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Avvisi di accertamento esecutivi dal 1° luglio.

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I contribuenti in difficoltá finanziaria saranno costretti ad intentare un contenzioso per prendere tempo.
Difatti tutti gli avvisi di accertamento formati dopo il I luglio 2011 costituiranno immediatamente titolo esecutivo dopo 60 giorni di inerzia del contribuente e solo dopo 90 ci sará l’esecuzione forzata.
Bypassato quindi il ruolo all’agente della riscossione; Equitalia entrerà in campo solo per l’esecuzione forzata.

Una stretta letale per un’economia depressa.

Spesometro: rash finale. Circolare 24/E.

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Al rash finale la definizione degli obblighi.
La circolare 24/E del 30 c.m. esclude dall’adempimento le operazioni fuori campo IVA e quelle soggette ad Intrastat. Inoltre tra i soggetti esclusi anche gli enti non commerciali e i contribuenti minimi. Ancora escluse le operazioni rese nei confronti di privati che pagano con carta di credito.

Insomma le classiche semplificazioni all’italiana che portano piú confusione agli operatori in uno slalom infinito. Sarebbe meglio e piú veloce inviare, tout court, i registri IVA, in toto, sia acquisti che vendite.

Giuseppe Merola – Sapri

Imposta di registro proprietà contadina: Sconto confermato Circolare 25/E Agenzia Entrate.

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Dopo la pronuncia n. 2060/2011 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 25/E con cui conferma i benefici, per la piccola proprietà contadina (fondi rustici), quando vi sia alienazione del fondo prima del decennio a condizione della  non sussistenza del documento definitivo di recupero delle imposte.

Chi vende la piccola proprietà contadina dopo che siano passati 5 anni dalla data di acquisto, anche se sia antecedente al 30/06/1996, non decade dallo sconto sull’imposta di registro beneficiato al momento dell’acquisizione.

Studi di Settore: Il nuovo ruolo unito a redditometro e spesometro.

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Gli studi di settore anche dopo l’introduzione di nuovi strumenti di accertamento, quali redditometro e spesometro difficilmente andranno in soffitta.
Infatti la circolare n. 21/E – 2011 dell’Agenzia delle Entrate, indicando le strategie di accertamento per l’anno in corso, gli ha confermato ancora un ruolo importante nella lotta all’evasione fiscale, sebbene più defilato rispetto al passato. Circostanza dovuta soprattutto alla sentenza della Corte di Cassazione del 2009, che ha ridotto le potenzialità accertative degli studi di settore declassandoli a mera presunzione semplice.
Avranno comunque ancora grande valore accertativo solo se altri elementi confermeranno gli scostamenti riscontrati.

In particolare saranno di supporto come anticipato a redditometro e spesometro.

Fonte Il sole 24 ore del 23 maggio 2011 Pag. 11 Parente.

Si ritiene che in tal modo gli accertamenti di “maggiori imponibili” saranno sicuramente di qualità elevata, più mirati e più giusti, mediante l’incrocio dei dati derivanti da studi  di settore, redditometro e spesometro, a cui bisogna aggiungere anche le indagini bancarie.

Ma bisogna guardare anche l’altra faccia della medaglia, cioè quella dei maggiori adempimenti a cui saranno sottoposti tutti i contribuenti e i loro consulenti.

Sarebbe auspicabile integrare in un unico software, mediante una implementazione di gerico, le nuove comunicazioni a cui sono sottoposti i contribuenti.

Per esempio in Gerico si potrebbe prevedere l’indicazione delle spese fisse del contribuente quali polizze, leasing, ed ogni altro elemento che consenta a priori di snellire le operazioni di controllo.

Commento RfW.

Segreto bancario: Il Fisco entra anche senza permesso …. giudiziario.

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 10573 del 13 maggio 2011  afferma che “il segreto bancario nulla può contro l’accertamento di reati tributari”.
L’oggetto di causa si riferiva ad una verifica, sui conti correnti bancari intestati ad un collaboratore dell’imprenditore, che assumeva “rilievo penale”.

