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Lavoro: benefici per i lavoratori del comparto produttivo materiale ferroviario

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Con comunicazione pubblicata in data 11 aprile Inps, richiamando la circolare del 6 aprile 2017 n. 68, ha sancito benefici previdenziali in capo ai lavoratori del comparto della produzione di materiale rotabile ferroviario, i quali hanno prestato la loro attività professionale senza gli adeguati equipaggiamenti di protezione per l’esposizione alle polveri di amianto. Il beneficio è riconosciuto dall’INPS nei limiti delle risorse pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2016, 7 milioni di euro per l’anno 2017, 7,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro annui dall’anno 2019.

Si riporta il testo legislativo articolo 1, comma 277: “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all’INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2016, 7 milioni di euro per l’anno 2017, 7,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.

Come si evince dal testo legislativo, i soggetti beneficiari sono: tutti i lavoratori del comparto della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività di lavoro, in modo diretto ed abituale, senza essere equipaggiati dei dispositivi di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di espletamento delle operazioni di bonifica dall’amianto. Inoltre, tali lavoratori abbiano espletato l’attività assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL, non titolari di trattamento pensionistico diretto. Per quanto concerne la misura del beneficio, Inps ha sancito la rivalutazione del periodo di lavoro ai fini del trattamento previdenziale (coefficiente dell’1,5) e per una sola volta con riferimento allo stesso periodo di lavoro.

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