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Contratto associazione in partecipazione capitale. MODELLO VERO NON FACSIMILE

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FACSIMILE CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PER APPORTO DI CAPITALE E ALTRE RISORSE.


Facsimile contratto  di associazione in partecipazione per solo capitale, estratto da operazione reale e contratto scritto in studio.
Spesso si prospetta la necessità e l’occasione di partecipare a uno specifico affare senza costituire una società o altre tipologie di associazioni.
In tal caso il contratto di associazione in partecipazione è la formula ideale sia per la duttilità della gestione, sia per il legame con l’ altra azienda o privato, che è possibile chiudere facilmente a differenza dello scioglimento di una società.
Il modello di associazione in partecipazione per solo capitale, qui disponibile è già contenente delle norme giuridiche e fiscali che permettono di utilizzare tale formula di associazione in partecipazione con apporto di capitali quando l’azienda associante stabilisce la percentuale agli utili o alle perdite in base alla quota di capitale versato dall’associato.
Il facsimile di contratto di associazione in partecipazione composto da 8 pagine, è già preimpostato con normativa e prassi. Quindi basterà inserirvi solo i dati delle parti e le modalità di partecipazione e conferimento di denaro e altri supporti.

Ai fini della deducibilità della quota pagata all’associato è necessario che oltre al conferimento di capitale l’associato supporti l’associante anche con azioni reali come per esempio supportare l’attività tramite know how amministrativo, distacco di dipendenti e altre attività.

Nel modello infatti sono state richiamate le circolare dell’Agenzia delle Entrate che consentono la deducibilità della quota di utile pagato all’associato.

Se hai l’esigenza di realizzare questa tipologia di associazione in partecipazione, che oggi è possibile effettuare solo per capitale e non per lavoro, garantendo al tuo cliente di poter dedurre la quota di utile pagata all’associato senza RISCHI DI ACCERTAMENTO, il modello pronto è stato realizzato proprio per tale importante esigenza.
Infatti il facsimile professionale è stato estratto da un reale contratto di associazione in partecipazione di capitali, che contiene le sentenze che permettono la deducibilità dell’utile versato.

Un contratto speciale che coniuga l’esigenza dell’azienda e la possibilità di dedurre la quota spettante all’associato.
Con la nostra garanzia professionale e la formula soddisfatto o rimborsato

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Modello elaborato dal commercialista Giuseppe Merola iscritto all’Odcec di Sala Consilina al n. 101 sez. A dal 20/5/2000.

Danno emergente lucro cessante. Modello precompilato di perizia

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MODELLO DI PERIZIA DI DANNO EMERGENTE, LUCRO CESSANTE E DANNO FUTURO, COMPLETO DI NORME E FORMULE PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DA RICHIEDERE IN GIUDIZIO.

Potrai facilmente completare La tua perizia di specie, in pochissimo tempo, ma di elevato valore professionale ed economico.

Una formula professionale estremamente semplice da completare


Facilmente adeguabile a ogni tipologia di attività del danneggiato e di danno subito da terzi.

Con il modello di perizia danni (derivante da una STIMA REALE utilizzata positivamente in giudizio) già contenente i motivi, le norme e le formule per il calcolo del risarcimento sarà «Molto più semplice» costruire una perizia per danni economici (danno emergente, lucro cessante e danno futuro) e conferirne un valore ai fini della richiesta di risarcimento da allegare alla citazione del terzo in giudizio

E’ il caso quindi del comportamento di un terzo o di terzi che con proprie e illegittime azioni causano l’interruzione del ciclo economico di una impresa. Tali tipologie di danni economici, quando dimostrati nel corso di un contenzioso giudiziario, «costituiscono diritto al risarcimento» con sentenza del Giudice in via equitativa.

Cenni giuridici sul danno emergente – lucro cessante – danno futuro Facciamo un piccolo cenno sulle differenze esistenti tra il danno emergente, il lucro cessante e il danno futuro o perdita di chance, ai fini della possibilità di ottenere dal giudice il risarcimento dei danni subiti, da far corrispondere ai terzi che deliberatamente hanno causato gli stessi. Per legge, tutte le tre tipologie di danno economico “se provati” sono risarcibili, alcuni con determinazione del quantum in maniera precisa (come il danno emergente patrimoniale) altre mediante valutazione equitativa del giudice medesimo.

