di Giuseppe Merola.

La Manovra Monti rimescola le carte in tema di accertamenti induttivi, di preclusione delle rettifiche per doppia congruità, ma soprattutto in merito all’eliminazione della franchigia (di cui godevano i contribuente congrui al puntuale, che non avrà più efficacia anche per gli anni precedenti al 2011).
Escursus sulla normativa sull’accertamento da studi di settore.
La manovra di Ferragosto, varata dal Governo Berlusconi, con l’art. 2 comma 35 del D.L. n° 138 del 13-08-2011, aveva precluso la possibilità dell’ “accertamenti induttivi” nei confronti di coloro che fossero risultati congrui al ricavo puntuale o si fossero adeguati allo stesso, per l’anno della verifica e per quello precedente, modificando il comma 4-bis dell’art. 10, della Legge n° 146 del 1998.

Per non essere accertati non bastava più essere congrui agli studi di settore, nel periodo d’imposta oggetto di verifica, ma bisognava esserlo anche per quello precedente.
  Il Governo e la manovra Monti in un certo senso ha fatto un passo indietro e due in avanti:

  • Ha abrogato mediante il comma 12 dell’art. 10 del D.L. n° 201 del 6-12-2011 ( c.d. manovra salva Italia),  il comma 4-bis dell’art. 10 della Legge 146/1998 , che precedentemente era stato introdotto dal D.L. n° 138 del 13-08-2011, riguardante la dopppia congruità;
  • Ha precluso l’emissione di accertamenti sintetici basati su mere presunzioni di evasione” ai sensi dell’ art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 (per le imposte dirette) ed ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.P.R. 633/1972 (per l’IVA);
  • Ma soprattutto ha eliminato la franchigia del 40%.

Modifiche, a nostro parere apportate con grande sapienza.

Cosa significa ?
In effetti il Legislatore dice al contribuente:
«non ti invieremo più accertamenti basati su presunte evasioni per circostanze gravi precise e concordanti» (che senza prove reali venivano puntualmente e sistematicamente annullati dalle Commissioni Tributarie, ndr), ma ti togliamo la franchigia del 40% in caso di congruità al puntuale, di cui hai goduto fino adesso, ed anche la regola della doppia congruità, che non opera più in alcun caso, avendo di fatto eliminato la possibilità di emissione di accertamenti presuntivi, come sopra detto.

Per questo il Governo crediamo punti tutto, ai fini della lotta all’evasione, sull’esperimento di accertamenti mirati e inattaccabili  basati su “redditometro e movimentazioni finanziarie”, contro il quale il contribuente farà gran fatica a dimostrare di non aver evaso.

Le nuove regole sarebbero dovute entrare in vigore dal periodo d’imposta 2011, ma poi come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco, esse si applicheranno retroattivamente per tutti i periodi d’imposta ancora non prescritti, in quanto le norme hanno natura procedimentale atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati.

Cosa cambia:
Prima il contribuente congruo al ricavo puntuale o che aveva effettuato l’adeguamento ad esso, in caso di accertamento, godeva della franchigia del 40% ( con tetto massimo di 50.000 euro) del predetto ricavo puntale. Oggi tale franchigia perde efficacia non solo per il 2011, come nella norma, ma anche per gli anni precedenti.

Si ripropongoo in effetti con colpi di spugna modifica a pseudo-accordi già sottoscritti con il contribuente, come è successo nel caso della ritassazione dello scudo fiscale; che riteniamo, per inciso, giusto per la causa ma ingiusto per la forma.

Sicuramente, come ripetiamo, non vedremo più accertamenti presuntivi basati su medie di settore e fantasiose e contorte logiche dell’Ufficio, ma di contro la lotta all’evasione si sposterà sulle disponibilità finanziarie e sui reali dati economici dei contribuenti. Di fatto oggi l’Amministrazione è in grado di conoscere, con l’introduzione dell’anagrafe delle movimentazioni finanziarie affiancata dal redditometro qualsiasi operazioni finanziaria effettuata dal contribuente da confrontare con quanto dichiarato ai fini del reddito.

Precisiamo che l’eliminazione della franchigia non è cosa da poco:

Facendo un esempio, un contribuente commerciante che abbia dichiarato ricavi reali per 75.000 euro , con una congruità al puntuale, risultante da Gerico, per 100.000 euro ed una congruità al minimo di 90.000 euro, essendo congruo o effettuando l’adeguamento (al puntuale e non al minimo) otteneva una franchigia, per maggiori ricavi non accertabili anche se verificati, pari al 40% rispetto allo stesso ricavo puntuale risultante dall’applicazione degli studi di settore.
Vale a dire che in caso verifica con riscontro di maggiori ricavi per euro 50.000, gli sarebbe stata imputata solo la quota di maggior reddito di euro 10.000,

Tale ombrello oggi è stato eliminato dalla manovra salva Italia, ed i contribuenti che hanno stretto in passato questo accordo con il Fisco non potranno più dormire sonni tranquilli anche nel caso in cui fossero risultati congrui a Gerico per gli  anni non ancora prescritti.

                                                                                                                ©RIPRODUZIONE RISERVATA

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