARE SECCA DOVUTA PER IL 2012) è:

  • inferiore ad € 51,65 il secondo acconto non è dovuto;
  • se è uguale o superiore ad € 51,65 il versamento dell’acconto è obbligatorio in misura pari al 95% di detto IMPORTO 2012.

In caso di debenza dell’acconto, i termini per il versamento sono uguali a quelli previsti per IRPEF, IRES ED IRAP:

  • l’acconto si versa in unica soluzione, entro il 2 dicembre 2013, se l’importo dovuto è inferiore ad € 257,52;
  • l’acconto si versa invece in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore ad € 257,52.
  • In quest’ultimo caso:
  1. il primo acconto cedolare secca pari al 38% del rigo RB11, colonna 3,  doveva essere versato entro il 17 giugno 2013 o entro il 17 luglio 2013  con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
  2. il secondo acconto cedolare secca pari al 54% del rigo RB11, colonna 3, dovrà essere pagato entro il 2 dicembre 2013 in quanto il 30 novembre cade di sabato.

Il secondo acconto cedolare secca o l’unica rata dovuta in riguardo ai limiti suesposti, dovrà essere versato mediante il codice tributo 1841, da indicare nella sezione erario del modello F24, rif. anno 2013.

Nel caso di presentazione del modello 730/2013 l’acconto verrà trattenuto direttamente dal datore di lavoro nell’elaborazione della busta paga relativa al mese di novembre 2013, e versato per conto del contribuente all’Erario.

Nuove tasse su affitti ed auto aziendali per la Riforma del Lavoro.

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La riforma del lavoro sará finanziata dalla maggiori tasse “che colpiranno gli affitti” (esclusi quelli con opzione per la cedolare secca)  e “la detrazione fiscale” (sia IVA che ai fini delle imposte dirette) a favore delle imprese e professionisti che utilizzano autovetture ad uso promiscuo. 
In particolare la detrazione forfettaria per gli affitti oggi prevista nella misura del 15% del canone effettivamente percepito, scenderà al 5% mentre la detrazione e deduzione per le auto aziendali, concesse in uso a dipendenti, scenderà dal 90 al 70%.
Ancora per le autovettture ad uso promiscuo utilizzate da imprese e professionisti, per le quali oggi è prevista una detrazione fiscale, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette pari al 40% per l’acquisto, la manutenzione e i costi di esercizio, scenderà al 25%.

Esempio Affitti IRPEF:
Affitto percepito per un totale annuo di euro 10.000.

Fino ad oggi l’imponibile soggetto è pari ad euro 10.000 – 15% (per spese di manutenzione dell’immobile stabilite forfettariamente) = euro 8.500 che costituisce la base imponibile tassabile da sommare agli altri redditi del contribuente. 

Se passa quest’altro giro di vite (effettivamente una esagerazione dopo la stangata IMU), il calcolo dovrà essere eseguito in questo modo:

Affitto percepito per un totale annuo di euro 10.000.
 L’imponibile soggetto sarà pari ad euro 10.000 – 5% (per spese di
manutenzione dell’immobile stabilite forfettariamente) = euro 9.500 che costituirà la base imponibile tassabile da sommare agli altri redditi del contribuente.  Un rincaro minimo riferito all’esempio, di 230 euro, se il contribuente ha redditi fino a 15.000 euro, altrimenti la stangata sarà maggiore.

Auto intestate ad imprese e professionisti.
OGGI.
Esempio: costi per manutezione e schede carburanti euro 5000 annui.
Totale costo 5000 – 60% indeducibile = 3000 indeducibile (40% deducibile e detraibile).
Euro 1652,89 costo deducibile.
Euro 347,11 iva detraibile.

Se passa la riduzione della deducibilità/detraibilità.

Esempio: costi per manutezione e schede carburanti euro 5000 annui.
Se passa il DDL: totale costo 5000 – 75% indeducibile = 3750 indeducibile (25% deducibile e detraibile).

Euro 1033,06 costo deducibile.

Euro 216,94 iva detraibile.

La stangata sarà su un esempio di costo totale per spese di esercizio autovetture di euro 5.000 di: 1652,89-1033,06 = 619,89 minor costo deducibile.
347,11 – 216, 94 =  130,17 minore iva detraibile.

La consideriamo un’esagerazione, sia per gli affitti, già gravati da un rincaro IMU ragguardevole, che per la detraibilità/deducibilità delle auto aziendali, in un contesto produttivo già depresso.

Si spera in un ripensamento nel recupero delle risorse occorrenti per la Riforma del Lavoro.

Dl sostegni Guida sintetica e pratica veloce (15 pag)

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Dl sostegni 41/2021 Draghi: Guida sintetica e pratica per richiedere fondo perduto e altri aiuti.