Danno emergente Il danno emergente riguarda la valutazione economica della perdita patrimoniale subita dal ricorrente per causa di un terzo. Ai fini della richiesta di risarcimento IL DANNO EMERGENTE è quantificabile in maniera precisa, in relazione alla riduzione del patrimonio del ricorrente direttamente causato da azioni di terzi. 

Perdita di profitto Il lucro cessante invece riguarda il reddito non conseguibile a causa del comportamento illegale dei terzi. A differenza del danno emergente il lucro cessante fa riferimento ad una situazione futura e non attuale. La sua valorizzazione, e attualizzazione,  ai fini del risarcimento attiene alla mancata “ricchezza futura non conseguibile” per causa del comportamento dannoso tenuto da terzi. Chiaramente, ai fini dell’indennizzo del valore equivalente, la sua quantificazione monetaria ( a differenza del danno emergente) è solo prevedibile! 

Perdita di chance o danno futuro Anche il danno futuro è un danno patrimoniale (come il danno emergente) ma è anche configurabile come perdita di reddito ossia come lucro cessante per effetto della inevitabile riduzione della futura potenzialità reddituale dell’impresa.

Nel proforma di perizia (ELABORATO SU REALI PERIZIE PRESENTATE IN TRIBUNALE)  troverete le sentenze che liquidano sia il danno futuro che il lucro cessante oltre al danno emergente. Con questo utilissimo modello pronto all’uso di perizia di stima di danno emergente e lucro cessante (che per sua natura è attività complessa) potrai realizzare “in brevissimo tempo” un’attività professionale di elevato valore sia economico che professionale.

UNA FORMULA PROFESSIONALE ESTREMAMENTE SEMPLICE DA COMPLETARE

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(Il responsabile Merola Giuseppe – commercialista – iscritto ODCEC di Sala C. SA 101/a)

Revoca di incarico a consulente. Modello

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Pratico modello di revoca di incarico a commercialista o  consulente del lavoro.

E’ sempre un atto difficile e poco piacevole ritirare la propria fiducia al proprio consulente del lavoro con la revoca di incarico a suo tempo concessa.

Di solito la revoca di incarico avviene tramite invio di lettera raccomandata in cui semplicemente si chiede la restituzione della documentazione contabile per l’anno ad esempio 2015 e la conclusione della consulenza all’azienda revocante alla data del 31 dicembre 2015 (Sempre consigliabile completare  l’intero esercizio con un consulente  e non interrompere i rapporti professionali in corso d’anno).

Il Modello di revoca di incarico deve recare la citazione dell’art. 2357 del codice civile, e come previsto nel modello, l’eventualità che al consulente revocato nulla sia dovuto, oppure vi siano ancora dei compensi da corrispondere a saldo dell’annualità.

Altro problema (risolto con questo modello di revoca di incarico) è la questione delle dichiarazioni inerenti l’anno in cui il commercialista revocato ha tenuto la contabilità, da effettuarsi nell’anno successivo quando ormai già si è conferito incaricato a un nuovo consulente.

Nel modello di revoca di incarico abbiamo sollevato l’azienda da questa diatriba:

  • nel caso in cui il vecchio consulente non intenda effettuare personalmente nel 2016 gli invii per la contabilità che ha tenuto nell’anno precedente, nella lettera revoca di incarico si chiede (come alternativa) di predisporre almeno le stampe riepilogative dell’anno precedente, che permettono al nuovo commercialista o al nuovo consulente del lavoro di poter facilmente predisporre gli adempimenti dell’anno 2015 da presentare nel 2016.

Un modello utile, non fac simile estratto da caso reale, che vi solleva da diverse grattacapi inerenti la corretta responsabilita’ del vecchio e del nuovo consulente.

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Modello garantito predisposto da G.A.Merola commercialista – revisore contabile con studio in Sapri (Sa).

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Variazione classamento rendita catastale immobile. Modello di ricorso.

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Modello di ricorso contro avverso classamento nuova rendita catastale attribuita all’immobile. (Estratto da atto reale con esito positivo)

La difesa del contribuente nei confronti degli atti di ri-attribuzione di NUOVA rendita catastale del proprio immobile tramite classamento dello stesso operato dall’Ufficio del Territorio, è attività complessa, ma possibile laddove è palese la illegittimità dell’operato dell’Ufficio Tecnico Erariale.

E’ sempre consigliabile produrre ricorso avverso il classamento dell’immobile e nuova e maggior rendita catastale; soprattutto quando si ritiene ingiusto e causa maggiori oneri fiscali a carico del contribuente.

