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Proforma ricorso-reclamo contro accertamento "Ricarico e rotazione magazzino" senza contraddittorio.

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Sicuro di fare cosa gradita, vi metto a disposizione, un proforma di ricorso, (utilizzato effettivamente) contro L’ILLEGITTIMA RETTIFICA del MARGINE RICARICO AZIENDALE.

E CONSEGUENTE INCOERENZA DELLA ROTAZIONE DEL MAGAZZINO. OLTRE ALLA ILLEGITTIMA “PRESUNZIONE DI GRAVITA’ PRECISIONE E CONCORDANZA” PRENDENDO A BASE LE MEDIE DI SETTORE in riferimento al ricarico medio.

Proforma ricorso-reclamo contro avviso di accertamento che AUMENTA IL RICARICO APPLICATO DALL’AZIENDA, SENZA ALCUNA FONTE, E SENZA AVER ATTIVATO L’OBBLIGATORIO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO, O L’ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, QUANDO CI SIANO CIRCOSTANZE IDONEE ALLA CORRETTA FORMAZIONE DELL’ATTO, CONTRO GRAVITA’ PRECISIONE E CONCORDANZA, STABILITA A TAVOLINO DALL’UFFICIO.

Procedura di Acquisto e personalizzazione:

1) Acquisto del modello di RICORSO CONTRO PRESUNZIONE DI MAGGIOR RICARICO dal link qui sotto indicato, con download immediato del file, che potrai scaricare immediatamente, ma che ti sara’ anche inviato al tuo indirizzo di posta elettronica.
2) Salvare il file in formato word sul tuo computer.
3) Aprire il file che contiene il modello e salvarlo con nome.
4) Inserire i dati dell’accertamento per ricarico maggiore nei suddetti negli spazi lasciati appositamente vuoti.

UN MODELLO DI RICORSO REALE CHE HA AVUTO SUCCESSO IN MEDIAZIONE TRIBUTARIA

CON QUESTO PROFORMA GARANTIAMO LA DEFINIZIONE FAVOREVOLE

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 Ai fini del pagamento se non in possesso di conto paypal cliccate comunque su “crea conto paypal” che vi darà la possibilità di pagare con una normale carta di credito o prepagata.

Il ricorso contro margini di ricatico è stato realizzato da GIUSEPPE.A.MEROLA – Commercialista – Revisore contabile – Responsabile del sito rivista fiscale web, iscritto all’O.D.C.E.C. di Sala Consilina al n. 101 sez. A, coperto da polizza professionale Axa Mps.

Proforma ricorso per avviso di rettifica del valore di compravendita terreni.

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Ricorso reale per la richiesta di annullamento di avviso di rettifica compravendita di terreno o fabbricato.

L’avviso di rettifica emesso dall’Ufficio sul valore di compravendita di un terreno o fabbricato incrementa, senza motivi legittimi «il prezzo per mq. dell’immobile dichiarato nell’atto notarile».

L’UFFICIO FONDA L’AVVISO DI RETTIFICA SU ESCLUSIVE MEDIE DI SETTORE SENZA ALCUNA PROVA

Il nostro proforma (qui scaricabile) è derivante da ricorso reale già utilizzato per smontare tali illegittime presunzioni e accertamenti sul presunto maggior valore di mercato rispetto al prezzo dichiarato in compravendita.

L’Ufficio, infatti, per formare l’avviso di rettifica contro l’atto di compravendita del terreno, prende a base delle sue motivazioni «i prezzi dichiarati per metro-quadro di altri atti», rogati nella medesima zona censuaria, nei tre anni precedenti al fine di richiedere al contribuente (acquirente di un cespite) il pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, con l’esclusiva motivazione «presunta» di aver dichiarato un importo minore del valore venale dell’immobile in comune commercio.

