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Partite Iva: ecco il Report MEF aggiornato, mese giugno 2017

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Con Comunicato Stampa n° 142 del 10/08/2017, pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati riportati i risultati relativi alle aperture Partita Iva nel mese di giugno 2017.
Nonostante i dati pubblicati dall’ISTAT sull’occupazione in ripresa per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato ed indeterminato, il numero dei lavoratori autonomi va in controtendenza.
Infatti, nel mese di giugno 2017 sono state aperte 38.466 nuove partite Iva, in calo dello 0,7% rispetto a quelle del corrispondente mese dell’anno precedente.
Se si osserva la distribuzione per natura giuridica delle aperture di partite IVA nel mese di giugno, il Comunicato Stampa n.142 del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha messo in evidenza che la quota relativa alle persone fisiche è pari al 69,2% dell’intero totale, mentre quello relativo alla quota delle società di capitali è stato pari al 25,5%.
Relativamente alle società di persone (SS, SNC, SAS) la quota di aperture Partita Iva è stato del 4,3% e la percentuale relativa alle “altre forme giuridiche” è stati pari all’1%.
Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il calo più drastico ha riguardato l’apertura delle Partite Iva per le società di persone con un -12,3% mentre, il calo più limitato è stato per le persone fisiche con -2,4%. In controtendenza, le SPA, SRL, SAPA (società di capitali) che hanno registrato un +7%.
Riguardo alla geolocalizzazione, il 42,3% delle nuove aperture è ubicato nel Settentrione italiano, contro il 22,7% del Centro ed il 34,7% nel Meridione ed Isole.
Gli aumenti più “brulicanti” riguardano la Valle d’Aosta (13,3%), Liguria (+7,9%), la provincia autonoma di Bolzano (+7,2%); in controtendenza la Basilicata (-30,8%), il Molise (-13,6%) e la Calabria (-10,5%).
Per comparto produttivo, il commercio registra il maggior numero di aperture di partite Iva (20,9% del totale ammontare), seguito dalle attività professionali (14,2%) e dalle attività di alloggio e ristorazione (9,1%).
Gli incrementi più significativi si rilevano nei trasporti (+14,1%), nelle attività immobiliari (+10,5%) e nella sanità (+10,2%); in netto calo è l’apertura di Partite Iva in agricoltura (-15,3%) e nei servizi residuali (-1%).

Violazione degli obblighi antiriciclaggio: sanzioni penali irrogate

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La disciplina delle sanzioni penali irrogate nel caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio, contenuta nel D.Lgs. 231/2007, è stata oggetto di una profonda revisione riformistica da parte del legislatore.

L’articolo 5 del D.Lgs. 90/2017 è intervenuto revisionandone i contenuti e per perseguire l’obiettivo di creare misure effettive, proporzionate e dissuasive.

La revisione di maggiore portata è stata quella inerente le sanzioni penali irrogate che risultano disciplinate dall’articolo 55 D.Lgs. 231/2007, come modificato dalla riforma.

Per quanto concerne l’ambito applicativo della riforma in esame, le ipotesi regolamentate dall’articolo 55 D.Lgs. 231/2007 disciplinano i fatti commessi dopo il 4 luglio 2017 data in cui è entrata in vigore la novella normativa.

Per le condotte anteriori al 4 luglio 2017 si deve fare riferimento alla disciplina previgente.

Nel caso in cui vi sia inosservanza degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti possono essere puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l’irrogazione di una multa il cui importo è variabile da 10.000 euro a 30.000 euro nel caso in cui falsifichino dati o informazioni ovvero utilizzino dati e informazioni falsi relative al cliente.

Nel caso in cui vi sia la violazione del divieto di comunicazione inerente le segnalazioni di operazioni sospette o sul flusso di ritorno delle informazioni stabilito è punito con la reclusione dai sei mesi ad un anno e con l’irrogazione di un0ammenda dai 10.000 euro ai 30.000 euro

L’inosservanza degli obblighi di conservazione comporta la punizione con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l’irrogazione di una multa il cui importo varia da 10.000 euro a 30.000 euro, nel caso in cui si acquisiscano o si conservino dati falsi o informazioni non veritiere relative al cliente. Inoltre, il soggetto deve avvalersi di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e delle informazioni della clientela.

È punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con irrogazione di una multa di importo variabile dai 310 ai 1.550 euro colui che utilizza indebitamente e falsifica le carte di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

L’intervento riformistico ha l’intento di liberalizzare le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni e viene a comportare la tacita abrogazione delle sanzioni attinenti l’omessa registrazione, l’omessa istituzione dell’archivio unico informatico e l’omessa istituzione del registro della clientela.

 

Partita Iva 2018: quali novità in vista?

Per i titolari di Partita Iva ci sono diverse interessanti novità in vista per il corrente anno fiscale 2018: una delle più importanti è sicuramente l’obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati che porterà già a partire dal mese di luglio 2018 a nuove regole.
Novità 2018 per i titolari di P.IVA
Per le P. Iva scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati che entrerà definitivamente in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, come approvato dalla Legge di Bilancio 2018.
In effetti, già a partire dal 1° luglio 2018, verrà definitivamente abolita la scheda carburante e le P. Iva potranno beneficiare delle agevolazioni sui costi auto dato che la fatturazione elettronica diventerà cogente.
Tra le altre novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 vi è l’introduzione (già dallo scorso anno) del meccanismo dello split payment: il soggetto prestatore del servizio emette la fattura applicando normalmente l’Iva, ma l’imposta viene versata direttamente alle casse dell’Erario.
Si tratta di un meccanismo che si applica quando i Professionisti titolari di P.Iva devono emettere la fattura nei confronti di pubbliche amministrazioni, società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai singoli ministeri, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e società da queste controllate e nei confronti delle società quotate listate nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Per le Partite Iva 2018, la Legge di Bilancio ha posticipato l’abolizione degli Studi di settore, con il rinvio dell’entrata in vigore degli ISA.
Tra le nuove interessanti agevolazioni che i titolari possono beneficiare si ricorda che, a partire dal corrente anno, è entrato in vigore il Bonus pubblicità: si tratta di un credito d’imposta che viene riconosciuto per coloro che investono e sostengono spese per campagne pubblicitarie su stampa periodica o quotidiana ed anche online.
Tra le importanti novità 2018 è da segnalare la proroga del super ammortamento al 130 per cento e dell’iper ammortamento, finalizzate allo sviluppo della competitività e della digitalizzazione delle aziende italiane.

In arrivo Canone Rai Speciale per i titolari di Partita: pagamenti e disdetta

 

In questi giorni ai titolari di Partita Iva siano imprese individuali e societarie, liberi professionisti etc. arriverà un bollettino postale relativo al pagamento del Canone Rai Speciale. Devono pagare il Canone Rai Speciale tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

Secondo il dettato normativo, l’importo del canone Rai speciale varia a seconda del tipo di attività svolta, del tipo di segnale ricevuto (radio o TV) e del numero di apparecchi posseduti: “Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare”.

Da quanto si evince dalla disposizione legislativa, il canone Rai speciale è dovuto quindi da hotel, studi professionali, bed and breakfast, associazioni, circoli, sedi di partiti politici, negozi, etc.; rimangono esentate dall’adempimento del pagamento le scuole, gli enti pubblici e i centri sociali per anziani.

Se sei titolare di Partita Iva e hai un computer o televisione provvisto di sintonizzatore allora sei tenuto a pagare il Canone Rai Speciale; lo ha specificato in dettaglio la nota del 22 febbraio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico:

solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone”.

Per quanto concerne la validità, il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione. Tutti coloro che detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (catene alberghiere o filiali di banca). Il Canone è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, si deve disdettare l’abbonamento del canone alla RAI, inviando alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell’apparecchio.

