In tema di riconoscimento del diritto alla detrazione IVA (da parte dell’acquirente) su fatture per operazioni inesistenti, si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18009 del 19 ottobre 2012, in merito alla dimostrazione della “buona fede” del medesimo; fatto presupposto al diritto alla detrazione stessa.

Il dispositivo afferma infatti, che il cessionario ha diritto alla detrazione IVA (per le fatture ricevute relative ad operazioni inesistenti) «esclusivamente» quando provi di “non essere stato a conoscenza” o di “non aver potuto essere a conoscenza” di aver preso parte ad operazioni inesistenti.

In particolare la sentenza puntualizza che ai fini della dimostrazione di tale buona fede deve ricorrere una delle seguenti fattispecie concrete:
– il cessionario anche se perfettamente in possesso delle necessarie capacità cognitive per l’espletamento della sua attività professionale non è stato in grado di capire, esulando dalla sua ignoranza, il carattere fraudolento dell’operazione inesistente cui ha preso parte con gli altri soggetti coinvolti.
– il cessionario non era nella posizione giuridica oggettiva di conoscibilità dei rapporti precedenti tra cedente e soggetto a lui fatturante in merito al bene acquistato.

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