L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 48/E  pubblicata ieri 7 maggio 2014, ha istituito il nuovo codice tributo per i datori di lavoro che dovranno corrispondere i famosi 80 euro in busta paga, come previsti dal DL. 66/2014.

Il nuovo codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66” dovrà essere utilizzato dai datori di lavoro, per propria compensazione,  a rimborso degli 80 euro in più in busta paga corrisposti ai lavoratori che ne hanno diritto. I sostituti d’imposta datori di lavoro, avranno così modo di riprendersi  tramite compensazione in F24, il credito corrisposto ai lavoratori dipendenti e assimilati che sono destinatari del beneficio  degli 80 euro ai sensi dell’articolo 1 del Dl 66/2014.

Il codice tributo dovrà essere  indicato in nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”,  nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese ed anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio degli 80 euro, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

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