ESEMPIO DI MOTIVAZIONI CONTENUTE NELL’AVVISO DI RETTIFICA

La valutazione è stata eseguita, ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, sulla base del competente ufficio territoriale in cui è situato l’immobile ─ in applicazione del criterio estimale sintetico-comparativo ─ riferito al valore venale in comune commercio di immobili dello stesso tipo, riferendosi ad atti notarili rogati nei tre anni precedenti per terreni ricadenti nell’area dell’immobile oggetto della Rettifica” (per noi tale assunto non ha alcun significato reale e logico oltre l’immaginabile…).

SENTENZE DELLA CASSAZIONE IN MERITO ALL’AVVISO DI RETTIFICA

La Giurisprudenza di merito e la Cassazione hanno disposto più volte l’annullamento di tali avvisi di rettifica, dando ragione al contribuente sulla illegittimità dell’accertamento, circa la insufficiente motivazione contenuta nell’avviso di rettifica. Ciò soprattutto quando la differenza – tra prezzo normale di mercato e prezzo applicato – sia esigua e non ci siano, come detto, elementi probatori a supporto delle presunzioni dell’Ufficio; il quale, a tal punto si vede ribaltare l’onere della prova a suo carico.

PROFORMA PRONTO

Nel proforma di ricorso sono indicate due sentenze molto importanti e calzanti al fine di  richiedere alla C.T.P. l’illegittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione ed il suo conseguente annullamento.

Ovviamente bisogna  adeguare il modello alla fattispecie impositiva da contestare, ma molto importanti sono «i richiami alle migliori sentenze della cassazione» già contenute nel proforma. Ricordiamo che occorre produrre il preventivo reclamo-mediazione indirizzato all’Ufficio legale dell’Agenzia delle Entrate, quando le  imposte pretese (senza sanzioni e interessi) non superano l’importo di  20mila euro.

Nel  proforma di Ricorso/Reclamo che proponiamo (già impaginato in formato bollo) sono inserite quindi una serie di motivazioni sia di fattispecie, sia normative che giurisprudenziali che portano inevitabilmente all’annullamento dell’atto.

Consigliamo, anche, di allegare una perizia di stima elaborata da un tecnico che dichiari la propria valutazione del cespite, con foto e motivi del prezzo per metro/quadro del terreno oggetto di rettifica, proprio per dare la sicurezza assoluta di avere esito positivo. 

“non e’ un modello su cui costruire un ricorso ma un ricorso reale da cui abbiamo estratto un eccezionale modello pronto!”

Acquisto con formula soddisfatto o rimborsato dell’intero prezzo 

(solo qualora il modello non sia conforme a quanto qui esposto!)

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Pagamento con carta di credito circuiti Visa – Mastercard – American Express-PayPal. Ai fini del pagamento se non avete un conto paypal cliccate comunque su “crea conto PayPal” che vi darà la possibilità di pagare con una normale carta di credito o prepagata. Contenuti aggiornati al 12 5 2018.

 

Risoluzione anticipata consensuale locazione. Modello fai da te … risparmio con garanzia

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PRATICO MODELLO PROFESSIONALE PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

CON ACCORDO CONSENSUALE TRA LE PARTI  (AI SENSI DELL’ART. 1372 DEL CODICE CIVILE ) ANCHE SE NON PREVISTA IN CONTRATTO.

È possibile QUINDI la risoluzione anticipata del contratto di locazione con accordo consensuale di proprietario e conduttore anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale senza bisogno di preavviso.

La risoluzione anticipata consensuale del contratto di locazione, tecnicamente per «mutuo consenso» è ammissibile in ossequio al disposto dell’articolo 1372 del Codice Civile, quando tale volontà delle parti sia espressa mediante la forma scritta.

La Corte di appello di Milano, con la decisione del 26 settembre 2012, n. 3077, afferma che «…la risoluzione anticipata per mutuo consenso di un contratto, per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, deve anch’ esso risultare da atto scritto».

Quando entrambe le parti della locazione sono d’accordo SULLA CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE, non vige il bisogno di preavviso semestrale o annuale.

QUI SI PROPONE il proforma professionale, facilmente utilizzabile, per tale tipo di scioglimento ANTICIPATO del rapporto di locazione- precompilato e facilmente personalizzabile.

