L’attenzione del legislatore verso l’attività di mediazione, in particolare nei confronti della professione di mediatore immobiliare dal 1989 ad oggi, è andata progressivamente crescendo, come testimoniano i vari interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo. Prima della recente introduzione nell’ordinamento giuridico italiano del Decreto Legislativo 13 agosto 201 n.141, che ha apportato rilevanti novità nella materia della mediazione creditizia ed in relazione all’attività degli agenti in attività finanziaria, la disciplina di riferimento, oltre il TUB, era costituita dalla Legge n. 39 del 1989, il scopo principale è stato quello di eliminare la figura del mediatore abusivo, poco professionale e, conseguentemente incapace di fornire al cittadino consumatore quelle capacità e quelle conoscenza idonee a fornire un servizio adeguato e competente. Si è voluto riservare l’espletamento dell’attività di mediazione solo a determinato soggetti in possesso di requisiti di idoneità tecnica e morale, accertando nel contempo, con la tenuta di albi, che la stessa attività si uniformi a requisiti di correttezza e di professionalità.

Per dare piena attuazione alla direttiva comunitaria 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto legislativo 141/2010 che ha modificato il TUB, soprattutto, con riferimento alla disciplina dell’attività di mediazione creditizia al titolo VI concernente la disciplina dei soggetti operanti nel comparto finanziario degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Le modifiche legislative apportate concernono l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia, nonché quella relativa degli agenti in attività finanziaria, elevandone i requisiti di professionalità e di onorabilità e, prevedendo per essi, la formazione cogente e l’esame di accesso alla professione. Sono stati, inoltre, introdotto obblighi di solidità patrimoniale e nuove forme di garanzia per il consumatore, con la previsione di controlli più efficaci e con l’incremento delle sanzioni amministrative. Il mediatore deve essere iscritto in apposito albo per poter esercitare la propria attività professionale e ciò anche in caso di esercizio occasionale, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative e l’obbligo di restituire la provvigione (v. art. 2, 3, 8 legge 3 febbraio 1989, n. 39; art. 40, legge 12 dicembre 2002, n. 273; art. 1764 c.c.). Tale albo è istituito presso ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

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