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Manovra 2023: Spiegazione sintetica.

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MANOVRA 2023: PER I FORFETTARI COSA CAMBIA.

DIRITTO O FACOLTA’ DI ADOZIONE DEL REGIME FORFETTARIO, PER IL NON SUPERAMENTO DEL NUOVO TETTO DI 85000 EURO.

Ricordiamo che chi è titolare di partita iva con codice Ateco compreso tra le costruzioni non puo’ adottare in nessun caso il regime.

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PRIMA DI ANDARE AVANTI RICORDIAMO CHE NON POSSONO MAI UTILIZZARE IL REGIME FORFETTARIO I SOGGETTI SEGUENTI;

  • Coloro che adottano un regime speciale iva, come spettacoli viaggianti e altri;
  • Coloro che non hanno stabile residenza in Italia on in Paesi UE-SEE.
  • Coloro che esercitano attività di cessione di fabbricati.
  • Coloro che hanno partecipazioni a società di persone, associazioni professionali o SRL che esercitano la stessa attività economica o professionale DELLA PROPRIA DITTA INDIVIDUALE CHE SI VORREBBE UTILIZZARE IN FORFETTARIO.

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In seguito al varo della manovra in vigore dall’ 1-1-2023, i contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario dall’ 1.1.2023, avranno

queste novità da adottare, che per inciso, crediamo favorevoli nella maggior parte dei casi:

Il tetto massimo per aderire ed utilizzare il regime forfettario passa da 65.000 euro di fatturato a 85.000 di fatturato (non di utile), ossia di ricavi o compensi.

Questo sia per chi adottava nel 2022 il regime semplicato IVA e non ha  superato il tetto di 85k di ricavi / compensi sia che già adottava il regime forfettario ed aveva superato il vecchio tetto di 65.000 euro, e, che senza l’aumento del tetto in manova, sarebbe passato per obbligo al regime semplificato IVA.

LA FATTURAZIONE CARTACEA PER I FORFETTARI CHE NON HANNO SUPERATO NEL 2022 RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 25.000 EURO E’ ANCORA POSSIBILE. Ma dal 2024 tutti i forfettari saranno obbligati ad emettere fattura a mezzo SDI.

Ricordiamo ancora che chi supera nel 2023, l’importo di ricavi o compensi pari o superiori a 100.000 euro, dovrà applicare da subito il regime iva, e fatturare con IVA. In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, non essendo tale evento previsto in LEGGE DI BILANCIO 2023, presumiamo per logica, che al superamento di detta soglia di 100.000 in corso di anno, da quel momento si applicherà L’IVA per le successive fatture e la detrazione della ritenuta di acconto, dividendo l’anno in due sistemi: 1 forfettario fino al superamento di 100.000 euro, e parte ad  IRPEF dopo il suo superamento. (Questo è il nostro pensiero ma ovviamente restiamo in attesa di chiarimenti ufficiali dell’A.d.E. o meglio di un decreto esplicativo da parte del ministero).

Chiaramo subito sul fronte degli adempimenti che non è obbligatoria alcuna comunicazione da effettuarsi prima dell’adozione del regime forfettario.

Possono utilizzare il regime forfettario, per come cambiato in manovra, sia coloro che già nel 2022 erano in tale regime e non hanno superato il fatturato di 85.000 euro, sia quelli, ovviamente,  che non avevano superato la precedente soglia di 65.000 euro  e anche senza l’innalzamento del tetto massimo di ricavi a 85k, sarebbero rimasti in tale regime, sempre che non avessero deciso di cambiare regime per facoltà.

Cosa dice la manovra per il regime forfettario.

Ancora potranno utilizzare il regime forfettario coloro che nel 2022, in regime semplificato iva, non hanno prodotto  ricavi/compensi  superiori a 85.000,00 euro escluso iva.

Ricordiamo anche che il regime forfettario è il sistema naturale per i titolari di partita iva (persone fisiche)  che non hanno superato nel 2022 85000 euro di compensi o ricavi.

In ogni caso i contribuenti che lo vorranno potranno utilizzare il regime semplificato IVA, oppure ordinario, anche senza aver superato la soglia di 85.o00 euro. Quindi il regime forfettario, pur essendo il regime naturale della persona fisica, professionista o ditta individuale, non è obbligatorio per coloro che aprono la partita iva nel 2023, e quindi la manovra, come gli altri anni, ha lasciato libertà di convenienza ad ogni soggetto IVA persona fisica, per scegliere quale regime adottare pur avendo diritto al regime forfettario.