Nello stesso modello troverete la procedura e le comunicazioni da effettuare per ottenere la cessazione giuridica e fiscale della locazione in essere dopo la firma DELL’ACCORDO STESSO.

Attenzione: Al fine di non essere obbligati a pagare imposte su canoni di locazione oltre la data di scioglimento, occorre depositare la scrittura di risoluzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione presso L’Ufficio dove il contratto era stato registrato. 

Per l’adeguamento di questo modello pronto  alla vostra locazione basterà inserire i dati delle parti e i dati di registrazione del contratto di locazione quando iniziato. Il modello prevede inoltre (a norma di legge) il regolamento di rapporti economici pendenti tra le parti che producono effetti anche dopo lo scioglimento.

Il modello pre-compilato di risoluzione anticipata per mutuo consenso della locazione potrà quindi essere utilizzato:

  1. Sia per la risoluzione anticipata dei contratti di locazione a uso abitativo soggetto a IRPEF;
  2. Sia per le locazioni soggette a IRES (quando il locatore è una società di capitali) pagando la medesima imposta di registro suddetta,
  3. sia per la risoluzione anticipata dei contratti registrati con opzione per la cedolare  secca,
  4. ed anche per la risoluzione anticipata dei contratti ad uso commerciale.

E’ UN MODELLO PROFESSIONALE GARANTITO – FACILMENTE PERSONALIZZABILE.

Acquisto con sconto del 30% sul prezzo di listino


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Rettifiche valore dei beni immobili in caso di successione.

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RETTIFICHE DI VALORE DEI BENI IMMOBILI E ALTRI DIRITTI IN SEDE DI DONAZIONE 

L’Ufficio può rettificare i valori dei beni immobili e degli altri diritti reali su di essi, dichiarati durante la successione mortis causa. L’Agenzia delle Entrate ha quindi ha la possibilità di procedere al ricalcolo e ri-determinazione del valore dell’immobile oggetto di successione, in riferimento all’ imposta di registro versata.
In riguardo proprio all’imposta di registro la disciplina dell’art. 52 DPR n° 131 del 1986 consente all’Amministrazione, di rettificare  ( se lo ritenga giusto, il valore dei beni immobili e  dei diritti reali immobiliari) il valore di trasferimento dichiarato nell’atto di trasferimento rispetto al valore venale calcolato dall’Ufficio. Con lo stesso avviso di rettifica si pretende la maggiore imposta ricalcolata, unitamente all’applicazione degli interessi e all’ irrogazione delle sanzioni.
L’art. 52, al comma 4 del T.U.R. esclude la possibilità degli Uffici  di rettificare il  valore dei fabbricati ad uso abitativo e dei i terreni diversi da quelli edificabili, che riguardano successione di immobili con valore dichiarato pari a quelli catastali. La determinazione del valore catastale si calcola tramite applicazione alla rendita già rivalutata del 5% i seguenti coefficienti:
– 110 per la “prima casa o abitazione principale”;
– 120 per i fabbricati diversi dalla prima registrati nelle categorie  A e C (esclusi quelli delle categorie catastali A/10 e C/1);
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B;
– 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e nel gruppo catastale D;
– 40,8 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 e nel gruppo catastale E.
Per i terreni agricoli e comunque non fabbricabili  il valore può essere determinato tramite il reddito dominicale già rivalutato del 25% x 90.
La rettifica di valore, per esplicita disposizione del medesimo co. 4 del DPR 52 SUDDETTO,  si applica anche ai terreni non edificabili per i quali lo  strumento urbanistico adottato dal Comune in cui è sito il terreno, per verificarne la destinazione edificatoria.
Precisamente il co. 2 dell’art. 36 del D.L. n. 223/2006 (convertito dalla Legge n. 248/2006) ha stabilito che un  terreno debba essere considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo fabbricabile  in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune, indipendentemente  dalla Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (cfr. Agenzia delle Entrate circ. n. 28/2006, c. 23; Corte Costituzionale, ordinanza n. 41/2008; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25505/2006; Cassazione nn. 23001/2012, n. 20137/2012 e n. 25155/2013).
In merito alla definizione di “area fabbricabile” la posizione dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 6/2009) si raccorda con il consolidato orientamento della sezione tributaria della Cassazione, secondo cui l’edificabilità della stessa, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita al terreno, con la conseguenza che affinché l’area sia considerata fabbricabile è necessario che lo strumento urbanistico sia stato almeno adottato al momento del trasferimento del bene  La rettifica dei valori non può operare, stante la legittimità dell’applicazione del sistema di valutazione catastale, come stabilito dal comma 497 dell’art. 1 della L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006), sole per le cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze (art. 52, comma 5-bis, del TUR; cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzioni n. 176/2009 e n. 145/2009).
Ne consegue che le compravendite a titolo oneroso di terreni agricoli, ai fini della maggiore imposta di registro, possono essere oggetto di rettifica di valore da parte dell’ufficio . In materia di imposte sulle successioni e donazioni, invece, il legislatore ha escluso la possibilità della rettifica all’Ufficio  per i terreni diversi da quelli edificabili  con valore dichiarato pari a quello catastale o tabellare.
Più precisamente la preclusione è indicata nel co, 5 dell’art. 34 del DLgs. n. 346/1990 (TUS) che, per effetto dell’esplicito richiamo del comma 4 del successivo art. 56, si applica anche alle donazioni.
Per i terreni agricoli “donati”, limiti al potere di accertamento
Pertanto, come confermato anche dall’Agenzia nella circolare  per i terreni agricoli (come per i fabbricati) oggetto di donazione operano i limiti al potere di accertamento da parte degli Uffici, come stabilito espressamente dal citato comma 5 dell’art. 34 del TUS.
La norma è chiara nel non sottoporre a rettifica il valore catastale dei terreni agricoli, dichiarato nell’atto di donazione, ma alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate e taluni giudici tributari di merito (C.T. Reg. Napoli n. 370/15/13) insistono nel ritenere legittimo per tali terreni l’accertamento di valore, come previsto ai fini dell’imposta di registro.

