mercoledì, Maggio 22, 2024

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Roma, i prezzi delle abitazioni scendono

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Roma è una capitale in crisi e dopo le faccende politiche anche il mercato sembra arrancare, con le abitazioni in calo di prezzo

Roma, una capitale in crisi. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso i vari dati sul mercato degli immobili a Roma e nel primo trimestre dell’anno, la Nota territoriale della Capitale in collaborazione con l’Osservatorio del mercato immobiliare. Roma rappresenta un mercato immobiliare molto a ribasso rispetto agli ultimi anni ma di conseguenza fa anche registrare un netto calo sul mercato dato che viene considerato con la percentuale del 7% tutte le transizioni di mercato immobiliare di tutta Italia e ben la percentuale del 56% solo nel Lazio.

I primi sei mesi dell’anno sono stati per la città di Roma davvero difficili, visto che sono state effettuate 13.171 compravendite di abitazioni, in linea con tutta la diminuzione della regione pari al 2%. Acquistare una casa a Roma costa circa, come prezzo medio, 3.200 euro a metro quadrato, con le quotazioni che però sono scese nella prima parte del 2015 al 3,1%. Le abitazioni del centro città hanno dei prezzi che sono in discesa rispetto agli anni passati, dove la loro percentuale è pari al meno 5,5%. Il Centro storico della città, che è quello rappresentato nell’area Casalina-Prenestina, è sceso compravendita di abitazioni del meno 1,1%. Le statistiche emanate ci segnalano che una delle aree più care di Roma è proprio quella del Centro storico e di quella denominata Parioli-Flaminio, dove per comprare un’abitazione sono necessari almeno 6.000 euro a metro quadrato, un prezzo che supera di quasi il doppio il valore delle abitazioni nel centro.

Agenzia delle Entrate, presentato il nuovo software chiamato segnalazioni

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Agenzia delle Entrate ha reso noto sul proprio sito il software segnalazioni, un aiuto per il contribuente

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto sul proprio sito internet un nuovo software “segnalazioni” che permette ogni tipo di comunicazione sulle informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni non normali o coerenti sui vari risultati dell’applicazione degli studi al settore d’imposta riguardanti l’anno scorso.

In questa situazione che l’Agenzia delle Entrate ha voluta specificare, ogni contribuente potrà esprimere sul sito internet tutte le proprie motivazioni in merito alla non applicabilità o agli studi stessi che hanno costretto il diretto interessato. L’Amministrazione Finanziaria, vista questa situazione, e grazie a questo nuovo strumento con i vari contribuenti, sarà quella di rendere ancore più semplice la fase di comunicazione e di confronto con il contribuente, grazie a questo software chiamato segnalazioni.

Patent-Box, è online il nuovo software

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Online il nuovo software che ha la funzione di aderire al Patent-Box, nel sito dell’Agenzia delle Entrate

Tutto pronto per il nuovo software che ha la funzione di aderire al patent box. L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il proprio sito sarà denominato Patent-Box che servirà per la compilazione delle istanze. Ma che cosa consiste tutto questo? La spiegazione è veloce e semplice dato che si tratta di uno dei due tasselli necessari per aderire al regime di tassazione in riduzione da quest’anno. La seconda opzione a disposizione degli utenti che entreranno nel sito dell’Agenzia delle Entrate sarà quella relativa alla richiesta di ruling. Questo procedimento sarà effettuato dalle aziende per le quali sarà obbligatorio il ruling, ma allo stesso tempo può anche essere effettuata anche da tutte quelle imprese che decideranno di chiederlo in maniera facoltativa.

Le imprese grandi avranno a disposizione sempre il ruling, mentre per quanto riguarda le pmi sarà prevista una procedura di ruling con più agevolazioni. La normativa prevede che le aziende interessate devono comunicare in via telematica l’opzione di ruling alla stessa Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello, grazie al software denominato come già citato in precedenza Patent-Box, che è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tutti gli utenti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare una copia ti tale comunicazione che è predisposta per l’utilizzo del seguente software Patent-Box, che sarebbe la copia dalla stessa Agenzia delle Entrate. Tra due anni ci sarà un scelta diversa dove dovrà essere comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Pmi e obblighi tributari, delega fiscale non a favore