Ma la scelta del regime semplificato IVA, in presenza della possibilità di entrare nel regime forfettario, vincola il contribuente a utilizzare il regime alternativo iva per 3 anni ossia fino all’anno fino al 2025 compreso.

(OVVIAMENTE CHI NEL 2020 POTEVA ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO, MA HA FATTO OPZIONE PER IL REGIME SEMPLIFICATO IVA, AVENDO VINCOLO TRIENNALE, ORA POTRA’ ACCEDERVI A PARTIRE DAL 2023. Il vincolo triennale è operativo insomma dall’anno in cui si poteva accedere al regime forfettario ma si è scelto di rimanere nel regime IVA SEMPLIFICATO O ORDINARIO, RICORDANDO SEMPRE DI COMUNICARE LE OPZIONI IN DICHIARAZIONE IVA).

Ovviamente, parlando di convenienza, coloro i quali, hanno dei costi annuali o detrazioni fiscali superiori all’abbattimento forfettario stabilito dal proprio codice Ateco, non avranno convenienza ad accedere al regime forfettario, pur essendo obbligati ad applicare e pagare l’IVA sugli imponibili, ricavi o compensi prodotti.

Cosa succede a coloro che non aderiscono al regime forfettario pur  avendone requisiti
In manovra è stato lasciato lo stesso meccanismo di legge in vigore già negli anni precedenti, e quindi,  pur innalzando la soglia di ricavi chi non passa al forfettario continuerà a emettere le fatture come nel 2022 applicando l’Iva e, nel caso del professionista (o agente), subirà sempre la ritenuta di acconto irpef da parte del committente sostituto di imposta.

I contribuenti che hanno i requisiti per applicare il forfettario, ma preferiscono determinare Iva e reddito nei modi ordinari e semplificati, dovranno adottare il cd. comportamento concludente, non sanzionabile, e solo dopo, nella dichiarazione 2024, barrare la casella 1 del Rigo VO33; se non si procede a tale opzione anche se postuma è prevista una sanzione, fatto che non pregiudica il corretto utilizzo del comportamento conculdente, ai sensi dell’articolo 1 del Dpr n. 442/97.

Ma vediam cosa accade a un libero professionista, che emette fattura nel 2022 in adozione del regime IVA SEMPLIFICATO E la incassa nel 2023 con il regime forfettario:

Se passa dal regime semplificato IVA adottato nel 2022,  al regime forfettario nel 2023, per quanto riguarda l’IVA non ci sono difficoltà in quanto la stessa ANDRA’ PAGATA E DICHIARATA PER L’ANNO 2022.

Mentre PER L’IRPEF E L’OBBLIGO DI RITENUTA DI ACCONTO, l’adesione al forfettario, CONSENTE LA DISAPPLICAZIONE E QUINDI LA NON DECURTAZIONE DELLA RITENUTA DI ACCONTO, IN QUANTO LA FATTURA ESSENDO STATA PAGATA NEL 2023, GIA’ IN REGIME FORFETTARIO, SCONTERA’ IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI L’IMPOSTA SOSTITUTIVA FORFETTARIA. Il contribuente che cambia regime, passando da IVA a forfettario,  ovviamente è obbligato a comunicare al cliente di non trattenere la ritenuta di acconto avendo aderito al regime forfettario (rilevando ai fini delle imposte dirette la data di pagamento) .

Si consiglia in tutti i casi, per i cambi di regime nel 2023, (verso il  o dal) regime forfettario di darne comunicarne dell’adozione ai proprio clienti.

Se il cliente, per errore,  opera comunque la ritenuta di acconto IRPEF, la stessa dovrà essere riversata dal committente al professionista, oppure richiesta a rimborso oppure scomputata in dichiarazione nel modello Redditi 2024 a condizione che venga certificata dal sostituto di imposta.

All’inverso il committente forfettario invece non potrà essere sostituto di imposta e, pertanto, non applicherà la ritenuta di acconto sulle fatture pagate a professionisti in regime IVA ADOTTATO nel 2023.

Sulle fatture emesse in regime forfettario occorre inserire la dicitura: “operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014” e applicare marca da bollo di euro 2,00 se di importo superiore a 77,47 euro (PER I FORFETTARI CHE EMETTONO LA FATTURA ELETTRONICA PREVISTO VERSAMENTO UNICO CON F24)

Infine, altro caso, – chi aderisce al regime forfettario, ma per errore continua a fatturare con IVA nel 2023 potrà regolarizzare la posizione emettendo  nota di variazione e riemissione della fattura in franchigia da Iva almeno fino al momento della prima liquidazione periodica Iva (circ. A.d.e. n. 7/E/2008), con restituzione dell’Iva non dovuta qualora già incassata.

