CIGD: istruzioni dell’INPS per le aziende plurilocalizzate

26 agosto 2020

​Con il Messaggio n. 3144 del 25 agosto 2020, l’Istituto precisa che – così come definito dal decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e dal decreto-legge n. 52/2020 – per le aziende plurilocalizzate, i datori di lavoro:

  • I quali sono già stati autorizzati dal Ministero per uno o più periodi CIGD fino ad almeno nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione, dovranno presentare domanda all’INPS, attraverso le procedure online, per ulteriori periodi di CIGD (cinque settimane) fino al 31 agosto;
  • I quali sono stati autorizzati per periodi inferiori a nove settimane, dovranno continuare a fare domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino al completamento del periodo di nove settimane; solo successivamente, per ulteriori periodi, dovranno rivolgersi all’INPS.

l’Istituto ricorda che la procedura informatica per la presentazione delle domande è stata resa disponibile dal 24 luglio 2020. I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento,

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Di Merola

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