Commercialisti sul "piede di guerra": abuso di dipendenza economica

Una delle norme introdotte dal Jobs Act del lavoro autonomo, prevede il divieto di abuso di dipendenza economica. Il CNDCEC ha pubblicato sul sito in data 25 luglio una news, sottolineando la rilevanza dell’attuazione di tale norma.
Si tratterebbe di un significativo passo in avanti significativo per la difesa della dignità di tutta la categoria dei lavoratori autonomi italiani.
Dobbiamo tutti impegnarci affinché essa trovi una effettiva e diffusa applicazione”, è quanto sottolinea il Presidente del CNDCEC Massimo Miani: negli ultimi anni, la categoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è sempre stata in prima fila nella sensibilizzazione nel “sollevare” l’attenzione sull’ abuso di dipendenza economica.
Il divieto di abuso di dipendenza economica è inserito all’interno del Jobs Act del lavoro autonomo (articolo 3) e sancisce il carattere di inefficacia di alcune clausole che determinano oggettivamente uno squilibrio sostanziale del rapporto contrattuale.
Ne è un esempio la clausola inserita nel contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa che riconosce al committente la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso senza congruo preavviso. Anche, le clausole inserite nel contratto mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento sono da considerarsi ipotesi di abuso e di squilibrio sostanziale del rapporto contrattuale tra committente e professionista.
Nei casi di ipotesi di abuso di dipendenza economica, oltre all’inefficacia delle clausole, viene riconosciuto al lavoratore autonomo il diritto al risarcimento del danno.
Inoltre, il CNDCEC segnala all’Antitrust le condotte abusive tenute da grandi operatori economici, quali banche e assicurazioni, che nelle convenzioni siglate con i professionisti impongono condizioni contrattuali gravose o discriminatorie, tali da integrare un abuso di dipendenza economica.
Si tratta di comportamenti tenuti da grandi operatori economici che vanno ad alterare la libera concorrenza sul mercato dei servizi professionali: è il caso dell’imposizione di corrispettivi bassissimi allineati per le prestazioni dei professionisti.
L’imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie concerne la determinazione di un compenso iniquo rispetto alla quantità ed alla qualità della prestazione lavorativa espletata dal lavoratore autonomo.

Liberi Professionisti 2018: piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione e modalità di calcolo

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INPS ha pubblicato la Circolare 2 febbraio 2018 n.24 che riporta in dettaglio informazioni utile al fine ultimo di predisporre i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel 2018 da parte dei Liberi Professionisti. Il tasso di variazione calcolato dall’ISTAT per il 2017 è dell’1,1%.
La disciplina normativa di riferimento è rinvenibile all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n.45, secondo la quale il pagamento dell’onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo.
Tale maggiorazione del saggio di interesse è pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento all’anno precedente.
Domande Ricongiunzione Liberi Professionisti 2018: Modalità di calcolo
Per il corrente anno 2018 ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n.30 del 07/02/2017.
L’importo della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione Liberi Professionisti 2018 si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella seguente TABELLA.
TABELLA: Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’ 1,1% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità

Numero Importo mensile Numero Importo mensile Numero Importo mensile
rate della rata rate della rata rate della rata
1 41 0,024860245 81 0,012812959
2 0,500684162 42 0,024279329 82 0,012662403
3 0,333941570 43 0,023725436 83 0,012515476
4 0,250570308 44 0,023196723 84 0,012372049
5 0,200547579 45 0,022691512 85 0,012231998
6 0,167199116 46 0,022208269 86 0,012095206
7 0,143378805 47 0,021745593 87 0,011961560
8 0,125513589 48 0,021302197 88 0,011830954
9 0,111618437 49 0,020876903 89 0,011703283
10 0,100502329 50 0,020468623 90 0,011578452
11 0,091407344 51 0,020076356 91 0,011456365
12 0,083828201 52 0,019699180 92 0,011336934
13 0,077415091 53 0,019336239 93 0,011220073
14 0,071918149 54 0,018986743 94 0,011105700
15 0,067154143 55 0,018649958 95 0,010993736
16 0,062985645 56 0,018325204 96 0,010884106
17 0,059307568 57 0,018011847 97 0,010776738
18 0,056038173 58 0,017709298 98 0,010671563
19 0,053112933 59 0,017417008 99 0,010568514
20 0,050480223 60 0,017134462 100 0,010467527
21 0,048098254 61 0,016861183 101 0,010368541
22 0,045932834 62 0,016596721 102 0,010271497
23 0,043955718 63 0,016340657 103 0,010176339
24 0,042143367 64 0,016092598 104 0,010083013
25 0,040476010 65 0,015852173 105 0,009991465
26 0,038936916 66 0,015619035 106 0,009901646
27 0,037511834 67 0,015392860 107 0,009813508
28 0,036188549 68 0,015173338 108 0,009727002
29 0,034956530 69 0,014960181 109 0,009642085
30 0,033806650 70 0,014753117 110 0,009558714
31 0,032730960 71 0,014551887 111 0,009476846
32 0,031722505 72 0,014356249 112 0,009396441
33 0,030775173 73 0,014165973 113 0,009317460
34 0,029883570 74 0,013980841 114 0,009239866
35 0,029042920 75 0,013800648 115 0,009163623
36 0,028248977 76 0,013625199 116 0,009088695
37 0,027497953 77 0,013454308 117 0,009015050
38 0,026786460 78 0,013287802 118 0,008942654
39 0,026111458 79 0,013125512 119 0,008871476
40 0,025470210 80 0,012967281 120 0,008801485

