I debiti tributari del fallito devono essere inclusi nella massa fallimentare ma CON RISERVA. Fino a quando essi non siano stati oggetto di sentenza passata in giudicato.

Così la Corte di Cassazione si è espressa, con la sentenza n° 14617 del 23 agosto 2012, in merito all’inclusione nella massa fallimentare dei debiti tributari del fallito; i quali però non avevano esigibilità certa,  in quanto oggetto di contenzioso tributario.

L’inclusione del debito tributario nella massa fallimentare deve essere ammessa con RISERVA. E questo fino a quando il contenzioso tributario non sarà terminato con sentenza passato in giudicato, dove:

  • con l’esito negativo del giudizio per l’amministrazione, tale credito deve essere stralciato dalla massa fallimentare;
  • con l’esito positivo del giudizio per l’amministrazione il credito è incluso definitivamente nell’intero calderone debitorio fallimentare a pieno titolo.

In effetti i giudici hanno voluto tutelare il credito dello Stato nei confronti del fallito, anche se non ancora certo, finchè non si sia concluso il contenzioso tributario con sentenza inoppugnabile con sentenza passata in giudicato.

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