L’autorizzazione precedentemente concessa dalla Procura della Repubblica, nel corso delle indagini, veniva revocata, in quanto la soglia di punibilità del reato ascritto era stata innalzata. Di conseguenza cadeva la resposanbilità penale riguardante il collaboratore dell’Imprenditore ( quest’ultimo verificato intanto per evasione fiscale). 
Nel frattempo, però, la Guardia di Finanza essendo entrata in possesso degli estratti conto del collaboratore aveva emesso avviso di rettifica ai fini IVA nei confronti dell’imprenditore-datore di lavoro. Difatti, a supporto dell’accertamento tributario, era stato riscontrato che ques’ultimo aveva la delega su tutti i conti controllati, e quindi gli stessi, per ricostruzione logica, erano stati intestati solo fittiziamente  al collaboratore.
La C.T.P. in prima battuta dava ragione al ricorrente dichiarando illegittima la rettifica IVA operata dall’Ufficio delle Imposte. 
Successivamente a seguito di appello dell’Ufficio, la C.T.R. riformava la precedente sentenza, dichiarando irrilevante la mancanza di autorizzazione, a seguito della sua revoca, e confermando quindi la legittimità dell’operato dell’Ufficio finanziario.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale infatti la mancanza dell’autorizzazione da parte della Procura, diventava un mero discorso interno, tanto più che l’imprenditore, che era stato raggiunto dall’avviso di rettifica, come sopra detto, aveva la delega ad operare sui conti del collaboratore. 
L’onere della prova, quindi, ricadeva su quest’ultimo che avrebbe dovuto controdedurre, con fatti probanti, l’inesistenza di connessione con la sua attività d’impresa. Ragion per cui gli venivano addebitate sia le posizioni di credito che di debito dei conti correnti controllati.

La questione giunta in Cassazione, veniva di nuovo affrontata dai giudici costituzionali, i quali rigettando il ricorso del contribuente affermavano che “secondo i principi di diritto nessun segreto può essere valido per l’opposizione ad un accertamento tributario anche se nella fattispecie, riguardava un collaboratore dell’imprenditore.

Nelle conclusioni, la Cassazione, argomentava che la revoca dell’autorizzazione giudiziaria per l’accesso ai conti non pregiudica la possibilità di utilizzare i dati acquisiti in materia tributaria, visto che in tale ambito non vige il principio – come nel procedimento penale – della non utilizzabilità di una prova non ritualmente acquisita, salvo i limiti che scaturiscono da preclusioni di ordine specifico (Cass. 7279/2009 e 4987/2003).
Nella fattispecie, l’autorizzazione della Procura della Repubblica, occorrente per “violare”   – per modo di dire –  il segreto bancario, proprio in quanto rilevante penalmente è posta, pedissequamente, al solo scopo di tutelare le indagini in riguardo al rilievo penale.
Conseguentemente la trasmissione dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza non tocca l’efficacia probatoria delle prove acquisite nei  termini che riguardano il solo reato tributario. 
La Cassazione in ultimo rigettava il ricorso del contribuente e dichiarava legittimi gli avvisi di accertamento elevati nei confronti dell’imprenditore per evasione fiscale ai fini IVA.
Fonte Fiscooggi. Rielaborazione Rag. Giuseppe Merola Sapri.

Liquidazione Iva di gruppo: Il CREDITO IVA maturato prima dell’ingresso nel sistema centralizzato non può essere utilizzato dalla controllante.

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La risoluzione A.D.E. n. 56/E, dell’11 maggio 2011, chiarisce i dubbi sulla riportabilità di eccedenze IVA nella liquidazione IVA di gruppo qualora le stesse si siano formate nel periodo ante-ingresso nella medesima liquidazione DI GRUPPO.

In particolare il documento di prassi, nella sua risposta a richiesta di chiarimenti, stabilisce l’impossibilità di far confluire nell’IVA di gruppo, crediti maturati dai singoli controllati nei periodi precedenti: ossia crediti IVA che si siano formati prima che essi entrassero a far parte della liquidazione dell’IVA consolidita di gruppo.
Come nell’esempio riportato, qualora il soggetto controllato entrasse nell’IVA di gruppo nell’anno 2010, un eventuale credito 2009, riferito al singolo soggetto, non potrà essere trasferito e compensato nella liquidazione IVA di gruppo.

Ciò in ossequio al disposto dell’art. 73 del D.P.R. 633/72 come modificato dalla legge finanziaria 2008 n. 244 del 24 dicembre 2007.