  • Sostegno alle imprese e all’economia:
  • Disposizioni in materia di lavoro:
  • Misure in materia di salute e sicurezza:
  • Aiuti agli Enti Territoriali:
  • altre disposizioni “urgenti”:

Per il fondo perduto previsti degli importi minimi quando ad esempio una ditta o una società:

1 E’ nata prima del 1-1-2019 e ha subito un calo di fatturato superiore o uguale al 30% nel 2020 rispetto al 2019, in media mensile e applicando la percentuale

avrebbe diritto a un importo minore di 1000 euro (per partite iva individuali) o 2000 euro (per società) ,in tal caso l’importo erogato sarà di 1000 euro e 2000 euro

quale minimo.

2 L’impresa è nata dopo il 1-1-2019 e raffrontando la media mensile del  fatturato annuo del 2019 rispetto al 2020, ha subito un calo minore del 30%, in tal caso ha

diritto al minimo previsto di 1000 e 2000 euro a seconda se trattasi di partita iva individuale o società.

3 Per le imprese che sono nate dopo il 1-1-2021 ed esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, spetta comunque il minimo di euro 1000 ed euro 2000.

Tutto il resto lo troverete nella guida.

 

 

Novità modello UNICO 2011 società di capitali.

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Le bozze dell’ UNICO SC 2011 pubblicate sul sito dell’A.d.E., mostrano una struttura del modello simile a quella dello scorso anno non essendoci state novità importanti e di rilievo.
L’Agenzia delle Entrate, nel suo comunicato stampa, riferisce di un modello più snello  rispetto a quello del precedente anno in quanto  è stata abolita la sezione I del quadro RS, quella che conteneva le poste di bilancio delle società che adottano lo schema di rendiconto  economico-patrimoniale previsto dalla quarta direttiva CEE.
E’ bene in ogni caso attendere la versione definitiva della dichiarazione per capire se c’è stato  il reale alleggerimento, come, anticipato  dei modelli dichiarativi.
Le bozze già pubblicate contengono  il nuovo prospetto denominato “Componenti da transazioni ex art. 110, comma 7, del TUIR”, che deve essere compilato da tutte le società soggette alla disciplina dei trasferimenti infragruppo o transfer pricing.
Le società che vogliono informare l’Amministrazione finanziaria di aver predisposto la documentazione  relativa al 2010 riguardante appunto i trasferimenti intervenuti tra società appartenenti allo stesso gruppo  dovranno  barrare la seconda casella del rigo 109 del quadro RS. Questo vale anche per Unico società di persone.
Sempre nel Quadro RS rigo 107 occorrerà indicare gli investimenti effettuati ed effettivamente agevolabili ai fini D.L. 40/2010 c.d. Tremonti-Quater del settore tessile. Ovviamente gli investimenti agevolabili devono  essere anche indicati nel rigo RF 50, quale variazione in diminuzione, per poter calcolare l’imposta su un minor imponibile e fruire in tal modo dell’agevolazione.
In ultimo viene eliminato l’obbligo di indicazione  dei fondi d’investimento immobiliari chiusi.
Fonte: Agenzia delle Entrate.

Comunicazione all’ASL ristrutturazione.

Nel dover effettuare la comunicazione all’ ASL quando  si stanno per iniziare lavori di ristrutturazione edile, occorre un modello pratico per indicare tutti i dati necessari. Ai fini della ristrutturazione edilizia e del beneficio spettante ai sensi dell’art. 16 bis del TUIR, che da diritto alla detrazione fiscale IRPEF del 36% a regime, ed attualmente al 50% per la ristrutturazione effettuata fino al 31 12 2014, occorre inoltrare comunicazione  all’ ASL competente per territorio, in cui vanno indicati tutti i dati inerenti la ristrutturazione medesima. La comunicazione all’ASL è NECESSARIA PER l’inizio dei lavori di ristrutturazione e per avere diritto al beneficio fiscale. La comunicazione all’ ASL presente sarà successiva alla DIA inviata  al Comune. Nella comunicazione ASL, come da nostro modello qui scaricabile, occorre intanto indicare i dati del proprietario o detentore dell’immobile che effettua la comunicazione e che è responsabile dei lavori di ristrutturazione. Nella stessa comunicazione dovranno essere dichiarati all’ ASL i dati dell’impresa esecutrice dei lavori, il numero di posizione INAIL dell’impresa, il numero di dipendenti occupati, la data presunta di fine lavori, il valore dei costi occorrenti. Acquista e scarica il modello precompilato. [purchase_link id="22537" text="Acquisto" color="blue"]]]>

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