Definizione agevolata degli avvisi di irregolarità giunti nel 2023 o in corso di rateazione (legge di bilancio 2023) la sanzione scende al 3% invece del 10%.
SE AVETE RICEVUTO AVVISI DI IRREGOLARITA’ PER IMPOSTE DIRETTE, RELATIVI AD OMESSI VERSAMENTI ART. 36-BIS d.p.r. 600/73 e PER IMPOSTE INDIRETTE art. 54/bis del d.p.r. 633/73, potrete pagare le sanzioni al 3% invece del 10% fermo restando il tasso di interesse legale che dal 2023 è salito al 5% annuo da calcolare giorno per giorno,
Facendo un esempio se non avete pagato l’IRPEF relativa all’anno 2020, vi sarà notificato un avviso di irregolarità ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73, se l’avviso è stato elaborato nel 2022, troverete le sanzioni al 10%.
La legge di bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, ha ridotto tale sanzione al 3%, e quindi dovrete ricalcolare manualmente il dovuto, dividendo l’imposta che resta uguale, gli interessi che si riducono al 3%, e gli interessi da calcolare al 5% su base annua. Se l’avviso è partito nel 2022, gli interessi saranno dovuti nella misura dell’1,5 per cento fino al 31-12-2022 e del 5% dal 1° gennaio 2023 fino alla data di pagamento.
Nei casi in cui avete ricevuto un’avviso di irregolarità (bonario) nel 2022 o prima, per omessi versamenti, sia per IRPEF – art. 36 bis – sia per IVA – ART. 54 BIS, e avete proceduto a rateizzare l’importo in 6 rate trimestrali (esempio) dovreste calcolare quanto è stato già pagato, e quanto residua da pagare per imposta originaria, interessi, e sanzioni al 3°.
Allo scopo l’agenzia delle entrate ha messo a disposizione un foglio di calcolo per rideterminazione rate avvisi bonari, con cui potrete ricalcolare le rate da pagare ancora.