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Pmi e obblighi tributari: tutto quello che bisogna sapere sull’attuazione della delega fiscale

Le piccole e medie imprese italiane rappresentano gran parte della potenzialità produttiva del Paese. Nonostante questo, l’Italia non è un ambiente favorevole all’ economia privata, sovraccaricata da una “elevatissima pressione fiscale  e da un’eccessiva mole di adempimenti , in particolare per le Pmi. Questi fattori  non solo incidono in negativo su tutta la produttività delle stesse aziende e dell’intero sistema economico nazionale, ma aumentano “il rischio di costo ulteriore” di “evasione fiscale” laddove le micro-imprese per sopravvivere sono costrette ad eludere il fisco. Gli obblighi tributari e dichiarativi sono contenuti in leggi e manovre messe in atto dai vari esecutivi (da 20 anni in qua) che spesso, hanno tartassato le PMI, per coprire l’assorbimento di debito pubblico improduttivo e investimenti occorrenti solo per la politica clientelare. Norme incerte e instabili, non solo super onerose ma anche complicate, che impediscono l’incremento della produttività massificata. Con dispersione di risorse  e tempo per far fronte  ai tanti adempimenti a cui sono obbligati.

Per le aziende di minori dimensioni, nella riforma fiscale,  era prevista una importante riduzione degli adempimenti. I settori interessati dal progetto pilota lanciato nel 2013 erano quelli bancari e assicurativi. La delega fiscale attuata con il Decreto Legislativo numero 128/2015, è stata messa in atto solo per la parte relativa alle aziende più grandi (con un volume d’affari superiore ai 10 miliardi di euro). Nella relazione alla delega, questa scelta è stata realizzata attraverso l’introduzione di un regime collaborativo con l’Amministrazione Finanziaria e l’Agenzia delle Entrate.

Insomma in termini pratici il “nulla” a favore delle PMI. L’idea sarebbe quella di costituire un comitato fiscale composto in una maniera paritaria dalle varie categorie, tra cui le autorità fiscali, imprenditori, giudici tributari e professionisti. La percezione di un sistema ostile all’ attività economica potrebbe essere causa di instabilità economica (già in atto) con una forte discrasia tra il sistema super complesso e non chiaro e i diritti del contribuente.

Agenzia delle Entrate, online disponibile il software

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La piattaforma web dell’Agenzia delle Entrate serve per risolvere i molti dubbi dei cittadini

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il software che riguarda tutte le segnalazioni al Fisco per l’anno 2015. Questa funzione consente anche di comunicare tutti gli elementi, fatti e circostanze non conosciute che possono chiarire i molti dubbi sugli argomenti a riguardo. La seguente piattaforma sarà molto utile a tutti i cittadini di rappresentare all’Amministrazione finanziaria delle proprie regioni a situazioni molto intricate sull’applicazione degli studi del settore per il periodo di tasse che riguarda lo scorso anno.

Particolare sarà anche la segnalazione di tutte le informazioni o elementi vari delle molte situazioni non risolvibili a causa di non applicabilità o esclusione. Per questa importante procedura bisogna essere in possesso del pin per accedere a tutti i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed accedere così alla propria area riservata Entratel Fisconline; arrivati in questa parte cliccate sulla sezione riguardante il menù Servizi per selezionare la voce con la scritta Comunicare e quindi su quella Segnalazioni Studi di Settore/Unico 2015.

Fattura elettronica: nessun obbligo per i medici

La fattura elettronica, già obbligatoria per la Pubblica Amministrazione, non coinvolge i medici convenzionati

La fattura elettronica, come strumento per snellire, semplificare i rapporti tra professionisti e pubblica amministrazione, è stata oggetto di chiarimenti tra l’ordine dei medici e l’amministrazione fiscale. Esisteva il forte dubbio che i medici che operano in convenzione con il servizio sanitario nazionale avessero l’obbligo di procedere a fatturazione elettronica nel regolamento delle proprie competenze. In realtà, la posizione dei medici, è una via a metà tra il rapporto professionale e quello parasubordinato, in quanto le aziende sanitarie emettono mensilmente un cedolino in triplice copia,dal quale risultano le competenze spettanti ai medici. Una copia di tale cedolino va al medico, una seconda copia va all’ente fiscale, una terza viene trattenuta dall’azienda sanitaria. Per questo motivo, l’emissione di fattura da parte del professionista non trova ragione di essere, poiché si tratterebbe di un ingiustificato doppio documento per il medesimo effetto fiscale.