NUOVA rendita catastale classamento catasto ricorso contro U.T.E..Le disposizioni che possono dare luogo alla ri-determinazione delle rendite e alla variazione di classamento dell’immobile sono:

La revisione e nuovo classamento delle micro zone contenuta nell’art. 1, co. 335, della Legge 311/04.

Con tale norma, il Comune in cui è ubicato l’immobile, segnala all’Ufficio del Territorio le micro zone in cui si è verificato uno scostamento maggiore del 35% tra il valore di mercato e il valore imponibile ai fini IMU, e per tale motivo scatta la segnalazione ai fini dell’ attribuzione di nuova rendita catastale con variazione di classamento del vostro immobile.

Dopo il procedimento di revisione e nuovo classamento della rendita catastale, l’Agenzia del Territorio notifica al contribuente la variazione di classamento e l’attribuzione di nuova rendita catastale.

Ai fini della difesa del contribuente contro la variazione di classamento aleatoria  occorre fare attenzione alla data di notifica di tale rettifica automatica.

PROCEDURA E TERMINI DI RICORSO C/O CLASSAMENTO CON NUOVA RENDITA CATASTALE

Infatti, entro 60 giorni dalla notifica, si potrà proporre ricorso per impugnare l’atto del Catasto e il nuovo classamento, davanti alla Commissione tributaria.

Si può opporre eccezione contro l’irregolarità del procedimento e la non corretta attribuzione della nuova rendita dell’immobile rispetto alle reali condizioni del medesimo.

L’altra disposizione riguardante l’attribuzione di nuova rendita catastale e variazione della classe catastale del fabbricato è quella contenuta nell’art. 3, comma 58, della legge 662/96.

Con tale norma, il Comune, deve segnalare all’Agenzia del Territorio singole unità immobiliari per le quali abbia rilevato una rendita catastale soggetta a variazione di  classamento, per non rispondenza ad analoghi immobili simili.

Anche in seguito a tale procedimento l’Agenzia del Territorio notifica l’atto di attribuzione della variazione di classamento e nuova rendita catastale, che troverà applicazione dall’anno successivo a quello di notifica.

Lo stop della cassazione. Proprio su tali valutazioni presuntive dell’Agenzia del Territorio con revisione e classamento dell’immobile con attribuzione di nuova rendita, è intervenuta la recente Sentenza della V sezione della Cassazione n. 2357 emessa il 3 febbraio 2014 che recita “”” l’attribuzione della nuova rendita catastale è astratta e fondata su mera ipotesi dell’Ufficio: troppo generici i parametri enunciati, comprese le infrastrutture, enfatizzate troppo ed anche impropriamente» ed ha omesso di considerare che manca «ogni indicazione concreta sulla qualità e sullo stato degli immobili oggetto della variazione e dei luoghi circostanti l’immobile accertato»“””.

Il modello di ricorso avverso il classamento, qui disponibile, per la riduzione della nuova rendita catastale attribuita dall’Ufficio è stato costruito al fine di ottenere nuova variazione di classamento con riporto della rendita catastale al valore che era attribuito  all’immobile prima del classamento dell’U.T.E…

Il modello deriva da ricorso già COLLAUDATO con ESITO POSITIVO, contro la variazione di classamento SUBITA DALL’IMMOBILE E DAL CONTRIBUENTE, E CONTIENE motivazioni e giurisprudenza di legittimità che hanno dichiarato la nullità della variazione della rendita catastale operata d’Ufficio.

Il download del Ricorso è simultaneo al pagamento.ACQUISTA OGGI E’ IN PROMOZIONE


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Prodotto realizzato da GIUSEPPE.A.MEROLA – Commercialista – Revisore contabile – Responsabile del sito rivista fiscale web, iscritto all’O.D.C.E.C. di Sala Consilina al n. 101 sez. A, coperto da polizza professionale Axa Mps.

Redditometro: modello di reclamo-ricorso.

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Modello di reclamo-ricorso realmente utilizzato contro un accertamento da redditometro illegittimo dopo che il contribuente aveva dimostrato le disponibilità finanziarie che provano la non applicabilità dell’art.  38 DPR 600/73.

Il ricorso, da cui è stato estrapolato questo modello professionale di opposizione tributaria, conteneva la richiesta di illegittimità dell’accertamento da redditometro ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73, poiché il contribuente aveva dimostrato in contraddittorio la sussistenza delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento familiare.

Risorse finanziarie quindi, non derivanti da evasione fiscale.

