ACCERTAMENTI FISCALI FONDATI SOLO SUI MOVIMENTI DEL CONTO BANCARIO IN MANCANZE DI  ATTIVITA’ DIMOSTRABILI.

La sentenza della Corte di Cassazione del 2 marzo 2012 n. 3263, ha dichiarato legittimi gli accertamenti fiscali, in base ai dati desunti dalle movimentazioni del conto bancario del contribuente, quando questi non riesca a provare l’esericizio di un’attivitá.

Ritenuti validi quindi, dalla Suprema Corte di Cassazione, gli accertamenti fiscali emessi dall’Agenzia delle Entrate, per “maggior reddito imponibile” (sia per imposte dirette che IVA), che siano basati solo “sulle rilevazioni delle movimentazioni del CONTO BANCARIO effettuate dal contribuente“, quando quest’ultimo non riesca a dimostrare l’irrilevanza a fini fiscali delle stesse operazioni finanziarie. Ossia non riesca a provare che tali introiti, ricevuti sul conto bancario, non derivino da rimesse rientranti nell’esercizio di iattività imprenditoriali.

La Cassazione ha richiamato il disposto dell’ articolo 32 del D.P.R. n° 600/73 e dell’articolo 51 del D.P.R. n 633/72.

La fattispecie impositiva riguardava un contribuente, che nel periodo d’imposta in verifica,  non aveva formalmente esercitato alcuna attività lavorativa nè autonoma nè subordinata, e nel contempo non era riuscito a dimostrare che le operazioni “di versamento e prelevamento” effettuate sul proprio conto bancario, fossero derivanti da altre provvidenze come potrebbero essere quelle favorite da sussidi familiari.

Legittimi quindi,  gli accertamenti fiscali induttivi,  sulla sola base di presunzioni (abbastanza rilevanti) che riguardano le movimentazioni del conto bancario dei cittadini, che non esercitano un’attività lavorativa dimostrabile.

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