D’altra parte, se già in precedenza, prima dell’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica, i medici erano esentati dall’emissione di fattura, proprio in virtù del cedolino dell’azienda sanitaria, non si vede per quale strano intendimento debbano ora provvedere alla forma elettronica. Dunque molto bene ha fatto la federazione italiana dei medici di famiglia a richiedere ufficialmente lumi a chi di dovere. L’Ufficio delle entrate, con risoluzione 98E del 25 novembre 2015 ha dunque precisato che in coerenza con il DM 31 gennaio 1974, i medici di base convenzionati con il sistema sanitario non devono emettere fattura, sostituita dal cedolino emesso dall’ente, così come è stato sinora, continua perciò ad essere anche rispetto alla fattura elettronica. Come ben sappiamo, spesso le cosiddette semplificazioni fiscali si accompagnano a interpretazioni che malgrado l’apparente ovvietà, mal si conciliano con il buon senso e talvolta un “semplice non esplicitato” si trasforma in problemi fiscali che mai si immaginerebbero. Meglio dunque andare a chiarire anche il più ovvio, per evitare spiacevoli conseguenze.

 

Processo tributario telematico, Toscana ed Umbria le prime regioni

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Il processo tributario telematico entrerà in vigore sia in Toscana che in Umbria da dicembre

Il processo tributario telematico entrerà in vigore dal 1° dicembre in due regioni italiane. Saranno Toscana e Umbria i luoghi dove questo procedimento prenderà il via tra pochi giorni che servirà ad assolvere il compito di agevolare la reciproca interazione tra le parti processuali e il rapporto che si viene a creare con le segreterie delle commissioni tributarie. Dopo Toscana ed Umbria il prossimo anno toccherà a tutte le altre regioni italiane fare entrare in vigore questo processo tributario telematico, che diventerà il punto fondamentale il portale web della giustizia tributaria. Ma come funziona questo processo? La registrazione è necessaria ed è stata interamente telematizzata con le proprie credenziali che saranno fornite tramite Pec, con alcuni controlli obbligatori. Per la registrazione che dovrete effettuare è necessario operare nel Sigit con una connessione internet, una casella di posta elettronica certificata e una valida firma digitale dell’utente.

Il processo tributario telematico è uguale a quello tradizionale in carta che continuerà nel tempo ad essere valido, grazie all’articolo 2 del dicembre 2013. La Pec, insieme alla firma digitale, è il funzionamento base del processo telematico tributario che riguarda la lettura di ogni campo contenuto nel file daticert.xml. I file che verranno trasmessi non dovranno essere superiori a 5 Mb e dovranno avere un formato Pdf/A-1 o Pdf /A-1b; un’assenza a tutti gli elementi attivi sui campi; un’assenza di restrizioni per tutte le operazioni di selezione di copia o delle varie parti di testo; la sottoscrizione della firma digitale dell’utente. Il processo telematico tributario avrà molte conseguenze anche sui giudici e sui segretari di sezione , che potranno aiutarsi con il Sigit e della firma digitale qualificata che sottoscriveranno tutti gli atti processuali. Positive saranno le conseguenze per la dematerializzazione sia di denaro che di tempo che comporterà molte garanzie per i vari fascicoli. Questo tutto il procedimento che riguarda il processo telematico tributario.

Acconto Irpef, Irap, Cedolare secca prossimo 30 novembre. Possibili ricalcoli…

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E dopo centinaia di scadenze, si avvicina uno dei giorni più pesanti dell’anno: il pagamento del secondo acconto IRPEF previsto per il prossimo 30 novembre 2015.

 

Non tutti i contribuenti italiani sono tenuti a pagare l’acconto IRPEF, irap, ires, ecc..

Ma se dall’ultima dichiarazione dei redditi (coloro con o senza partita iva) sono risultati a debito di imposta per il 2014, sono obbligati a versare IN ACCONTO per il 2015, una somma almeno pari a quanto versato per il 2014; se trattasi della cedolare secca la pretesa tributaria in acconto scende al 95%

La prima rata di questo acconto per i redditi dell’anno in corso è dovuta entro giugno, unitamente al saldo 2014, e il 60% è da pagare in occasione del versamento del secondo acconto IRPEF previsto come detto per il 30 novembre 2015 (cadente quest’anno di lunedì).