Per la determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione dell’obbligazione, il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella Tabella sottostante.
La somma da versare, in tale caso, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente rinvenuto in Tabella relativa ai Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 1,1%

Rate
residue
Coefficiente Rate
residue
Coefficiente Rate Coefficiente
residue
1 0,999088754 41 40,224865527 81 78,045983934
2 1,997267092 42 41,187299523 82 78,973953579
3 2,994535843 43 42,148856506 83 79,901077615
4 3,990895838 44 43,109537273 84 80,827356813
5 4,986347903 45 44,069342623 85 81,752791942
6 5,980892866 46 45,028273354 86 82,677383772
7 6,974531553 47 45,986330264 87 83,601133072
8 7,967264791 48 46,943514147 88 84,524040608
9 8,959093405 49 47,899825801 89 85,446107148
10 9,950018219 50 48,855266019 90 86,367333459
11 10,940040056 51 49,809835595 91 87,287720305
12 11,929159739 52 50,763535324 92 88,207268453
13 12,917378091 53 51,716365998 93 89,125978665
14 13,904695933 54 52,668328408 94 90,043851707
15 14,891114085 55 53,619423346 95 90,960888340
16 15,876633367 56 54,569651602 96 91,877089327
17 16,861254599 57 55,519013966 97 92,792455429
18 17,844978598 58 56,467511228 98 93,706987408
19 18,827806182 59 57,415144174 99 94,620686022
20 19,809738168 60 58,361913594 100 95,533552032
21 20,790775373 61 59,307820274 101 96,445586197
22 21,770918611 62 60,252865000 102 97,356789273
23 22,750168697 63 61,197048558 103 98,267162020
24 23,728526445 64 62,140371732 104 99,176705192
25 24,705992669 65 63,082835306 105 100,085419547
26 25,682568180 66 64,024440063 106 100,993305839
27 26,658253790 67 64,965186787 107 101,900364824
28 27,633050310 68 65,905076260 108 102,806597254
29 28,606958551 69 66,844109261 109 103,712003883
30 29,579979322 70 67,782286572 110 104,616585464
31 30,552113431 71 68,719608972 111 105,520342748
32 31,523361686 72 69,656077241 112 106,423276487
33 32,493724895 73 70,591692157 113 107,325387431
34 33,463203865 74 71,526454497 114 108,226676330
35 34,431799400 75 72,460365039 115 109,127143933
36 35,399512306 76 73,393424558 116 110,026790988
37 36,366343388 77 74,325633830 117 110,925618243
38 37,332293448 78 75,256993630 118 111,823626445
39 38,297363290 79 76,187504732 119 112,720816340
40 39,261553716 80 77,117167909 120 113,617188675

 

Professione commercialista: come cambierà nei prossimi 10 anni.

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La professione del commercialista, nella più generalista accezione del termine, è ormai sorpassata;

ci sono nuove esigenze che imprese e professionisti richiedono di risolvere al proprio consulente di fiducia.

La trasformazione del commercialista in consulente aziendale è peraltro già in atto,  se si pensa che anche piccole aziende o professionisti chiedono –  all’inizio dell’anno di imposta – quale regime fiscale è più adeguato alla propria attività, quali spese si possono affrontare, oppure più genericamente la costruzione di un bilancio fiscale preventivo per l’anno in corso.

