I nuovi termini entro cui effettuare la registrazione delle fatture di acquisto dell’anno precedente come disposto dal dl. 50/2017.

Nel registro acquisti IVA, bisogna effettuare la registrazione delle fatture ricevute nel  nonché le bollette doganali conseguenti a importazioni, relative a operazioni effettuate nell’ esercizio di impresa, arte o professione.

I termini e le modalità di registrazione delle fatture acquisti, sono disposte dal comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972, che prevede che le fatture di acquisto debbano essere, dapprima, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l’ordinata registrazione delle fatture di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri acquisti.

Il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha apportato rilevanti novità al  termine di registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali relative agli anni precedenti.

LE NUOVE DISPOSIZIONI, RECANO UNA IMPORTANTE LIMITAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO, PRIMA RILEVABILI ENTRO DUE ANNI DALLA LORO EMISSIONE, ADESSO solo anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’ anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.La modifica si è resa necessaria per adeguare l’adempimento dell’annotazione al NUOVO termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta SUGLI ACQUISTI.DETRAZIONE IVA

Si ricorda infatti che, secondo la disciplina attuale, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti o sulle importazioni, può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’ anno in cui lo stesso è sorto OSSIA L’OPERAZIONE E’ STATA EFFETTUATA e quindi la registrazione delle fatture acquisti dell’anno successivo potrà essere effettuate entro lo stesso termine.

MA ESISTE UN DISALLINEAMENTO,  infatti, se, da una parte, la registrazione della fattura d’acquisto può essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione del documento e con riferimento al medesimo anno, dall’altra, la detrazione va fatta valere al più tardi nella dichiarazione dell’anno di effettuazione dell’operazione, sicché – interpretando l’accezione “ricezione della fattura” come data in cui la fattura è pervenuta – l’obbligo di annotazione potrebbe “scadere” dopo rispetto al diritto di detrazione.

Si pensi al caso in cui, in relazione a un acquisto effettuato nel dicembre 2017, la fattura sia pervenuta solo a gennaio 2018:

  • il termine per la detrazione scadrebbe il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2017), mentre
  • il termine per la registrazione scadrebbe il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2018).

L’incoerenza potrebbe essere superata con una lettura sistematica della norma che dia risalto all’aspetto sostanziale della questione.

In tal senso si dovrebbe ritenere che la detrazione sia esercitabile per tutte le fatture relative a operazioni effettuate nell’ anno, ancorché il documento sia stato ricevuto l’anno successivo e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Di talché, atteso che la detrazione può essere operata soltanto nel periodo di esigibilità, le fatture d’acquisto pervenute (o anche emesse dai fornitori in via differita) l’anno successivoai fini della detrazione dell’imposta, devono essere retro-annotate.

Pertanto per le fatture relative a operazioni effettuate:

  • nel 2017 (e così per i successivi) il termine ultimo per la detraibilità dell’IMPOSTA E’ AL PIU’ TARDI IL 30 APRILE 2018,
  • per le fatture emesse nel 2016, è il 30 aprile 2019.
  • per le fatture emesse nel 2015, scade il 30 aprile 2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here