La scadenza riguarda, OLTRE ALL’IRPEF, ANCHE le seguenti imposte IRES, IRAP, CEDOLARE SECCA, IMPOSTA SOSTITUTIVA NUOVI MINIMI, IVIE E IVAFE.

In effetti l’acconto IRPEF 2015 è dovuto per il solo fatto ─ supposto dallo Stato ─ che il contribuente … se AD ESEMPIO ha pagato 1000 euro a saldo IRPEF 2014, in occasione di Unico (rigo RN DIFFERENZA), avrà uguale reddito e quindi pari imposta anche per il 2015… e di questi mille euro (che sono un esempio) ne pretende il 40% (400 euro) a giugno, e il 60% (600 euro) al 30 novembre.

E’ un acconto sui redditi quindi,,,  proprio perché ad oggi non sappiamo quale reddito consegue il contribuente nell’anno in corso. Infatti il conguaglio da calcolare l’anno prossimo ci dirà se ha pagato troppo o poco.

Per non incorrere in sanzioni (a cui si andrebbe incontro calcolando il reddito 2015 in maniera previsionale)  la misura del secondo acconto IRPEF, è bene pagarla al 100% del rigo differenza 2014 a meno che, già oggi, non si ha certezza sarà di molto inferiore a quello conseguito l’anno scorso.

Chi non paga, potrà farlo con il ravvedimento operoso, ma il giorno preciso per pagare l’acconto e non incorrere in sanzioni è proprio il 30 novembre 2015.

Esiste anche la possibilità, oltre di postergare il pagamento, anche di ridurre l’importo da pagare presumendo di conseguire nel 2015 minori redditi rispetto all’anno precedente.

Questo metodo però è rischioso ai fini sanzionatori.

Infatti, riducendosi l’acconto IRPEF rispetto al previsto, se POI dal conguaglio calcolato dall’UNICO 2016 né scaturisce un debito a saldo subirà la sanzione del 30% oltre interessi dell’importo preteso dalla norma, se invece il conguaglio risulterà a credito o pari a zero, non ci saranno problemi “avrà fatto bene i calcoli …!”

Dell’intero acconto IRPEF e altre imposte attese, 100% IRPEF, e 95% cedolare secca, il primo acconto IRPEF, pari al 40% del totale, doveva essere pagato entro il 16 giugno scorso (termine poi prorogato – solo per le imprese interessate agli studi di settore – al 6 luglio 2015) o entro il termine lungo del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (il 20 agosto per le attività soggette agli studi).

CHI DEVE CORRISPONDERE L’ACCONTO IRPEF.

L’acconto IRPEF non è dovuto se dal calcolo scaturisce un importo minore o uguale a euro 52.

Inoltre l’acconto normalmente si versa in due date diverse, ma in IN UNA SOLA, per il 30 novembre se inferiore a 257,52 euro (fare riferimento al 100% del rigo differenza); se superiore a detto importo in due rate entro lo scorso 16 giugno, e il 30 novembre di ogni anno.

Stesso meccanismo per l’acconto Irap (persone fisiche), Ivie, Ivafe e dell’imposta sostitutiva dovuta per chi si avvale del regime agevolato giovanile e “nuovi minimi”.

Fino adesso abbiamo parlato di acconto IRPEF, E CEDOLARE SECCA CHE RIGUARDA LE PERSONE FISICHE.

Per le società di capitali, ai fini IRES, IRAP, o solo IRAP per le società di persone l’acconto non è dovuto se la somma da pagare non SUPERA 21 euro, se SUPERA TALE IMPORTO MA NON 103 EURO, SI VERSA TUTTO IL 30 NOVEMBRE, DIVERSAMENTE IN DUE RATE, SEMPRE GIUGNO E NOVEMBRE.

Niente Tasi per comodato ai figli.

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La legge di stabilità dovrebbe giungere alle Camere per giovedì, mentre il varo definitivo è previsto per sabato. Arriva una modifica importante per coloro  – proprietari di una seconda casa – esentati dalla Tasi quando concessa in comodato ai figli.