Oltre a questo il commercialista deve rispondere anche ad altre esigenze del cliente (che nulla hanno a che fare con la contabilizzazione dei documenti fiscali) come “piani strategici” patrimoniali, aziendali e loro interconnessioni.

Il commercialista che si occupa solo di fisco e contabilità è destinato, per naturale evoluzione del lavoro, a diventare figura di consulente globale dell’intero processo aziendale.

Anche se molti colleghi commercialisti potranno dire tranquillamente che ciò che gli produce reddito sono i servizi fiscali e contabili, ciò che il cliente si aspetta di ricevere SONO CONSIGLI SU COME MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA’ E LA REDDITIVITA ‘AZIENDALE.

Analizziamo insieme le cause che stanno portando all’estinzione della classica figura del commercialista:

Standardizzazione del reddito: la tracciabilità finanziaria, studi di settore, redditometro e spesometro porteranno le aziende ad avere sempre meno bisogno del commercialista in quanto gli spazi di manovra di quest’ultimo tenderanno sempre più a restringersi.

Le imprese di oggi i professionisti del terzo millennio, in Italia, con questa pressione fiscale, hanno bisogno di sapere:

come si muovono i propri costi, hanno bisogno di consigli per ritornare a fare lucro, solo così potranno risollevare una situazione monetaria a dir poco depressiva.

Allora perché non cogliere come commercialisti questo profondo ed inevitabile cambiamento? Trasformarsi validamente in consulente aziendale e sfruttare un nuovo mercato ricchissimo di opportunità che sarà la chiave del successo del futuro commercialista?

Nel nostro studio, oltre ad occuparci di contabilità fiscale, facciamo anche consulenza immobiliare, societaria, strategica, finanziaria.

Ci occupiamo di passaggi generazionali, di piani del consumatore, di nuove possibilità di contributi europei, di nuovi sbocchi di mercato per i clienti.

Non c’è incompatibilità con l’incarico di amministratore unico da parte del commercialista

Commercialisti ed Esperti contabili «non sono incompatibili» con la carica di amministratore unico e legale rappresentante di una società commerciale.

Ciò a seguito di Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.


Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili C.N.D.C.E.C. con l’ordine n. 160 del 2011, ha analizzato le cause di incompatibilità della professione di Commercialista, in riguardo all’ assunzione di incarico di amministratore unico in una s.r.l. e con la successiva iscrizione del professionista presso la Camera di Commercio.

Diciamo subito che I COMMERCIALISTI possono assumere la carica di AMMINISTRATORE UNICO di una società a responsabilità limitata o spa e sono anche compatibili con la mera qualità di socio.

INCOMPATIBILITA’ DEL COMMERCIALISTA

Le incompatibilità dell’esercizio della professione di commercialista, con altre attività svolte,  sono regolate dall’art. 4, comma 1 lett, c) del dlgs n° 139 del 28/06/2005, che dispone l’incompatibilità dell’esercizio della professione di commercialista con:

  • l’esercizio, anche non prevalente, né abituale di una attività di impresa (da parte del commercialista in nome proprio o per conto altrui) svolta per la produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediazione nonché il trasporto e spedizione, finanziarie, assicurative od agricole, comprese quelle complementari alle suddette attività.

Ma il secondo comma del citato articolo 4 del dlgs N° 139/2005, dispone (in ogni caso) ha sancito “invece” la compatibilità della professione di commercialista con l’esercizio in conto proprio o per conto altrui di attività di impresa:

– qualora il commercialista rivesta ” la carica di amministratore unico di società «sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico».

– quando trattasi di attività esercitate per la gestione patrimoniale e di mero godimento o conservative di beni per conto proprio o di terzi;

– qualora il commercialista rivesta la carica di amministratore all’interno di una società di servizi strumentale o ausiliare all’esercizio della professione di commercialista;

La normativa di cui al comma 1 del suddetto decreto legislativo, individua una specifica incompatibilità del commercialista quando l’esercizio dell’ attività d’impresa venga esercitata in conto proprio o in nome proprio o altrui  quindi sotto il proprio nome fisico quale persona fisica.