La rettifica del valore del trasferimento non può essere applicato  in riguardo alla legittimità dell’applicazione della valutazione catastale, come previsto dal c. 497 dell’art. 34 del DLgs. n. 346/1990 che, per effetto del richiamo del c. 4 del successivo art. 56, si applica anche alle donazioni.

Donazione di terreni agricoli limiti al potere di accertamento
Come confermato anche nella circolare n. 3/2008 dall’Agenzia delle Entrate per i terreni agricoli (come per i fabbricati) oggetto di donazione operano i limiti al potere di accertamento da parte degli Uffici, come stabilito espressamente dal citato comma 5 dell’art. 34 del TUS.

La norma non permette di sottoporre  a rettifica il valore catastale dei terreni agricoli dichiarato in donazione, ma alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate e taluni giudici tributari di merito (C.T. Reg. Napoli n. 370/15/13) insistono nel ritenere legittimo per tali terreni l’accertamento di valore, come previsto ai fini dell’imposta di registro.

Vi proponiamo il facsimile di ricorso contro tali avvisi.

Procura generale fac simile.

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FAC SIMILE DI PROCURA GENERALE PER AMMINISTRAZIONE ex art  1387 C.C..

Modello di Procura professionale pronta all’uso.

Sono molti i casi in cui è necessario che l’amministratore di una società debba conferire una procura per l’amministrazione societaria ad altro soggetto per i motivi più disparati.

Il presente fac simle di procura generale di amministrazione pronto per la firma ti consentirà di poter conferire mandato ad altra persona di tua fiducia – per la stipula di atti  per conto della società che rappresenti quale amministratore unico.

L’atto di procura consente di esercitare la gestione amministrativa tramite persona di fiducia, e poter snellire il lavoro aziendale e documentale.

