Notevoli semplificazioni sono state apportate dal DPR n. 442 del 10-11-97 in tema di “opzioni e revoche dei regimi contabili e fiscali”  ai fini IVA e delle Imposte Dirette.

L’intervento più importante è stato l’introduzione del principio del “comportamento concludente”.

Ad esempio se un soggetto durante il periodo d’imposta 2011 ha adottato il regime di contabilità ordinaria (pur non essendovi tenuto) senza la preventiva opzione (prima necessaria), DOVRA’ COMUNICARLO ex post mediante l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione IVA (dello stesso anno 2011) – quadro VO – allegata  ad Unico/2012. 
L’amministrazione FISCALE dopo l’introduzione del sopra menzionato principio del comportamento concludente, avrà formale conoscenza del regime contabile e fiscale tenuto dal contribuente, solo ex-post e non ex-ante. 

Esempi:

  • Una società in nome collettivo ha adottato facoltativamente, a partire dal 1-01-2011, il regime di contabilità ordinaria “pur non essendovi tenuta”, non avendo superato, nell’anno precedente,  i limiti di volume d’affari oltre i quali sorge l’obbligo della contabilità in partita doppia.  In tal caso, nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno 2011, dovrà barrare la casella (nel QUADRO VO dichiarazione IVA) relativa all’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria per le imprese minori.
  • Una società in nome collettivo ha adottato a partire dal 1-01-2011 il regime di contabilità semplificata (naturale per la sua attività non avendo superato i limiti di volume d’affari oltre i quali sorge l’obbligo di tenuta del regime contabile della partita doppia). Nel 2010, però, aveva utilizzato il regime di contabilità ordinaria “solo per facoltà”, non avendo, neanche per il 2010, superato il limite di volume d’affari che fa sorgere l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria medesima. In tal caso il contribuente non sarà tenuto a barrare la casella relativa “alla revoca” della contabilità ordinaria in quanto rientra (nell’anno d’imposta oggetto di dichiarazione) nel suo regime contabile naturale.
Citiamo solo alcune delle opzioni e (diametralmente) delle revoche che si possono esercitare mediante il quadro VO della dichiarazione IVA:
  • Liquidazione IVA con cadenza trimestrale (anzichè mensile). Prevede l’applicazione della maggiorazione dell’1% a titolo di interessi sulle liquidazioni IVA trimestrali. Tale opzione è attivabile quando non si siano superati i limiti di volume d’affari (aggiornati  dal D.L.  n. 70/2011  e dalla Legge di stabilita`- art. 4-undecies, comma 11)  di 400.000 euro nel caso di prestazione di servizi (prima di euro 309.874,14)  e di 700.000 euro per tutte le altre attivita` (prima di euro 516.456,90). I nuovi limiti valgono comunque a partire dal periodo d’imposta 2011.
  • Applicazione del regime fiscale speciale per l’Editoria. Esercitando tale opzione gli editori di libri, riviste e giornali avranno la possibilità di determinare l’IVA dovuta (ai sensi dell’art. art. 74 co. 1 del DPR n. 633/1972) in base al numero di copie vendute. Tale opzione è vincolante per il contribuente per almeno un triennio se effettuata per l’intera testata giornalistica
  • Rinuncia al regime fiscale di esonero dall’IVA in agricoltura. Gli imprenditori agricoli sono per natura esonerati dagli obblighi IVA quando abbiano conseguito nell’anno precedente un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, ai sensi dell’art. 34 co. 6 del DPR n. 633/1972. L’opzione è valida fino a revoca e vincola il contribuente per almeno un triennio; 
  •  Esercizio dell’opzione per il regime ordinario IVA per coloro che “esercitano l’attività di intrattenimento e spettacolo e della organizzazione di giochi” che hanno scelto, per il 2011, di determinare l’IVA secondo le modalità ordinarie, anzichè forfettariamente con deduzione del 50% . L’opzione è vincolante fino a revoca ma per almeno un quinquennio.
  • Applicazione del regime del margine analitico o ordinario che riguarda quei contribuenti che hanno scelto, a decorrere dall’anno 2011, di applicare il metodo ordinario o analitico “del margine” ai fini IVA. Riguarda coloro che effettuano la vendita di oggetti d’antiquariato, arte e cose usate. L’opzione è valida fino a revoca e minimo fino al 2013 compreso. Tale opzione è stata  prevista per coloro che applicano il regime ordinario dell’IVA e quindi ai fini del passaggio dal metodo globale a quello ordinario o analatico di determinazione dell’IVA secondo il metodo del margine;
  •  Applicazione del regime di contabilità ordinaria per le imprese minori. Riguarda le società di persone, le ditte individuali ed i lavoratori autonomi che pur non avendo conseguito nell’anno 2010 ricavi per un ammontare superiore a 309.874,10 euro (dal 2011 il limite è salito ad euro 400.000) e che hanno per oggetto prestazioni di servizi, oppure 516.456,89 euro (dal 2011 il limite è salito ad euro 700.000) se esercitano attività diverse, hanno scelto per il 2011 di adottare il regime di contabilità ordinaria. L’opzione è vincolante per un solo anno; 
  •  Applicazione del regime ordinario per l’agriturismo. Interessa coloro che esercitano l’attività di agriturismo (ai sensi della Legge n. 96/2006), che hanno deciso  di godere della detrazione IVA sugli acquisti e di determinare il reddito aziendale secondo le modalità ordinarie (a partire dall’anno 2011)  senza beneficiare della determinazione forfettaria dell’IVA prevista dall’art. 5 della Legge n. 413 del 1991. L’opzione è valida sino a revoca e vincola per almeno un triennio.

Queste sono solo alcune delle opzioni che è possibile esercitare in merito al regime contabile da adottare ed adottato.

In caso di mancata comunicazione dell’esercizio dell’opzione del regime contabile e fiscale adottato (non naturale e applicando il principio del comportamento concludente) si applicherà la sanzione pecuniaria che va da euro 258 ad euro 2065, restando in ogni caso valido il comportamento contabile e fiscale “tenuto” dal contribuente.

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