14 Gennaio 2019 By GaMerola 0

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, ha modificato il comma 2 dell’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014, recante le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche, che ora prevede che “Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto”.

In pratica, quindi:

  • per gli atti, registri e documenti il versamento dell’imposta di bollo va effettuato secondo le regole originarie previste dal comma 2 dell’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014: in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;

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