Un valido strumento per incrementare gli utili aziendali. E’ il caso dell’amministratore che dovrà firmare un contratto di appalto presso il committente a 1000 km di distanza. Quanti giorni di lavoro vanno via? Tanti. Con la procura generale conferita ad una persona di fiducia, si potranno velocizzare le operazioni di stipula ed inizio dei lavori anche di qualche settimana.

Non ti affidare a proforma di procura che non garantiscono il conferimento dell’incarico a norma di legge; con una piccola somma sarai garantito con un atto professionale con garanzia assicurativa.


(Formula soddisfatti o rimborsati)
Procedura di pagamento adottata paypal: Chi non ha un conto Paypal potrà pagare ugualmente con una normale carta di credito con qualsiasi circuito VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, cliccando su proposta “crea conto paypal” ma che consentirà di pagare con la vostra normale carta di credito o pregatata.
Per qualsiasi problema anche di contenuto e dubbi non esitate a contattarci: info@rivistafiscaleweb.it

 

Facsimile contratto di locazione personalizzabile con cedolare secca o IRPEF.

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CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVO PREIMPOSTATO IN DUE ESEMPLARI CON CEDOLARE SECCA O NORMALE IRPEF. IN FORMAT WORD OCCORRONO DUE MINUTI PER COMPLETARLO SENZA CONOSCERE LA NORMA.

COME STIPULARE VELOCEMENTE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO CON CEDOLARE SECCA, E INCASSARE IMMEDIATAMENTE IL PRIMO CANONE PIÙ I TRE CANONI DI DEPOSITO CAUZIONALE, RISPARMIANDO ALMENO 200 EURO PER LA CONSULENZA TRADIZIONALE.

MODELLO IN FORMATO WORD, EDITABILE. PER IL SUO COMPLETAMENTO BASTA INSERIRE NOME E COGNOME E GENERALITA’ DEI CONTRAENTI.


Se hai bisogno di stipulare con urgenza un «contratto di locazione ad uso abitativo» con  cedolare secca,  ti potrà essere molto utile il nostro facsimile di contratto pronto per essere firmato scritto da specialisti nel settore.

(PER LOCAZIONI INFERIORI A 30 GIORNI CLICCARE QUI)

1. Il contratto di locazione di immobile con cedolare secca qui proposto, contiene ogni clausola e formula di legge per la tua tutela economico-fiscale successiva alla concessione dell’immobile in affitto. Durante la vita contrattuale, quando l’inquilino non paga i canoni o li paga in ritardo, è necessario prevedere tale eventualità in contratto.

2. Già contenuto nel nostro fac simile di contratto di locazione:

a) L’ opzione/scelta per la tassazione sostitutiva della cedolare secca, in ossequio al D.lgs. n 23/2011 Art. 3.

b) Le clausole di garanzia legali (nei  casi  di inadempimento dell’affittuario) e le formule previste che occorrono per contestare eventuali presunzioni dell’Ufficio, circa il reale canone di locazione percepito, per non  rispondenza della tassazione applicata in dichiarazione dei redditi rispetto a quella ordinaria IRPEF.

3. Garanzia contro contestazioni dell’agenzia delle entrate o dell’inquilino:

Ti assicuriamo che il contratto di locazione in proforma ti potrà tutelare pienamente per ogni possibile contestazione della controparte e dell’Agenzia delle Entrate.

Come dicevamo in precedenza «un normale facsimile di contratto»  “ti propone “solo”  una struttura dell’atto” dovendo poi essere tu a costruire LE CLAUSOLE E LE FORMULE DI LEGGE necessarie per la sua validità legale e per la sua valenza a fini di garanzia del proprietario contro inadempimenti dell’inquilino.

Invece il nostro contratto di locazione con cedolare secca E’ GIA’ SCRITTO CON TUTTE LE CONDIZIONI E ARTICOLI necessari per LA SALVAGUARDIA DELLA TUA PROPRIETA’ e nel rispetto delle norme vigenti.

