Aggiornamenti interessanti sono stati apportati alla disciplina del Patent Box: già l’ultimo comma dell’articolo 56 del D.L. 50/2017 aveva demandato ad un decreto del MISE l’adozione delle disposizioni di revisione del D.M. 30 luglio 2015 che ha attuato il Patent Box.

L’approvazione del D.M. 28 novembre 2017 dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 56 del D.L. 50/2017 venendo ad attivare qualche modifiche e novità normativa che occorre approfondire.

Si ricorda che il Patent Box ha introdotto un regime opzionale di tassazione per “i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.

Tale regime opzionale può essere fruito da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

Le ultimissime novità sono intervenute per limitare l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, dovuta alla eliminazione dei marchi di impresa dall’elenco di beni immateriali eleggibili al Patent box.

I marchi non possono essere più agevolabili neppure ove fossero congiuntamente impiegati in forza della complementarietà con altri intangible asset agevolabili.

Al fine ultimo di garantire i diritti acquisiti dai soggetti che avevano optato per il Patent box sino a tutto il 31 dicembre 2016, è possibile continuare a fruire dell’agevolazione anche per i marchi di impresa almeno sino al 30 giugno 2021.

In particolare con il nuovo dettato normativo scompare il marchio di impresa ed il termine “opere dell’ingegno” viene direttamente sostituito con quello di “software coperto da copyright”.

Inoltre, l’opzione per il Patent box esercitata a partire dal 2017, comunicata in dichiarazione dei redditi, debba recare l’indicazione del numero dei beni immateriali a cui si riferisce, la classificazione di detti beni fra le categorie di cui all’articolo 6 del D.M., ed anche l’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna di tali categorie di beni.

Riformulata la nozione di “know how”: ogni qualvolta l’agevolazione riguardi, o inglobi per via della complementarietà, il know how, il contribuente deve mantenere i presupposti di “esistenza e protezione” secondo le norme vigenti in materia di proprietà intellettuale e industriale.

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