A molti azionisti non interessa partecipare alle decisioni della Assemblea data la loro partecipazione esigua che non gli dà alcun perso sulle decisioni sociali. Si tratta di una categoria speciale di azioni, dato che è disciplinata dal dettato del Codice Civile all’articolo 2350, comma 1.

In virtù di questo esistono particolari tipologie di azioni che sacrificano diritti di partecipazione ed in particolare quello di voto, ma dall’altra parte attribuiscono diritti patrimoniali più consistenti rispetto alle azioni ordinarie. Le azioni privilegiate sono anch’esse nominative e assicurano al titolare la prelazione nel riparto degli utili della società e nel riparto del capitale al momento della liquidazione.

Tale privilegio può assumere differenti articolazioni, potendo consistere nel diritto a una determinata quota dell’utile distribuibile prima che venga assegnato il dividendo alle azioni ordinarie o ancora nel consentire un dividendo cumulabile e quindi, entro un certo lasso di tempo, il recupero dei dividendi non corrisposti in precedenza per mancanza o insufficienza di utili

Il diritto di prelazione può assumere grandezze diverse a seconda della previsione delle Statuto della società: di solito è una percentuale fissa sul valore nominale della società (ad. esempio 3% del nominale). Una volta preservato tale valore a tali titoli azionari “privilegiati”, si passa a distribuire il rimanente valore alle azioni di altro tipo. Nel caso in cui l’utile maturato sia maggiore, la parte eccedente la percentuale di prelazione sviene divisa tra le varie tipologie di azioni secondo la volontà dell’Assemblea, senza alcun vincolo. Il privilegio riguarda anche la ripartizione dell’attivo al momento della liquidazione e consiste nel diritto di essere rimborsati prioritariamente rispetto agli altri tipi di azioni.

A fronte di tali vantaggi gli azionisti subiscono una limitazione nel diritto di voto che possono esercitare solamente nelle Assemblee straordinarie dei soci. Il Borsa il loro valore è inferiore a quello delle azioni ordinarie proprie per le limitazioni al diritto di voto.

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