In sostanza il soggetto A – controllato- che entra a far parte della liquidazione del soggetto B – controllante – non potrà includere nella liquidazione IVA di gruppo dello stesso soggetto B, un credito IVA maturato prima dell’opzione per la liquidazione dell’IVA di gruppo (A/B), mentre successivamente a tale ingresso c’è ovviamente il diritto al sistema compensativo.

L’IVA in eccedenza in capo al soggetto A resterà nella sua esclusiva disponibilità:
  •  potrà chiederla a rimborso immediatamente ai sensi dell’art. 30 co.2 ricorrendone i presupposti previsti dalle lettere a) b) c) d) e).
  • potrà chiederla a rimborso successivamente ai sensi del terzo comma del medesimo art. 30, ricorrendone i presupposti che sono la permanenza del credito dopo tre anni.
  • potrà utilizzarla in compensazione orizzontale per pagare altre imposte e contributi ai sensi dell’art. 17 decreto n. 241/1997.  
  • potrà detrarla una volta venuta meno la liquidazione IVA di gruppo.
E’ opportuno ricordare, come recita anche la risoluzione, che tale situazione va esposta nella propria dichiarazione IVA, mediante l’indicazione in un apposito rigo della dichiarazione IVA (VL10) che permette di lasciare ben distinto il CREDITO IVA di sua esclusiva disponibilità rispetto a quello confluito nella liquidazione pluri-societaria.

Fonte: Agenzia delle Entrate Ris. 56/E 11/05/2011.

Merola Giuseppe commercialista in Sapri pubblicato su rivista fiscale web.

Rimodulazione scadenze: facciamo un "résumé globale" delle scadenze approfittando del comunicato stampa del 12 maggio 2011.

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L’Agenzia delle Entrate con un “comunicato stampa emanato il 13 maggio 2011” ha reso noto quanto disposto dal D.P.C.M., firmato il 12 maggio, ai fini dello slittamento dei termini di pagamento di “imposte dirette, irap, (pensiamo anche IVA a saldo 2011), acconto cedolare secca”  che potranno essere versate il 6 luglio 2011 anzichè il 16 giugno (senza maggiorazione). Coloro che vorranno invece avere più tempo per pagare potranno farlo entro il 5 agosto 2011 maggiorando gli importi dello 0,40%.
 La novità è che quest’anno potranno avvalersi dello spostamento anche le persone fisiche non titolari di partita IVA, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti si riferisce solo alle imprese soggette agli studi di settore (esempio: i soggetti diversi dalle persone fisiche non tenuti agli studi di settore verseranno entro il 16 giugno …).


Anticipata quest’anno la solita proroga di agosto: tutti i versamenti a cui si è tenuti dal 1 agosto al 20 agosto slittano al 22 agosto (in quanto il 20 cade di sabato).

In particola l’IVA di luglio 2011 o secondo trimestre 2011, l’INPS minimale commercianti ed artigiani, l’INAIL per chi paga a rate, il DM10, ecc…
Eccezione sono i versamenti da Unico che dovranno essere effettuati in ogni caso  entro il 5 agosto 2011 e non  potranno essere spostati in quanto già godono del differimento dal 6 luglio al 5 agosto stesso.



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Sul fronte 730, stravolti i termini:

per i contribuenti:

  • consegna al datore di lavoro 16 maggio anzichè 30 aprile.
  • consegna ai CAF o professionisti abilitati 20 giugno anzichè 31 maggio 2011.

per i Caf:

  • la trasmissione del 730 slitta dal 30 giugno al 12 luglio 2011.
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Riepilogando per noi e per tutti i nostri colleghi (sperando di non dimenticare nulla):

