La sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 21-03-2012 n. 4505, ha affermato che il contribuente (che ha prodotto istanza di rimborso IVA)  “non ne ha diritto” qualora abbia ricevuto un provvedimento di fermo amministrativo sui propri beni. 


I giudici della Cassazione hanno stabilito che il fermo amministrativo costituisce una misura cautelare per il recupero del credito erariale è ciò è chiaramente in contrasto con il pagamento di un rimborso IVA richiesto dal contribuente sia pur spettante.
Legittimo quindi il rigetto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della richiesta di rimborso IVA, sia pur dovuto,  in presenza di un fermo amministrativo su importi che il contribuente da parte avversa deve all’Erario in relazione anche ad anni diversi.

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