Compatibilità con l’incarico di amministratore

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in base a quanto disposto dal comma 2 del sopra citato art. 4, ritiene compatibile l’assunzione dell’incarico di amministratore unico o con delega ovvero presidente o amministratore delegato quando questi non avendo partecipazione al capitale, l’attività di amministrazione, attiene a uno specifico incarico professionale, e sia escluso un interesse commerciale proprio.

In tal caso dovrà essere accertata l’effettiva assenza, di un interesse economico prevalente da parte del commercialista amministratore unico.

Quindi la norma vuole spiegare che nella buona pratica il commercialista che assume l’incarico di amministratore unico in srl, non potrà essere anche socio della stessa srl, se non in maniera marginale, venendosi a configurare in tal caso, la sua attività di amministratore quale diretta a un interesse di lucro imprenditoriale proprio.

Quindi il commercialista «amministratore unico non socio» di una società a responsabilità limitata o di capitali in genere è perfettamente compatibile con la professione.

A tal proposito abbiamo preparato un proforma ad hoc dove il mandato professionale da sottoscrivere a margine del verbale societario di nomina, contiene la formula essenziale che evita problematiche sulla compatibilità.

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Commercialisti ed Esperti contabili «non sono incompatibili» con la carica di amministratore unico e legale rappresentante di una società commerciale.

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Ciò a seguito di Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti es esperti contabili.

Compatibilità con l’incarico di amministratore

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in base a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 4, ritiene compatibile l’assunzione dell’incarico di amministratore unico ovvero di presidente o amministratore delegato societario quando questi non detenga contemporaneamente partecipazione al capitale sociale.

L’attività di amministrazione, attiene a uno specifico incarico professionale, ed è escluso un interesse commerciale proprio.

Quindi la norma vuole spiegare che nella buona pratica il commercialista che assume l’incarico di amministratore unico in srl, non potrà essere anche socio della stessa srl, se non in maniera marginale (non maggioritaria e di controllo), venendosi a configurare in tal caso, la sua attività di amministratore quale diretta a un interesse di lucro imprenditoriale proprio.

Quindi il commercialista «amministratore unico non socio» di una società a responsabilità limitata o di capitali in genere è perfettamente compatibile con la professione.

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Estratto conto: un software semplice e funzionale che lavora in dos.

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Abbiamo elaborato un software per l’estratto conto clienti o anche per altri usi  di una semplicità assoluta.