Nel nostro proforma di contratto di locazione con cedolare secca non avrai bisogno di «aggiungere o togliere alcuna clausola in esso contenuta». Dovrai soltanto inserire i dati delle parti, i dati dell’immobile, il canone convenuto e il deposito cauzionale.

4. Obbligo della raccomandata all’inquilino.

Ti precisiamo che nel nostro contratto di locazione con opzione per la cedolare secca è già riportata “la dichiarazione del proprietario” di voler optare per la predetta tassazione alternativa all’IRPEF.

Quindi per usufruire della favorevole TASSAZIONE DEL CANONE CON LA CEDOLARE SECCA non avrete bisogno di inviare la raccomandata all’affittuario (che sarebbe condizione essenziale per poterne beneficiare, ciò perché nel proforma di contratto di locazione qui scaricabile, è stato INSERITO un articolo con cui si informa l’inquilino che il proprietario ha optato per la tassazione opzionale della cedolare secca. Ciò comporta per quest’ultimo la non debenza dell’incremento annuale del canone per rivalutazioni ISTAT, nè  dell’ imposta di registro annuale (esente per la cedolare secca).

A tale fine nel nostro proforma di contratto è stata richiamata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che esenta il proprietario dall’invio della raccomandata appunto quando l’inquilino ne sia informato in contratto.

5. Modifica del proforma di locazione con cedolare secca.

In ogni caso i 20 articoli che compongono il proforma qui scaricabile potranno essere sicuramente personalizzati, avendo elaborato il contratto in formato DOC EDITABILE.

Infine la scrittura di locazione è già impaginata e formattata in carta uso bollo (simile a carta protocollo).

6. I dati da inserire nel contratto in formato word o manualmente nel formato pdf sono:

  1. Le generalità dei contraenti, locatore e locatario;
  2. I dati catastali dell’immobile, foglio, particella, sub, vani, rendita catastale;
  3. Il canone annuo pattuito e la frequenza dei pagamenti delle rate di canone (di solito mensile);
  4. L’importo del deposito cauzionale (pari a 2-3 mensilità) che l’inquilino versa al momento della sottoscrizione del contratto;
  5. L’indicazione del possesso dell’APE, ossia l’attestazione di prestazione energetica, obbligatoria per legge dal 23 giugno 2013.

7. Registrazione del contratto di locazione con canone soggetto a tassazione con cedolare secca:

  1. Stampare tre copie del contratto e renderle originali tramite le firme “originali olografe” di locatore e locatario;
  2. Non apporre marche da bollo in quanto nè è prevista l’esenzione quando si opta per la tassazione cedolare;
  3. Non versare imposta di registro in quanto esente;
  4. Registrare il contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate,  allegando l’APE – l’attestazione di prestazione energetica – (obbligatoria dal 26 giugno 2013) e darne un’originale all’inquilino mentre un’originale restera’ all’agenzia ed un’altro al proprietario.

8. Registrazione del contratto di locazione con canone soggetto a tassazione ordinaria:

  1. Stampare tre copie del contratto e sottoscriverle con firma originale su ogni copia unitamente alla controparte;
  2. Apporre una marca da bollo da 16 euro su ogni originale;
  3. Versare l’imposta di registro pari al 2% del canone annuo di locazione se superiore a 67 euro. Nel caso sia inferiore ai predetti 67 euro (il minimo nei casi di prima registrazione) versare comunque lo stesso importo minimo di  67 euro. (tramite f24 elementi identificativi codice 1500 prima annualità).
  4. Registrare il contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate allegando l’APE – l’attestazione di prestazione energetica  e restituire  un’originale del contratto all’inquilino mentre un’originale resterà all’agenzia ed un’altro al proprietario.

Prodotto realizzato da Merola Giuseppe – commercialista – revisore contabile – responsabile del sito RIVISTA FISCALE WEB, iscritto all’ODCEC di Sala Consilina al n. 101 sez. A.