Esenzione Tasi

L’eliminazione della Tasi per la seconda casa concessa in comodato ai figli o all’inverso ai genitori, ha visto l’intesa tra maggioranza e opposizione. Questo però solo per una sola abitazione e a condizione che il proprietario non possieda altri immobili in Italia. Ossia possieda una sola seconda casa.

La Tasi sarà invece ridotta del 25% per quei proprietari che affittano l’immobile a canone concordato.

Tetto Imu e Tasi.

Per il singolo immobile il massimo tra Imu e Tasi non potrà superare il 4 per mille.

Esecutività sentenza Contenzioso: Novità per la sospensione possibile anche nei gradi successivi.

Il  D.lgs. n. 156/2015 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 7.10.2015 ha revisionato la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione della Delega fiscale (LEGGE 23/2014) e in particolare dell’esecutività delle decisioni delle commissione tributarie.

Con precisione l’art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che dispone le regole del contenzioso tributario è stato completamento “revisionato”, con la possibilità di sospendere l’esecutività dell’atto impugnato anche in secondo grado e in Cassazione.

§ – Inserito nuovo comma 2 che permette di sospendere l’esecutività dell’atto da parte della CTR.

Il decreto legislativo appena varato, dopo il comma 1 del suddetto art. 52 ─ che conferisce la possibilità di proporre appello alla commissione regionale avverso la sentenza di prime cure ─  è stato aggiunto il secondo comma dove si dispone che “l’appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere l’esecutività integrale o parziale della sentenza impugnata, se ne sussistono gravi, irreparabili e fondati motivi”.

Quindi adesso chi propone appello al contenzioso di primo grado (già decretato) potrà chiedere alla commissione tributaria di II grado la sospensione dell’esecutività della medesima decisione impugnata, ma solo nel momento in cui esistono gravi e fondati motivi di legittimità della prima sentenza.

§ – La sospensione dell’esecutività dell’atto.

Infatti la sospensione della decisione di primo grado, sia pur favorevole al contribuente,  non sospendeva automaticamente l’esecutività dell’atto impugnato, oggetto del contenzioso tributario; cosa che oggi possibile chiedendo al giudice di Appello,  il congelamento dell’esecutività dell’atto impugnato con istanza allo stessa commissione di secondo grado, dimostrando, come detto, che la mancata sospensione dell’esecuzione e il conseguente obbligo di adempiere, potrà recare “danno grave e irreparabile” al contribuente.

§ – La procedura della sospensione dell’esecutività.

L’istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto è inoltrata al giudice di secondo grado, unitamente all’appello  principale/incidentale.

L’istanza di sospensione dell’esecutività alla Commissione Regionale  potrà anche essere richiesta in un momento successivo all’istanza di appello, mediante atto separato, da notificare alla parte avversa e con deposito presso la segreteria della commissione adita.

Il Presidente della Commissione di Appello, fisserà  la data di trattazione dell’istanza di  sospensione dell’esecutività dell’atto, per la prima camera di consiglio possibile, previa notifica, alle parti, della data di udienza almeno dieci giorni liberi precedenti (come previsto dal nuovo comma 3 dell’art. 52).

Per urgenze eccezionali, con deliberazione di merito il primo giudice di II grado potrà sospendere l’esecuzione della sentenza di primo grado senza udienza e fino alla pronuncia della decisione di II grado.

La commissione di II grado una volta sentite le parti e pronunciata la delibera sull’accoglimento o meno della richiesta di sospensione, dispone con ordinanza motivata non impugnabile (ai sensi del nuovo comma 5 dell’art. 52).

§ – La richiesta di sospensione dell’esecutività in Cassazione.

Ancora una buona novità, in merito alla sospensione dell’esecuzione, riguarda la modifica all’ art. 62-bis del D.lgs. n. 546/1992, il quale adesso prevede “che le parti del contenzioso che hanno proposto ricorso per Cassazione potranno produrre istanza, alla Commissione che ha emesso la sentenza di II grado,  di sospensione dell’esecutività della sentenza (in tutto o in parte) allo scopo favorevole al contribuente di evitare ” un danno grave e irreparabile con motivazioni importanti, con la medesima procedura prevista per l’istanza di sospensione dell’esecutività richiesta sempre al secondo grado, della sentenza di primo grado.

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