Rider e Libro Unico del Lavoro: nuovi obblighi per i committenti dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 cambiano gli adempimenti per le imprese e le piattaforme che si avvalgono dei rider con rapporto di lavoro autonomo, anche occasionale o con partita IVA.
Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 1 del 1° settembre 2026, ha chiarito come deve essere gestito il nuovo obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) introdotto dal D.L. n. 62/2026, convertito dalla Legge n. 112/2026.
La novità interessa quindi anche rapporti che non assumono necessariamente la forma del tradizionale lavoro subordinato.
LUL obbligatorio anche per i rider autonomi
L’art. 15 del D.L. n. 62/2026 ha modificato l’art. 47-quater del D.Lgs. n. 81/2015.
Dal 1° luglio 2026, il committente che utilizza rider rientranti nell’ambito dell’art. 47-bis è tenuto alla redazione e alla consegna del Libro Unico del Lavoro.
Nel LUL devono essere indicati, per ciascun mese di attività:
- il numero delle consegne effettuate;
- l’importo complessivamente erogato al lavoratore.
Il Libro Unico assume quindi, per questi rapporti, soprattutto una funzione di documentazione e tracciabilità dell’attività svolta e dei relativi compensi.
Proroga di 90 giorni: riguarda soltanto luglio 2026
Uno dei principali dubbi riguardava la proroga di 90 giorni prevista dalla legge di conversione.
Il Ministero chiarisce che si tratta di un differimento transitorio, riferito al prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026.
Per le mensilità successive tornano invece ad applicarsi le ordinarie scadenze previste per la tenuta del LUL.
Non si tratta, pertanto, di uno slittamento generalizzato di 90 giorni applicabile a tutti i mesi successivi.
Consegna effettuata e compenso pagato in mesi diversi
Particolarmente importante è il caso, molto frequente nel lavoro tramite piattaforma, in cui la consegna venga effettuata in un determinato mese mentre il relativo compenso venga pagato successivamente.
Il Ministero distingue i due momenti.
Le consegne devono essere registrate nel mese nel quale sono state effettivamente eseguite.
Il compenso, invece, deve essere indicato nel mese nel quale viene effettivamente erogato.
Non è quindi necessario creare una corrispondenza temporale artificiale tra singola consegna e pagamento.
Esempio
Un rider effettua 80 consegne nel mese di settembre, ma il relativo compenso viene pagato in ottobre.
Nel LUL:
Settembre: vengono indicate le 80 consegne effettuate.
Ottobre: viene riportato il compenso effettivamente erogato.
In questo modo il LUL fotografa separatamente l’attività materialmente svolta e il momento del pagamento.
Il LUL va predisposto anche nei mesi senza consegne
Altro chiarimento importante riguarda il rider che mantiene un rapporto attivo con il committente ma, in un determinato mese, non effettua alcuna consegna.
Anche in questo caso il prospetto deve essere elaborato e consegnato.
In sostanza, l’assenza di attività nel mese non determina automaticamente il venir meno dell’adempimento quando il rapporto con il rider continua ad essere attivo.
Ordini multipli: quante consegne bisogna indicare?
Il Ministero affronta anche una situazione tipica delle piattaforme di delivery: più ordini destinati allo stesso cliente e allo stesso indirizzo, trasportati contemporaneamente dal rider.
Devono essere considerati una sola consegna oppure più consegne?
La risposta dipende dal sistema utilizzato per determinare il compenso.
Se al rider viene riconosciuto un compenso distinto per ciascun ordine, gli ordini devono essere conteggiati come consegne separate.
Se, invece, viene riconosciuto un unico compenso complessivo per l’operazione, può essere registrata un’unica consegna.
Il criterio utilizzato nel LUL deve quindi essere coerente con il meccanismo effettivamente adottato per remunerare il rider.
Cosa devono fare le imprese
Per i committenti che utilizzano rider autonomi non è sufficiente verificare semplicemente l’esistenza del LUL.
Diventa necessario organizzare un sistema capace di ricostruire correttamente:
numero delle consegne → mese di effettuazione → criterio di remunerazione → compensi effettivamente erogati.
Le informazioni provenienti dalla piattaforma digitale e quelle utilizzate per l’elaborazione del Libro Unico dovranno pertanto essere coerenti.
Particolare attenzione dovrà essere prestata ai rapporti con rider titolari di partita IVA o lavoratori autonomi occasionali, perché proprio l’estensione dell’obbligo a queste figure rappresenta uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina.
In sintesi
Dal 1° luglio 2026 il LUL entra quindi anche nella gestione dei rider autonomi interessati dalla nuova disciplina.
I principali chiarimenti forniti dal Ministero possono essere riassunti così:
- obbligo operativo dal periodo di luglio 2026;
- proroga straordinaria di 90 giorni riferita al solo prospetto di luglio;
- consegne registrate nel mese di effettiva esecuzione;
- compensi registrati nel mese dell’effettiva erogazione;
- LUL da elaborare anche quando, con rapporto ancora attivo, nel mese non risultano consegne;
- per gli ordini multipli il numero delle consegne dipende dal criterio utilizzato per determinare il compenso.
Il LUL diventa così uno strumento di maggiore trasparenza anche nel lavoro organizzato tramite piattaforme digitali, consentendo di documentare in maniera verificabile sia l’attività svolta sia i compensi riconosciuti.
Riferimenti normativi: art. 47-quater D.Lgs. n. 81/2015; art. 15 D.L. n. 62/2026, convertito dalla Legge n. 112/2026; Ministero del Lavoro, Interpello n. 1 del 1° settembre 2026.