Ma l’Ufficio in sede di contraddittorio, pur avendo ricevuto memoria e documenti che dimostravano la mancanza di evasione fiscale,  comprovata dalla documentazione ricevuta dal proprio Istituto Bancario, per erogazione di finanziamento che copriva l’intera presunzione da redditometro della capacità contributiva del contribuente, e in base ai prelievi effettuati sul conto, rigettava inspiegabilmente la richiesta di archiviazione.  

Il contribuente quindi produceva ricorso contro l’accertamento da redditometro, di cui al modello proposto, chiedendo, in base alla giurisprudenza di merito e di legittimità ed anche alla prassi emessa dell’Agenzia delle Entrate in merito alla rettifica da redditometro, l’illegittimità della pretesa tributaria, e l’illegittimità del comportamento dei funzionari formatori dell’atto di accertamento da redditometro.

Un modello che si oppone, in modo perfetto, all’avviso di accertamento induttivo

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Risoluzione anticipata consensuale locazione.

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PRATICO MODELLO PROFESSIONALE PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE


La risoluzione anticipata può essere oggetto di accordo consensuale tra le parti  ( ai sensi dell’art. 1372 del codice civile ) anche se non prevista in contratto.


È possibile QUINDI la risoluzione anticipata del contratto di locazione con accordo consensuale di proprietario e conduttore anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale senza bisogno di preavviso.

La risoluzione anticipata consensuale del contratto di locazione, tecnicamente per «mutuo consenso» è ammissibile in ossequio al disposto dell’articolo 1372 del Codice Civile, quando tale volontà delle parti sia espressa mediante la forma scritta.

La Corte di appello di Milano, con la decisione del 26 settembre 2012, n. 3077, afferma che «…la risoluzione anticipata per mutuo consenso di un contratto, per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, deve anch’ esso risultare da atto scritto».

Quando entrambe le parti della locazione sono d’accordo SULLA CESSAZIONE DELL’AFFITTO, non vige il bisogno di preavviso semestrale o annuale.

QUI SI PROPONE il proforma professionale, facilmente utilizzabile, per tale tipo di scioglimento ANTICIPATO del rapporto locativo – precompilato e facilmente personalizzabile.

Nello stesso modello troverete la procedura e le comunicazioni da effettuare dopo la firma DELL’ACCORDO STESSO.

Attenzione: Al fine di non essere obbligati a pagare imposte su canoni oltre la data di scioglimento, occorre depositare la scrittura di risoluzione firmata entro 30 giorni presso L’Ufficio dove il contratto era stato registrato. 

Per il completamento basterà inserire i dati delle parti e della registrazione del contratto pregresso. Il modello prevede inoltre a norma di legge il regolamento di rapporti economici pendenti che producono effetti anche dopo lo scioglimento.

Il modello pre-compilato di risoluzione anticipata per mutuo consenso potrà quindi essere utilizzato:

  1. Sia per la risoluzione anticipata dei contratti di locazione a uso abitativo soggetto a IRPEF;
  2. Sia per le locazioni soggette a IRES (quando il locatore è una società di capitali) pagando la medesima imposta di registro suddetta,
  3. sia per la risoluzione anticipata dei contratti registrati con opzione per la cedolare  secca,
  4. ed anche per la risoluzione anticipata dei contratti ad uso commerciale.

E’ UN MODELLO  GARANTITO FACILMENTE PERSONALIZZABILE.

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Per ogni dubbio potrete contattarci, vi risponderemo appena possibile.

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Prodotto realizzato da GIUSEPPE O.D.C.E.C. di Sala Consilina n. 101 sez. A.

Verbale di assemblea deserta. Modello.

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MODELLO di verbale di assemblea deserta, convocata in prima convocazione 

Il verbale di assemblea deserta occorre quando nella data fissata per la riunione non si raggiunge (con i soci presenti e le quote possedute) il quorum costitutivo e deliberativo per votare con assemblea valida.

Perchè bisogna redigere il verbale di assemblea deserta:

Il Presidente dell’Assemblea, in genere l’amministratore o gli amministratori, sono tenuti a redigere il verbale di assemblea deserta quando viene constatata la mancanza dei requisiti necessari per la costituzione di assemblea societaria valida per deliberare e fissare eventualmente la data di seconda convocazione.

La redazione del verbale è necessario quindi per “provare” che alla data e ora della convocazione, e nel luogo designato, non era presenti tanti soci che detenevano la maggioranza delle quote di capitale necessarie per una deliberazione valida.