Ravvedimento più costoso nel 2023 con interessi legali al 5 per cento. Meglio aspettare l’avviso.

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Gli interessi legali salgono a partire dal 2023, dall’1,5 al 5%.

Gravando in maniera incisiva sul ravvedimento operoso per coloro che versano le imposte oltre la scadenza e vogliono ottemperare ai propri obblighi prima di ricevere avvisi o ruoli.

Dal 1° gennaio 2023 infatti il  saggio degli interessi legali, ai sensi dell’art. 1284 c.c.  è stato fissata al 5 per cento annuo.

Circa 4 volte superiore al saggio legale in vigore fino al 31-12-2022 pari all’1,5 per cento.

Per tale motivo chi intende sanare un mancato versamento nel 2023, relativamente ad imposte e tasse da pagare nell’anno 2022, dovrà calcolare per l’anno 2023 gli interessi nella misura del 5% su base annua, secondo il calcolo per giorni, se il pagamento viene effettuato nel 2023, e quindi a cavallo di due anni, con saggio legale diverso.

Esempio: il 20 agosto 2022 si è omesso il pagamento del saldo Irpef , scaturente dalla dichiarazione dei redditi 2022 anno 2021 per  euro 10.000,00.

Se si intende sanare l’irregolarità con ravvedimento operoso entro il 15 febbraio 2023 (esempio) si dovranno eseguire due calcoli diversi e poi sommarli:

  • Per il 2022 = 10.000 x 132 gg (dal 20 agosto 2022 fino al 31.12.2022) x 1,5 / 36000 = euro 55
  • per il 2023 = 10.000 x 46 giorni (dal 1-1-2023 fino al 15 febbraio 2023) x 5 / 36000 = euro 63  =====  totali interessi da aggiungere a 10.000 per pagare in ravvedimento

operoso il debito al 15 febbraio 2023 euro 118, che sommati ai  10.000 + euro 375 (sanzione fissa del 3,75%) dovranno essere pagati il 15 febbraio 2023 per ottenere il perfezionato ravvedimento operoso.

Per il calcolo per periodi diversi basterà cambiare i giorni di ritardo rispetto alla scadenza fino al 31-12-2022 e dal 1-1-2023 al giorno fissato per il pagamento.

Stessa cosa se vorrete dividere il debito a rate iniziando  dal 1° febbraio 2023  in 5 tranche.

In questo caso dovrete dividere la sorte capitale ossia il debito di imposta scaduto il 20 agosto 2022 in 5 rate.

1- 2000 euro moltiplicato i giorni dal 20 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022 all’1,5 e dal 1° gennaio 2023 al 1° febbraio  2023 rispettivamente moltiplicando per l’ 1,5 e per il 5 e dividendo sempre per 36000.

2. 2000 euro moltiplicato i giorni dal 20 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022 all’1,5 e dal 1° gennaio 2023 al 1° marzo 2023 rispettivamente moltiplicando per il 1,5 e per il 5 dividendo sempre per 36000.

3. per la rata terza 2000 euro moltiplicato i giorni dal 20 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022 all’1,5 e dal 1° gennaio 2023 al 1° aprile 2023 rispettivamente moltiplicando per l’ 1,5 e per il 5 dividendo sempre per 36000.

4 – 2000 euro moltiplicato i giorni dal 20 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022 all’1,5 e dal 1° gennaio 2023 al 1° maggio 2023 rispettivamente moltiplicando per l’ 1,5 e per il 5 dividendo sempre per 36000.

5 a saldo. 2000 euro moltiplicato i giorni dal 20 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022 all’1,5 e dal 1° gennaio 2023 al 1° giugno 2023 rispettivamente moltiplicando per l’1,5 e per  5 dividendo sempre per 36000.

LA FORMULA E’ SEMPRE UGUALE    …………………………..  [IMPOSTA]  * GG. * [saggio legle annuo] / 36000

Nel caso di quest’anno 2023 quando l’imposta da pagare era dovuta nel 2022 e si ntende pagare nel 2023 bisogna fare due volte il calcolo: il primo con l’1,5 e il secondo con il 5, inoltre per perfezionare il ravvedimento operoso occorre ricordare di aggiungere la sanzione fissa che è pari al 3,75% quando il pagamento viene effettuato ad una data superiore  ai 30 giorni dalla scadenza e fino al termine della prossima presentazione della dichiarazione dei redditi.