  • 30 maggio. Trasmissione bilanci europei per coloro che hanno approvato il 30 aprile o 30 giorni dall’approvazione, o come previsto da statuto ma non oltre il 29 giugno come data di approvazione.
  • 16 giugno. Pagamento dell’acconto ICI e diritto annuale camera di commercio.
  • 6 luglio. Versamenti da UNICO 2011 sia da parte delle persone fisiche che dei soggetti diversi dalle persone fisiche quali imprese soggetti a studi di settore. (5 agosto con maggiorazione dello 0,40%).
  • 12 luglio. Trasmissione 730/2011 da parte dei Caf e professionisti abilitati.
  • 31 luglio. Trasmissione 770/2011.
  • 5 agosto. Pagamenti risultanti da UNICO con maggiorazione dello 0,40%.
  • 22 agosto. Pagamento IVA mensile o trimestrale, contributi inps minimi artigiani o commercianti, Inail se rateizzata, DM10, ed ogni versamento che sarebbe dovuto entro il 16 agosto quale ad esempio quello relativo alle ritenute d’acconto…
Nel comunicato parla di spostamento dal 16 giugno al 6 luglio solo di “imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca sugli affitti” , ma riteniamo che il differimento riguardi anche l’IVA (saldo 2010)  per coloro che effettuano il pagamento dell’imposta unitamente all’ UNICO 2011 e non abbiamo effettuato il conguaglio al 16 marzo 2011.

Questo sembra un escursus delle principali scadenze da tenere a mente.

Fonte: Comunicato Ufficio Stampa Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011.
 
A cura di Giuseppe Merola – Commercialista in Sapri.

Circoli e associazioni sportive: Prestazioni non imponibili IVA se dirette alle finalità istituzionali..

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 4626/2011 ha ribadito le linee guida per stabilire quali attivitá degli enti non lucrativi debbano essere assoggettati ad IVA e soprattutto quali invece non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta:

– tutte le attivitá dirette a perseguire lo scopo istituzionale sono escluse dall’ambito dell’IVA, con esclusione quindi delle attività connesse commerciali, tipo spacci, bar, ecc., che sebbene erogano beni e servizi agli associati, sono soggette ad imponibilità esclusivamente ai fini dell’imposta indiretta suddetta.
Nella sentenza del 25 febbraio 2011, i giudici costituzionali hanno esaminato il Ricorso promosso da un Circolo Nautico sportivo dilettantistico contro l’Agenzia delle Entrate che gli imputava l’obbligo di applicare l’IVA sulle prestazioni di “rimessaggio” dei natanti di proprietà dei soci del Circolo medesimo.
L’agenzia nell’avviso di accertamento, riteneva che l’attività di rimessaggio barche fosse da inquadrare come “deposito merci” e quindi rientrante tra le attività commerciali connesse all’attività istituzionale del circolo e per questo soggette ad Iva.
La Corte ribaltando il giudizio, a favore dell’Agenzia, della Commissione di II grado, e riprendendo il disposto dell’art. 7 del DPR 633/72, che recita che non si considerano soggette ad Iva le cessioni o le prestazioni inerenti l’attività istutuzionale svolta, rimarca il fatto che i natanti non si possono considerare “merci” nè quanto meno in deposito in quanto essi sono il cuore dell’attività istituzionale svolta dal circolo.
Inoltre sul rilievo che l’attività di rimessaggio rientrerebbe tra le attività portuali, la Corte ha ribadito che mancando il presupposto del requisito di commercialità, non sussistente nella fattispecie, l’avviso di accertamento è da considerarsi illegittimo e quindi annullato in toto.

Fonte: Corte di Cassazione sentenza 4626 del 25/11/2011.

Commento: Giuseppe Merola commercialista in Sapri.

Equitalia: Befera e Mastropasqua difendono l’operato di Equitalia…nota 10 maggio 2011. Vessazione ?