Nello stesso modello di verbale di assemblea deserta è prevista la fissazione di nuova data di assemblea in seconda convocazione.

Dal link sotto si potrà scaricare il modello pronto all’uso?

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verbale di assemblea deserta modello professionale pronto all uso

Formulari per agenti immobiliari ufficiali per CCIAA

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Si propongono i formulari professionali occorrenti agli agenti immobiliari per l’iscrizione alla Camera di Commercio dopo la soppressione dell’albo.

agenti immobiliari formulari scia albo immobiliaristi intermediazione immobiliare soppressione alboTali formulari dovranno accompagnare la SCIA di iscrizione o adeguamento alla camera di commercio degli agenti immobiliari e dovranno essere gli stessi utilizzati nel corso della propria professione.

I formulari devono recare  il numero REA di iscrizione alla cciaa degli agenti immobiliari (PENA DINIEGO ALLA ISCRIZIONE ALLA CCIAA).

In particolare il pacchetto formulari qui proposto, è mancante solo dei dati personali degli agenti immobiliari.

il loro contenuto è già scritto qundi in maniera legale e utilizzabile da subito.

Con il pacchetto formulari per agenti immobiliari, qui proposto,  non si avrà alcun problema a presentare la pratica camerale per continuare a svolgere o iniziare l’attività di agente Immobiliare, né a utilizzare gli stessi modelli pronti all’uso per stipulare gli accordi di intermediazione particolari per l’attività suddetta.

Trattasi di formulari per agenti immobiliari scritti da professionisti.

Il pacchetto formulari comprende i 7 modelli occorrenti, che sono i seguenti:

  1. Incarico Affitto Immobile.doc
  2. Incarico Vendita Immobile.doc
  3. Letterabianca.doc
  4. Presavisione.doc
  5. Propostaacquistoimmobile.docx
  6. Richiestaattopubblicocompravendita.doc
  7. Valutazioneimmobiliare.doc

Quindi con i formulari pronti e completi, non solo gli agenti immobiliari potranno allegarli alla Scia per l’apertura dell’attività di intermediazione immobiliare ma saranno gli stessi da utilizzare nel corso della propria attività; come per legge.

Modelli estremamente professionali come richiesti dalla Camera di Commercio e dal mercato immobiliare, per evitare mancata iscrizione e pesanti sanzioni per attività abusiva.

 

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Autocertificazione compensi sportivi.

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Gli emolumenti erogati a sportivi per attività di  gara o di addestramento sono soggetti a un altro sistema fiscale. Ciò ai sensi del Dpr. n. 917/86, art. 67 e 69 e L. n. 133/99, art. 25, 1° c.

L’assoggettamento del compenso ricevuto a ritenuta d’imposta o di acconto varia in relazione ai compensi sportivi ricevuti fino a quel momento.

  1. Se lo sportivo dichiara di non aver ricevuto,  fino  a quel momento, compensi sportivi non superiori a 7500 euro dall’inizio dell’anno, l’associazione erogante non applicherà alcuna trattenuta a titolo di imposta;
  2. Se lo sportivo dichiara di aver ricevuto, per l’anno solare xxxx, alla data odierna, compensi e rimborsi forfetari di spese superiori a euro 7.500,00 ma inferiori a euro 20.658,28 sarà soggetto a trattenuta Irpef a  titolo di imposta definitiva  pari  al 23% del lordo, oltre all’addizionale regionale.
  3. Se il percipiente dichiara che nell’anno solare ha percepito compensi superiori a euro 20658,28, l’ente erogante sarà tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso erogato.

In pratica l’ente erogante in base a quanto dichiara l’atleta dovrà effettuare o  non effettuare la trattenuta irpef da erogare allo Stato.

Per evitare errori nel modello qui disponibile sono state predisposte due sezioni. La prima dove il ricevente il compenso sportivo dichiara sotto la propria responsabilità quanto ha ricevuto nell’anno fino a quel momento, la seconda invece è l’ente che certifica il pagamento con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o di acconto a seconda di ciò che ha dichiarato il percipiente il compenso sportivo.

Il modello disponibile garantisce la tutela da errori che possono costare accertamenti e controlli.

Un utilissimo modello in formato professionale.

Per evitare errori che possono costare accertamenti e quindi versamento anche di sanzioni potrai utilizzare il modello qui disponibile, professionale e semplice da modificare.

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