La Guardia di Finanza sta preparando un controllo ad ampio raggio presso gli studi professionali allo scopo di verificare se sono stati effettuate le registrazioni e la conservazione dei dati dei propri clienti ai fini anti-riciclaggio ed anti-terrorismo.

La normativa che impone l’obbligo della identificazione e registrazione della clientela a carico dei professionisti è sta introdotta dagli articoli 36-38 del Decreto Legislativo n° 231/2007.
La verifica delle operazioni avverrà tramite il controllo dell’archivio unico informatico – AUI.

Si ricorda, che per alcune operazioni svolte dalla clientela presso lo Studio, l’obbligo non sussiste quando ad esempio: 
  • sia stata effettuata l’adeguata verifica semplificata della clientela a norma dell’art. 25 del citato Decreto Legislativo; 
  • l’attività svolta per il cliente riguardi esclusivamente la redazione e la trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi meramente fiscali e contributi ai fini della contabilità del lavoro, come disposto dall’ art. 12 co. 3 dello stesso D.Lgs. 231/2007. 
 Nel merito, la GdF dovrà controllare se le registrazioni siano state effettuate non oltre i 30 giorni dall’accettazione dell’incarico o  dalla data di effettuazione della operazione o dal termine della prestazione.
In ogni caso riteniamo che le numerose operazioni che si svolgono per il cliente, non possono ricondurre all’applicazione di una normativa chiara non sussistendo alcun nesso tra la tipologia della prestazione eseguita per il cliente con la possibilità di riciclaggio di denaro illecito.

Qualsiasi operazione potrebbe derivare da riciclaggio di danaro derivante da attività illecite, anche camuffandole nella mera stesura ed invio di una semplice dichiarazione dei redditi.

Riteniamo che dovrà essere il professionista a valutare il sospetto che qualsiasi operazione eseguita da un suo cliente possa ricondurre ad una pregressa attività di riciclaggio; ciò in base a delle valutazioni, a questo punto, meramente soggettive, ed essendo a conoscenza di determinati atti o fatti riconducibili al cliente che facciano ritenere l’operazione effettuata presso lo Studio, non congrua rispetto allo status economico-finanziario del cliente stesso.

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