Iscrizione in bilancio di beni non registrati esistenti e di proprietà aziendale: rinvenuti o divenuti di proprietà societaria in maniera impropria (senza documento fiscale).

E’ il caso, ad esempio, in cui un cespite viene prima concesso in comodato unitamente alla forniture di merci, e dopo X anni, venga stabilito nel contratto, che il fornitore ne lasci la sua proprietà all’azienda. Quando questo accade e vi è assenza di fattura del fornitore,  si pone il problema dell’iscrizione in bilancio dei beni non registrati.

Secondo il principio contabile “OIC 16 – le Immobilizzazioni materiali -”  i beni non registrati,   si dovrann iscrivere in bilancio,  nell’ anno di acquisizione, nell’ attivo patrimoniale,  al valore di  presumibile realizzo da attribuire agli stessi a quella data.

E’ opportuno che il valore di mercato attribuibile a detti cespiti risulti da apposita perizia redatta da esperto in materia.

Il valore così determinato costituisce il valore da assoggettare ad ammortamento.

In merito si precisa che il principio contabile “OIC 16 – Immobilizzazioni materiali” stabilisce che “i per i beni non registrati rinvenuti o divenuti di proprietà aziendale in maniera impropria,  e/o acquisiti a titolo gratuito, si dovrà procedere alla loro iscrizione in bilancio, nell’ attivo patrimoniale, alla data  in cui la società ne acquisisce la proprietà”.

Tali cespiti devono essere valutati al presumibile valore di realizzo alla data della loro acquisizione, al netto di oneri e dei costi, sostenuti affinché gli stessi possano essere durevolmente inseriti nel processo produttivo della impresa.

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Ga Merola

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