L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E dell’11-3-2013, chiarisce gli effetti fiscali su IRPEF e ADDIZIONALI derivanti dal pagamento dell’IMU sugli immobili di proprietà:  già a partire dalla prossima denuncia dei redditi relativa all’anno 2012 con il pagamento dell’IMU, si riduce L’IRPEF, in quanto le rendite catastali rivalutate degli immobili posseduti non faranno più reddito imponibile.

In particolare ai fini del calcolo della base imponibile IRPEF, non dovranno più essere considerati i redditi fondiari (dominicali e catastali) delle unità immobiliari NON LOCATE (per semplicità,  al reddito complessivo del contribuente non si dovrà aggiungere la rendita catastale rivalutata degli immobili posseduti).

In pratica vi sarà l’effetto sostitutivo dell’imposizione fiscale dell’IMU sulle imposte sui redditi: il pagamento dell’IMU sostituisce l’imposizione fiscale per i redditi fondiari, derivanti dal possesso di terreni, fabbricati sempre ché siano NON LOCATI.

Saranno sempre assoggettati invece alle IMPOSTE SUI REDDITI (IRPEF E ADDIZIONALI) i redditi agrari e catastali degli immobili locati in regime normale e non di cedolare secca, compreso gli immobili posseduti dai soggetti IRES, per i quali la sostituzione non opera. 

Per fare un esempio, una società di capitali che è proprietaria di immobili non locati, continuerà a pagare sia l’IMU che l’IRES sul reddito fondiario.

Quando l’immobile è locato solo per una parte dell’anno:

1) L’IMU sostituisce le imposte sui redditi – IRPEF e addizionali – calcolate sul reddito fondiario per il periodo in cui l’immobile è stato sfitto.

2) Sono dovute invece dovute le imposte sui redditi sulla rendita catastale rivalutata per il periodo dell’anno in cui l’immobile è stato locato.

I contribuenti che sono proprietari solo di redditi fondiari (per i quali pagano l’Imu) non saranno più obbligati alla redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi anche quando il limite imponibile è pari o superiore a 500 euro.

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