Il programma funziona sotto sistemi windows a 32 bit in emulazione DOS. Consente attraverso un primo elenco di nominativi di avere il colpo d’occhio di tutti i vostri clienti in ordine alfabetico. Con pagina avanti si passa ai successivi che non entrano nella prima schermata e così via. L’inserimento non ha limiti di numero. Scegliendo un nominativo dall’elenco si entra in un altra funzione sempre con scorrimento semplice che permette – per quel singolo cliente – di inserire, modificare, o eliminare una registrazione finanziaria. In pratica al primo utilizzo, nella schermata iniziale avrete UN RIQUADRO VUOTO (DOVE POI VERRANNO ELENCATI IN ORDINE ALFABETICO TUTTI I CLIENTI UNA VOLTA REGISTRATI). Dopo che avrete inserito i clienti ne avrete un elenco ordinato che fungerà anche da rubrica. Per inserire un nuovo cliente basta premere invio sulla riga vuota dove siete posizionati e si entra nella funzione di registrazione dell’anagrafica, che una volta completata, vi fa entrare in un altra finestra in cui sarà registrato il vero e proprio estratto conto. Trattasi di contabilità finanziaria in cui inserirete per ogni riga una movimentazione contabile con data descrizione importo dare importo avere saldo riga. Quindi per inserire il primo cliente dovrete PREMERE INVIO E VI APPARIRA’ LA MASCHERA PER L’INSERIMENTO DEI DATI ANAGRAFICI. QUANDO GIA’ AVRETE INSERITO UN CLIENTE, PER MODIFICARNE L’ANAGRAFICA O IL CONTO DOVRETE POSIZIONARVI CON IL CURSORE SUL SUO NOMINATIVO E PREMERE INVIO, SE INVECE VOLETE INSERIRNE UNO NUOVO, DOVETE PRIMA PREMERE FRECCIA GIU’ – CON CUI SARETE POSIZIONATI  SU UNA RIGA VUOTA – E POI PREMERE INVIO. DOPO AVER PREMUTO INVIO VI APPARIRANNO I CAMPI ANAGRAFICI VUOTI DEL CLIENTE DA REGISTRARE E DI CUI DOVETE TENERNE L’ESTRATTO CONTO. SOTTO I DATI ANAGRAFICI DOPO AVER PREMUTO «INVIO SUL CAMPO FAX» VI APPARIRA’ LA MASCHERA DELL’ESTRATTO CONTO. PER INSERIRE GLI IMPORTI A DEBITO O A CREDITO DEL CLIENTE, IL MECCANISMO E’ IDENTICO A QUELLO PER L’INSERIMENTO DELLE ANAGRAFICHE. PER INSERIRE UN NUOVO ADDEBITO DOVRETE PREMERE INVIO SU DI UN CAMPO VUOTO, IL SOFTWARE ESTRATTO CONTO VI PROPORRA’ LA DATA DEL GIORNO, LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE, L’IMPORTO DA INSERIRE A DEBITO DEL CLIENTE (IN DARE) O A CREDITO (IN AVERE) E IL SALDO FINO ALLA DATA CHE CALCOLERA’ IN AUTOMATICO. AVENDO DIGITATO L’IMPORTO NELL’ULTIMO CAMPO ORIZZONTALE E PREMUTO INVIO AVRETE COMPLETATO L’ANAGRAFICA CLIENTE E SIETE PRONTI PER REGISTRAZIONE LA PRIMA MOVIMENTAZIONE DEL VOSTRO ESTRATTO CONTO CLIENTE.   AD ESEMPIO ESSENDO GIA’ PRESENTE UNA RIGAIN CUI AVRETE REGISTRATO IL CREDITO V/CLIENTE PER EMISSIONE DI FATTURA, PER INSERIRE UNA NUOVA QUANDO VI E’ STATA PAGATA, DOVRETE PREMERE FRECCIA GIU’ CON POSIZIONAMENTO SU CAMPO VUOTO E REGISTRARE IL PAGAMENTO NEL CAMPO AVERE. QUANDO AVRETE FINITO GLI INSERIMENTI DEGLI IMPORTI (UNO PER RIGA) PREMETE ESC E IL SISTEMA VI PORTERA’ ALLA CONFERMA DELL’ESTRATTO CONTO FINO ALLE REGISTRAZIONI EFFETTUATE. DOPO AVER FATTO INVIO SU SI IL SISTEMA VI CHIEDERA’  SE VOLETE ANCHE STAMPARE, SE PREMETE SU NO, RITORNERETE ALL’ELENCO DI TUTTI I CLIENTI DEL VOSTRO SOFTWARE ESTRATTO CONTO.   PREMENDO INIZIA STAMPA, VI STAMPERA’ NOME COGNOME, E L’ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI DI UN SINGOLO CLIENTE, CON IL SALDO FINALE DI SCHEDA. SE INVECE NON VOLETE STAMPARE FATE IN PRATICA SI ALLA PRIMA DOMANDA E NO ALLA SECONDA. INSTALLAZIONE: SOFTWARE ESTRATTO CONTO. L’INSTALLAZIONE E’ ASSOLUTAMENTE SEMPLICE: 1) Dopo il pagamento, potrete scaricate il file zippato; 2) Esplodete il file zippato CONTI, in una cartella di nome CONTI. 3) Dal desktop create un collegamento al file FORNIT.EXE, ed avrete finito. In caso di chiarimenti contattateci all’indirizzo info@rivistafiscaleweb.it, vi chiameremo appena possibile per l’assistenza nell’installazione o nel funzionamento del nostro software estratto conto. Un software semplice e funzionale adatto agli studi professionali, piccole aziende, autonomi. Con lo stesso software (copiandone il contenuto in una cartella diversa) potrete gestire anche altri aspetti diversi dall’estratto conto, come i preventivi, il conto corrente bancario, gli orari degli operai, ecc. ecc. ecc. Un vero STRUMENTO COMODO E SEMPLICE.

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