Beni merce ricorso esenzione 2012 e 2013

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In questo periodo stanno giungendo molti accertamenti e cartelle di pagamento per omessa IMU degli anni 2012 e 2013 ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONI per gli immobili merce costruiti o ristrutturati e poi accatastati negli stessi anni 2012 o 2013.


L’art. 9 bis del D.l. 201/2011 istitutivo dell’ IMU non aveva previsto “una esenzione” per gli immobili merce come la previgente ICI,  ma successivamente, il D.l. 102/2013, ha modificato il pre-vigente comma, stabilendo che gli immobili merce sono esenti dall’ IMU, fin quanto permanga la loro destinazione alla rivendita e non siano stati locati.
Nel ricorso precompilato, oltre all’ ampio richiamo alla norma suddetta, sono contenute due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Pescara e della Commissione tributaria regionale di Torino, che hanno disposto la retroattività della esenzione IMU per gli immobili merce sin dalla SUA istituzione avvenuta dal 1° gennaio 2012.
Il ricorso è preimpostato e molto efficace sia per il contribuente che ha ricevuto l’accertamento e deve opporsi all’IMU PRETESA ENTRO I TERMINI, E SIA PER COLORO CHE NON AVENDO RICEVUTO LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI, FANNO OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE E VERSO IL COMUNE CHE PRETENDE L’IMU.

Gli allegati da produrre unitamente al ricorso sono:

  • la visura camerale che dimostra lo status di impresa di costruzioni,
  • l’accertamento ricevuto dal comune o la cartella ricevuta dall’agente della riscossione,
  • il bilancio del 2012 e 2013 da dove si evince l’imputazione a rimanenze degli immobili merce.

UN FORMAT ESTRATTO DA ATTO REALE COMPLETO DI MOTIVAZIONI, NORME E SENTENZE PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO O IL RIMBORSO PER IL 2012 E 2013 PER L’IMU VERSATA DA IMPRESE DI COSTRUZIONI NEL 2012 E 2013 per immobili merce.


Responsabile del modello: G.Merola commercialista – revisore contabile – contrattualista iscritto all’O.D.C.E.C. di Sala Consilina al n. 101 A, dal 20-5-2000.

Formulari per agenti immobiliari ufficiali per CCIAA

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SI PROPONGONO I FORMULARI PROFESSIONALI OCCORRENTI AGLI AGENTI IMMOBILIARI PER L’ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DOPO LA SOPPRESSIONE DELL’ALBO.

Tali formulari dovranno accompagnare la SCIA di iscrizione o adeguamento alla camera di commercio degli agenti immobiliari e dovranno essere gli stessi utilizzati nel corso della propria professione.

I formulari devono recare  il numero REA di iscrizione alla cciaa degli agenti immobiliari (PENA DINIEGO ALLA ISCRIZIONE ALLA CCIAA).

In particolare il pacchetto formulari qui proposto, è mancante solo dei dati personali degli agenti immobiliari.

Il loro contenuto è già scritto in maniera legale – professionale e utilizzabile da subito.

Con il pacchetto formulari per agenti immobiliari, qui proposto,  non si avrà alcun problema a presentare la pratica camerale per continuare a svolgere o iniziare l’attività di agente Immobiliare, né a utilizzare gli stessi modelli pronti all’uso per stipulare gli accordi di intermediazione particolari per l’attività suddetta.

Trattasi di formulari per agenti immobiliari scritti da professionisti.
Il pacchetto formulari comprende i 7 modelli occorrenti, che sono i seguenti:

  1. Incarico Affitto Immobile.doc
  2. Incarico Vendita Immobile.doc
  3. Letterabianca.doc
  4. Presavisione.doc
  5. Propostaacquistoimmobile.docx
  6. Richiestaattopubblicocompravendita.doc
  7. Valutazioneimmobiliare.doc

Quindi non solo gli agenti immobiliari potranno utilizzare i formulari per allegarli alla Scia di apertura dell’attività di intermediazione immobiliare ma saranno gli stessi modelli da utilizzare nell’esercizio della professione.come per legge.
Modelli estremamente professionali come richiesti dalla Camera di Commercio e dal mercato immobiliare, per evitare mancata iscrizione e pesanti sanzioni per attività abusiva.
Dopo la soppressione dell’albo e i tanti agenti immobiliari che ci chiedono la stesura dei formulari abbiamo realizzato tutti i modelli necessari per poter alleviare i problemi amministrativi di ogni tipo di contribuente.
Per quesiti potrete contattarci gratuitamente.

