Con la pubblicazione della Risoluzione n.93/E, pubblicata in data 18 luglio 2017 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla dichiarazione IRAP per chi svolge un’attività agricola.

L’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha revisionato la disciplina contenuta all’art.3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, venendo ad abrogare la lettera d) del comma 1 dello aggiungendo al successivo comma 2, tra i soggetti che non sono passivi dell’imposta, anche “i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi“.

L’esclusione dall’IRAP riguarda tutte quelle attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9%. In pratica, la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015)  aveva previsto che a partire dall’esercizio fiscale 2016, tra i soggetti non passivi IRAP ci fossero anche “i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi.

L’IRAP continua ad essere applicata con l’aliquota ordinaria per:

  1. a) l’attività di agriturismo;
  2. b) l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
  3. c) le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

Per gli imprenditori agricoli che espletano l’attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR e le altre attività agricole ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR, la circolare 4 giugno 1998, n. 141, ha precisato che i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali e determinano il reddito d’impresa forfetariamente ai sensi dell’art. 78 del TUIR (attuale 56, comma 5), l’individuazione della base imponibile da assoggettare ad aliquota ridotta vada computata in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti dell’articolo 32 del TUIR rispetto dei capi allevati complessivamente.

Per gli altri soggetti che espletano attività agricola, la quota di base imponibile IRAP, da assoggettare ad aliquota ridotta, deve essere computata sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivabili dall’attività agricola nei limiti di cui all’art. 29 del TUIR, e l’ammontare complessivo dei ricavi rilevanti ai fini IRAP.

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