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Befera -direttore dell’Agenzia delle Entrate- e Mastropasqua -direttore dell’Inps-, il 10 maggio 2011, hanno diffuso una nota congiunta sul sito di Equitalia di cui sono soci rispettivamente al 51% (Ade) e 49% (Inps).L’attività di Equitalia hanno detto è un’attività importante e complessa che ha per oggetto la riscossione di tasse e contributi sottratti allo Stato ed alla comunità.
E’ stato stimato che ogni anno vengono evase o impagate tasse e contributi per circa 120 miliardi di euro; e vista l’enormità del fenomeno diventa necessario contrastarlo con estrema fermezza.
Una legge statale ha affidato ad Equitalia il difficile compito di riscuotere in nome e per conto delle Amministrazioni quanto dovuto dai contribuenti.
Per il ruolo importante che riveste Equitalia, che recupera risorse per conto dello Stato e quindi dei cittadini, i soci vogliono manifestare la loro preoccupazione circa una campagna vessatoria e ingiusta contro la stessa agenzia con aggressione a funzionari e manifestazioni presso le sedi dell’Agenzia di Riscossione. 
Si vuole rimarcare quindi come la stessa Equitalia, svolga un ruolo ingrato ma nel rispetto delle leggi statali nonché nell’interesse dei cittadini e della comunità tutta.
Fonte: Equitalia.
Nostro commento:
Si vuole assentire senza ombra di dubbio all’importanza che riveste l’Agenzia per i cittadini e la macchina statale, c’è da dire però, in ogni caso, che l’attività di Equitalia diventa assillante quando:
  • vengono notificate cartelle di pagamento per tasse o contributi non dovuti, realtà dei fatti che capita abbastanza spesso;
  • il contribuente e chi lo assiste siano costretti, malgrado nulla sia dovuto, a difficoltose operazioni per l’annnullamento di cartelle indebite con notevole dispendio di tempo e di risorse;
  • quando la stessa Agenzia delle Entrate e l’Inps a dispetto di quello che dice Befera e Mastropasqua sono i primi ad ordinare ad Equitalia indebite richieste per negligenza dei loro funzionari che emettono ruoli non dovuti.
Quindi egregi Befera e Mastropasqua, venite nei nostri studi a dare un’occhiata, vedrete che la vessazione esiste, eccome, quando giungono cartelle esattoriali ingiuste ed anche di rilievo, con iscrizione ipotecaria ingiuste, perchè il contribuente molto semplicemente non deve nulla.
Allora, non ci nascondiamo dietro ad Equitalia, per negligenza invece di ADE ed INPS.
Perseguiamo l’evasione fiscale che speriamo prima o poi dovrà scomparire, perseguiamo l’equità fiscale, ma facciamolo con interventi mirati e responsabili solo sui veri evasori con attenzione ed oculatezza, non vessiamo un povero contribuente che per mero errore di un funzionario si vede indebitamente ipotecata l’abitazione dei suoi cari.
Concordiamo che Equitalia è solo il braccio di un Amministrazione statale che spesso colpisce ingiustamente coloro che sono nelle regole, lasciando invece liberi i veri e grandi evasori.
A cura di Giuseppe Merola – Commercialista in Sapri.

Riporto delle perdite in caso di fusione: test del patrimonio netto.

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 54/2011 del 9/05/11 chiarisce qual’è il patrimonio netto da prendere a riferimento nel caso di fusione di due società per la riportabilità delle perdite fiscali.L’art. 172 co. 7 del TUIR disciplina il metodo per limitare il riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti fusi, al fine di contrastare fenomeni di elusione connessi alla compensazione trasversale di perdite fiscali di società prive di capacità produttiva. 

Tale disposizione, prevede tre limitazioni al riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione, comprese quelle della società incorporante:
  • verifica della vitalità della società contenente la perdita;
  • verifica relativa all’ammontare del patrimonio netto contabile di ogni società partecipante alla fusione;
  • verifica dell’esistenza di svalutazioni delle partecipazioni che abbiano un effetto fiscale.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in commento si è soffermata sull’analisi e chiarimento del secondo aspetto da verificare, ossia quello del patrimonio netto contabile di ciascuna società in fusione:
Dopo la verifica del test di “vitalità” (che concerne l’analisi dei ricavi e dei costi del personale, della società partecipante) la possibilità di riporto di perdite fiscali in capo alla nuova società -scaturente dalla fusione- è limitata alla consistenza del patrimonio netto della prima, calcolato senza versamenti o conferimenti effettuati dai soci negli ultimi 24 mesi.
La base per la verifica è l’ultimo bilancio presentato o se più recente la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c..
E’ importante e rafforzativo, dice l’Agenzia delle Entrate, prendere quale metro di calcolo il patrimonio netto, quale indice di redditività teorico-prospettico della società in perdita, che sia verificato alla data più prossima al momento giuridico di validità della fusione.
Nel caso esaminato l’Agenzia chiarisce che per una fusione che abbia effetti fiscali e contabili al 1-01-2010, occorrerà verificare il patrimonio netto a quella data se si vuole riportare perdite fiscali della società fusa al 31-12-2009.

Il quantum di perdita fiscale riportabile non può eccedere il patrimonio netto riscontrato alla data dalla quale scaturisce la perdita medesima.