4 Settembre 2020
La pretesa erariale si fonda sui dati forniti dal contribuente e, quindi, l’ufficio non contravviene al principio per cui l’interessato deve essere messo al corrente dei fatti costitutivi del debito fiscale
La cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione si ritiene correttamente motivata anche con il mero richiamo a tale atto, considerato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa erariale, sia con riferimento alle maggiori imposte dovute che alla quantificazione delle sanzioni e interessi, la cui determinazione si risolve in un mero calcolo matematico.
Questo il contenuto dell’ordinanza n. 15654 della Corte di cassazione del 22 luglio 2020.
Il fatto
La controversia riguarda il ricorso proposto da una società avverso una cartella di pagamento contenente le risultanze a debito derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. Dopo il rigetto in sede di prime cure, la Ctr ha parzialmente accolto l’appello del contribuente limitatamente alla mancata motivazione circa il calcolo degli interessi.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in via principiale, violazione dell’articolo 25 del Dpr 602/1973, riguardo alla necessità di motivare la cartella di pagamento sul calcolo degli interessi moratori, in quanto gli stessi sono semplicemente quelli risultanti dall’iscrizione a ruolo.
La decisione
Per quanto di interesse, l’articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973, dispone che la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero delle Finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
Nel caso in esame, trattandosi di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n.
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