Corre l’obbligo a tal punto consigliare in alcuni casi anche un’altra soluzione, visto che praticare il ravvedimento operoso comporta anche comunicare all’Agenzia il pagamento effettuato ed irrituale, in quanto diversamente vi raggiungerà comunque l’avviso di irregolarità che vi farà perdere ore di lavoro per dimostrare i pagamenti effettauti e il calcolo esatto per evitare che il ravvedimento operoso sia valido e perfezionato.

A tal punto visto che il saggio di interessi dal 2023 è assolutamente esoso, come puo’ essere il 5% annuo, e che gli adempimenti per non dover produrre tutti i pagamenti sperando che i calcoli siano stati fatti bene, consiglierei di attendere l’avviso di irregolarità e pagare secondo la procedura di calcolo on line che eleva certamente la sanzione al 10% ma gli interessi restano uguali, e, inoltre,  si potrà pagare in 6 rate trimestrali (18 mesi) se l’importo è inferiore o uguale a 5.000 euro, e in 20 rate trimestrali (5 anni) se l’importo supera i 5.000 euro. Soluzione molto più comoda e sicura, e finanziariamente vantaggiosa, in quanto avrete più tempo per pagare e piu’ rate, e  se pur considera la sanzione maggiore al 10%, si avrà  piu’ tempo per recuperare risorse monetarie, con rate trimestrali,  che diversamente potrebbero costare, con il ravvedimento operoso, interessi maggiori se si utilizzano scoperti di conto corrente o finanziamenti bancari.

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I rimborsi fiscali in tempi ridotti a 10 giorni.

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La legge di bilancio ha ridotto da 40 a 10 giorni i tempi per il rimborso dei crediti fiscali.

Sappiamo che non è cosi’. Chi fa il mio lavoro di commercialista sa bene che ha fatto un mare di istanze

per i propri clienti, che ricevono i rimborsi fiscali in 1 anno o due. Figuriamo se non avessimo provveduto

a ottenere il rimborso IRPEF in 40 giorni.

Abbiamo un cliente che sta aspettando un rimborso di circa 2000 euro già dalla dichiarazione dei redditi dell’anno

2019. Abbiamo fatto richieste via pec, via civis , via telefono ma ancora il rimborso non è arrivato, altro che 40 o 10 giorni !

Magari, parliamo di anni che forse è meglio…. entro un anno anziché entro 3 anni.

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Reddito di cittadinanza 2023 , pochi esclusi dai 18 mesi.

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Reddito di cittadinanza ridotto a 7 mesi fini a luglio 2023 per gli occupabili da 18 a 59 anni, ad eccezione di quelli che non abbiano minori a carico. Il reddito di cittadinanza non cambierà invece per anziani fragili a cui si lascia la massima tutela e per tutti coloro che non possono lavorare per gli over 60 e a chi è senza reddito e a minori a carico ha spiegato il presidente del consiglio Meloni.

Invece in tutti i casi chi percepisce il reddito di cittadinanza lo perderà al primo rifiuto di lavoro (eliminata la congruità) su tutto il territorio nazionale, quindi non si potrà rifiutare il lavoro per la lontananza da casa o altri motivi : o si accetta il lavoro o si rifiuta perdendo il sussidio.

Manovra approvata oggi: 24 dicembre 2022.

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E’ stata approvata oggi la manovra finanziaria 2022.

Adeguamento pensioni all’inflazione pari al 7,3 % che i pensionati percepiranno se la loro pensione non è superiore a 4 volte la minima.

Sgravi fiscali per assunzioni a tempo indeterminato di persone fino a 36 anni di età.

Utilizzo contante aumentato a 5.000 euro, dai 2000 permessi in corso al 31-12-2022.

Superbonus che scende al 90% per le opere di ristrutturazione e adeguamento termico.

Bonus Pellet: confermato il taglio dell’IVA per tutto l’anno 2023

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Bonus Pellet: finalmente è stato approvato l’emendamento alla Legge di Bilancio 2023 che taglia l’IVA al prezzo del pellet.

