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Bonus maggiorato anche per il 2014 su ristrutturazioni, arredamento ed eventi sismici.

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Recupero del patrimonio edilizio, ristrutturazione fabbricati delle zone sismiche e bonus mobili, agevolati anche per il 2014 dalla legge di stabilità. La super aliquota aumenta ancora quando riguarda gli interventi su fabbricati delle aree soggette a eventi sismici. Novità assoluta in questo ultimo caso: il bonus spetta anche ai soggetti IRES, ossia alle società di capitali che ristrutturano unità produttive danneggiate dal sisma.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.

Il bonus  maggiorato del 50% per le spese sostenute ai fini del recupero del patrimonio edilizio ─ ex art. 16-bis del TUIR  ─ è stato prorogato a tutto il 31-12-2014.

La detrazione per le spese di ristrutturazioni edilizia spettante nel limite maggiorato di 96.000 per ciascuna unità immobiliare, è pari al:

  • 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (avendo, la legge di stabilità, prorogato al 31-12-2014 la maggiore detrazione dal 36% al 50% che prima era fruibile fino al 31 dicembre 2013);
  • 40% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 .
  • 36%  per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016,  quando anche il limite massimo di spesa rientrerà nel tetto massimo di 48.000.

Si ricorda che ai fini del diritto al bonus non cambia nulla  in merito al metodo di pagamento, La detrazione IRPEF spetta per le spese  pagate mediante bonifico bancario o postale, nell’anno della data di bonifico, quindi in applicazione del principio di cassa.

INTERVENTI NELLE ZONE SISMICHE.

Inoltre la legge di stabilità ha elevato il bonus suddetto, per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia occorrenti a seguito di eventi sismici, come le spese per la realizzazione di opere antisismiche di sicurezza statica di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis c. 1 del TUIR. Fino all’ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, si ha diritto, in questa ipotesi di intervento delle seguenti detrazioni IRPEF super-maggiorate pari al:

  • 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
  • 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Si ricorda che il nuovo bonus, introdotta dall’art. 16 c.1  del DL n. 63/2013, sarà applicabile agli interventi:

  • le cui procedure di autorizzazione sono iniziate dal 4 agosto 2013;
  • eseguiti su fabbricati costruiti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), di cui all’OPCM del 20.03.2004 n. 3274;
  • che si riferiscono ad abitazioni principali o a attività produttive.

NOVITA’ ASSOLUTA PER LA DETRAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE . Come ha chiarito l’Ufficio nella circolare 29/E/2013 possono beneficiare del nuovo bonus sia i soggetti IRPEF, che i soggetti IRES.

BONUS ARREDAMENTO.

Inoltre, la legge di stabilità, ha previsto la proroga a tutto il 31-12-2014 anche il bonus arredamento (fino a 10.000 per unità abitativa) per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo del fabbricato oggetto di ristrutturazione edilizia come  introdotto dall’art. 16 c. 2 del DL n. 63/2013.

Per l’acquisto di tali beni il bonus IRPEF del 50% spetta per  le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (e non esclusivamente per  quelle pagate entro fine dicembre 2013 ─ come precisato dalla circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 29/2013 anteriormente alle nuove disposizioni normative appena varate con la Legge di stabilità).

Rimane uguale l’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, che non potrà essere superiore a 10.000 euro, e la ripartizione della detrazione in 10 anni.

E’ bene ricordare, che il bonus arredamento, e’ condizionato all’esistenza (per il medesimo fabbricato) di un intervento di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.

Non è quindi un bonus con  valenza autonoma. Spetta solo se nello stesso anno vi sia contemporaneamente anche un intervento di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR.

ATTENZIONE: il bonus arredamento non spetta (E PUO’ ESSERE RECUPERATO DALL’UFFICIO) ad esempio se il pagamento viene effettuato nel 2013, mentre i lavori di ristrutturazione a cui il bonus mobili è legato, avviene nel 2014.

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