L’accertamento da PVC, emesso prima del decorso dei 60 giorni dalla fine delle ispezioni, e dalla chiusura del PROCESSO VERBALE di constatazione, “è legittimo” solo quando giustificato da «motivi di particolare urgenza».

La Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 18184 del 29 luglio 2o13, ha affermato che la ” non sussistenza della particolare urgenza ” per la  emissione dell’accertamento ─ prima del decorso dei 60 giorni dalla chiusura del PVC ─ è da considerarsi “un vizio di particolare gravità CHE RENDE ILLEGITTIMO L’ACCERTAMENTO” non potendo essere ritenuta solo una mera irregolarità.

L’invalidità dell’accertamento non scaturisce “dalla mancanza della motivazione circa la ricorrenza di un caso di urgenza”,  ma dalla mancanza di configurabilità, in fatto, del requisito dell’urgenza e dalla conseguente violazione del principio del contraddittorio anticipato.

E’ competenza del giudice tributario valutare “la sussistenza effettiva di questi motivi” al fine di affermare la validità dell’accertamento derivante da PVC.

La fattispecie riguardava una società che si era opposta ad  un accertamento per il recupero di un credito di imposta, in quanto emanato prima dello scadere dei 60 giorni dal rilascio del PVC che ne rilevava l’inesistenza.

Sia la CTP che la CTR avevano già annullato l’accertamento, in quanto emesso prima dei 60 giorni dalla chiusura del PVC dando ragione al contribuente attore.

I giudici delle Sezione Unite della Cassazione confermavano le pronunce di primo e secondo grado rigettando il ricorso dell’Agenzia.

Ricordiamo che la prescrizione dell’azione di accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, spira al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure in caso di omissione, al 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno d’imposta da verificare.

L’avvicinarsi di tale termine, fa sorgere il problema della notifica dell’accertamento relativo a tali anni, quando preceduto da Verbale di Constatazione emesso dalla Guardia di Finanza e chiuso alla fine del mese di ottobre.

In ossequio all’art. 12 co. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), dopo la consegna della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica da parte degli organi di controllo, il contribuente ha diritto di opporre rilievi e/o formulare osservazioni entro 60 giorni.

Gli uffici hanno l’obbligo di valutare gli elementi difensivi proposti dal contribuente, di ricontrollare il PVC e modificarne eventualmente le contestazioni, qualora ne ricorrano i presupposti.

Molte volte, però l’emissione dell’accertamento prima dei 60 giorni, cui ha diritto il contribuente, è dovuta ai tempi della prescrizione e al tentativo di evitarne  il decorso della decadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

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