Con il salasso delle bollette in atto il Governo guidato da Giorgia Meloni ha introdotto interessanti novità sul fronte energetico. Dopo gli Emendamenti presentati alla Legge di Bilancio, passa in Commissione di Bilancio il Bonus Pellet. È stato approvato l’emendamento che prevede il taglio dell’IVA dal 22% al 10% per acquistare un sacchetto di pellet necessario per riscaldare la propria abitazione. A quanto ammonta il risparmio? Il risparmio medio per famiglia sarà di 45 euro al mese. Ecco la novità sul bonus pellet 2023.

Pellet: una valida alternativa per riscaldare la casa?

Data l’emergenza energetica ed il continuo rincaro delle bollette luce e gas, le famiglie italiane sono alla ricerca di validi sistemi di riscaldamento alternativi. Tra quelli più economici c’è il pellet. Si tratta di un biocombustibile omogeneo di forma cilindrica prodotto direttamente dall’agricoltura e dalle industrie di lavorazione del legno.

Il pellet è 100% naturale in quanto si produce dagli scarti di legno non trattato. Resta compatto grazie alla presenza di lignina e non contiene colle né solventi chimici. Il pellet viene venduto in sacchi da 15 kg ed ha un costo molto conveniente rispetto ad altri combustibili.

Bonus Pellet: OK al taglio dell’IVA

Tra gli emendamenti presentati alla Manovra 2023, è passato quello relativo all’abbattimento dell’IVA sulla biomassa pellet. Fino a oggi l’aliquota IVA applicata sulla vendita del Pellet è stata del 22%, ma con l’approvazione dell’emendamento si prevede il taglio dell’IVA al 10% per tutto il trimestre dell’anno 2023. Proprio il primo trimestre dell’anno 2023 sarà caratterizzato da temperature rigide e, di conseguenza, era necessario che il Governo intervenisse per calmierare il prezzo a sacchetto di pellet. Il risparmio medio sarà di circa 45 euro al mese.

Bonus Pellet: il nostro consiglio

Dato che è stato approvato l’emendamento che prevede il taglio dell’IVA applicata sulla vendita del pellet, il nostro consiglio è quello di acquistare quanto più sacchi possibile per beneficiare di un enorme risparmio. In un mese in media si consumano dai trenta ai 40 sacchi, pertanto, il buon consiglio è quello di acquistare un centinaio di sacchi di pellet per coprire tutta la stagione invernale 2023. Il risparmio è garantito!

 

 

 

Pensione anticipata 2023: ecco i nuovi requisiti sul piatto

Pensione anticipata 2023: ecco quali sono i requisiti necessari per poter andare in pensione prima del compimento dei 67 anni. Al centro della Manovra 2023 c’è il dossier sulle pensioni: si discute sulle rivalutazioni monetarie degli assegni previdenziali in base al tasso di inflazione ed all’aumento delle pensioni minime a 600 euro, ma che ne sarà delle pensioni anticipate?

Quali saranno i requisiti necessari per accedere alla pensione anticipata 2023? Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede i nuovi requisiti: 62 anni d’età e 41 di contributi. Tra le altre novità della manovra sul fronte previdenziale c’è la proroga dell’Ape Sociale e dell’Opzione Donna.

Pensione Anticipata 2023: ecco la misura flessibile per chi vuole andare in pensione prima

I requisiti standard per accedere alla pensione di vecchiaia prevedono il compimento dei 67 anni e con 20 anni di contributi, oltre che con un importo pensionistico che non potrà eccedere le cinque volte il trattamento minimo. Pertanto, tutti coloro che vogliono andare in pensione in anticipo potranno farlo accedendo alla misura Quota 103. Quali sono i requisiti necessari per andare in pensione prima?

Andare in pensione in anticipo con Quota 103: quali sono i requisiti necessari?

Per accedere alla pensione anticipata è possibile essere in possesso di questi requisiti: 62 anni d’età e 41 anni di contributi. Grazie a questa misura previdenziale sarà possibile andare in pensione in anticipo. Quota 103 possiamo definirla una sorta di Quota 41 a cui sono state apportate delle modiche. Grazie alla misura Quota 103 è possibile superare la misura Quota 102, che prevede la pensione con 64 anni d’età e 38 di contributi. Questa misura è in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Quota 103: ci sono penalizzazioni?

La Manovra 2023 prevede la possibilità di accedere alla misura Quota 103 con almeno 62 anni di età e 41 di contributi, ma con un tetto per l’assegno pari a circa 2.600 euro al mese fino al compimento dei 67 anni necessari per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Cosa c’è da chiarire?

Rimane ancora nebulosa e senza una valida risposta la possibilità di continuare a lavorare e cumulare redditi da lavoro fino alla soglia di 5.000 euro.