          IN OFFERTA  invece di 29.90

Quello che conta per noi è risolvere il tuo problema …

 
Prodotto realizzato da GIUSEPPE.A.MEROLA – Commercialista – Revisore contabile – Responsabile del sito rivista fiscale web, iscritto all’O.D.C.E.C. di Sala Consilina al n. 101 sez. A, coperto da polizza professionale Axa Mps.

 

Contratto di finanziamento tra società e privato.

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MODELLO PRECOMPILATO CONTRATTO FINANZIAMENTO “PRIVATO”

tra societa’ commerciali e privati – TRA PRIVATI – o altri finanziatori diversi da Banche e Finanziarie.

Operazione di finanziamento consentita da deliberazione CICR/2005.


Si pone con frequenza il dubbio, se una società di capitali (come ad esempio una s.r.l. commerciale) possa ricevere un finanziamento da “un soggetto privato, terzo non socio” (o altre società o enti non finanziatori istituzionali) vista l’attuale difficoltà delle imprese di accesso al credito bancario. Oppure se legalmente si può sottoscrivere un contratto di prestito tra privati.

In linea generale i prestiti privati sono vietati  in quanto solo le Banche e le società Finanziarie, possono erogare prestiti come da vigente normativa bancaria (T.U.B.).

Ma a  tale rigida regola di legge, fa eccezione quanto stabilito dal C.I.C.R. che con deliberazione 2005  permette l’acquisizione di finanziamenti anche:

1) Dai soci che abbiano acquisito (nella società da finanziare) partecipazioni da almeno 3 mesi, e che detengano almeno il 2% del capitale sociale. Questi potranno erogare alla società partecipata un «finanziamento in conto socio» purché ciò sia consentito «dallo Statuto sociale». 

2) E da altri soggetti diversi dai precedenti (come nel nostro caso), quando il finanziamento erogato risulti da REGOLARE contratto di PRESTITO stipulato mediante trattative private e mediante stipula di contratto di finanziamento in cui sia indicato anche «la natura» del prestito. Secondo il CICR, quindi, non costituisce “raccolta di risparmio tra il pubblico” l’acquisizione di un finanziamento privato ricevuto da un “terzo”  non socio.

Le condizioni per l’ammissibilità di tale operazione di finanziamento, come da secondo articolo sopra, sono due: 1) Il finanziamento deve essere concordato mediante trattativa privata e non offerta pubblica, 2) E nel contratto sia ben indicata la natura e la destinazione del prestito ricevuto.

 
Qui si propone facsimile di contratto di finanziamento privato  “pronto all’uso”  scritto da professionisti nel settore e facilmente modificabile. Basterà infatti inserire i dati del mutuante e del mutuatario, l’importo del prestito e le modalità di rimborso. Tutte le norme, i regolamenti e le motivazioni necessarie sono già inserite e garantite. 
 
Attenzione, all’operazione di finanziamento privato occorre conferire data certa. A tale scopo consigliamo, una volta effettuata la sottoscrizione, di contro-inviare (tra le parti) lo stessa scrittura a mezzo piego raccomandato a.r..
 

Se hai bisogno di effettuare tale operazione di mutuo privato, secondo quanto previsto dalle norme in materia bancaria, fiscale e contabile, senza incorrere in sanzioni di riciclaggio o altro, il modello pronto ti sarà strumento utilissimo E GARANTITO.

FONTE: DELIBERAZIONE CICR 2005.

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Responsabile del modello: G.Merola commercialista – revisore contabile – contrattualista iscritto all’O.D.C.E.C. di Sala Consilina al n. 101 A, dal 20-5-2000.
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