I criteri di scelta nel licenziamento collettivo.
La peculiarità degli obblighi di comunicazione per l’apertura e chiusura delle procedure di mobilità, in tema di licenziamento collettivo, disposti dalla L. n. 223/91 all’art.4 co. 3 e 9, si basa sui controlli sindacali che dovranno seguire le operazioni.
In mancanza di tale adempimento da parte dell’azienda (ossia nel controllo sindacale della procedura), in sede giudiziaria si applicherà la sanzione di inefficacia dei licenziamenti, anche se esistesse la comunicazione iniziale e finale però infedele.
Per quanto riguarda la scelta di coloro che saranno licenziati, la comunicazione prevista dall’art. 4 della legge 223/91, deve essere precisa e specifica ed indicare i criteri di scelta dei licenziati, utilizzati in concreto.
Fonte: Soluzioni24 fisco. Sentenza n. 20386 della Corte di Cassazione del 5/10/2011.
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