Home Blog Page 408

Rendita catastale: base Imu.

0

La rendita catastale di un immobile è la base da cui partire per calcolare qualsiasi “imposta” gravante sui fabbricati. Con alcune eccezioni.

Esempio:

Calcolo Imu seconda casa cat A/2 sita in Milano con rendita catastale pari ad euro 1000.

1000 x 168 x aliq. 1,06 / 1000 = 1.780,80 annui. La metà è da pagare entro il 17 giugno.

La formula generale ê:

RENDITA CATASTALE + 5% x 160 x aliquota comune = Imu annua. Per tutte le categorie A e C escluso A10 e C1.

RENDITA CATASTALE + 5% x 55 x aliquota comune= Imu annua. Per la sola categoria dei negozi commerciali C1.

RENDITA CATASTALE + 5% x 80 x aliquota comune= Imu annua. Per la sola categoria A10 immobili uso ufficio.

RENDITA CATASTALE + 5% x 65 x aliquota comune= Imu annua. Per le categorie D, escluso D5.

RENDITA CATASTALE + 5% x 80 x aliquota comune= Imu annua. Per la sola categoria D5.

Si ricorda che da quest’anno ai fini dell’Unico 2013 anno 2012, non bisogna più dichiarare le rendite catastali di tutti gli immobili non locati su cui è stata pagata l’Imu nel 2012. Ossia non bisogna aggiungerle al reddito complessivo, a patto come detto, che nel 2012 vi abbiamo pagato l’Imu.

Solo nell’ipotesi che nel 2012 l’immobile sia stato esente dall’imu, la rendita catastale va dichiarata ai fini irpef in unico/2013.

Nel caso di fabbricato con esenzione dall’Imu nel 2012, la rendita catastale del fabbricato esente non locato nel 2012 deve essere rivalutata ed andrà sommata al reddito complessivo in questo modo:

RENDITA CATASTALE + 5% = imponibile irpef da sommare al reddito complessivo per tutte le tipologie catastali e per tutti i tipi di utilizzo ad eccezione di immobile a disposizione utilizzo “2”, in quest’ultimo caso la rendita va trattata in questo modo:

RENDITA CATASTALE + 5% + 33,33% = imponibile irpef da sommare al reddito complessivo per tutte le tipologie catastali a disposizione codice ‘2’.

Per i terreni che non hanno pagato Imu nel 2012, il reddito. Sia dominicale che agrario va sommato al reddito complessivo dopo averlo rivalutato:

Reddito dominicale x 1,80 = imponile irpef. (Da non dichiare in caso di area fabbricabile su cui si è pagata l’IMU.

Reddito agrario x 1,70,= imponile irpef.

Congruità studi di settore, linee guida.

0

La congruità agli studi di settore non è riconducibile solo “all’allineamento” al ricavo puntuale di Gerico.

§ 1. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 5/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che “ai fini della congruità agli studi di settore” lo “scostamento di live entità” non si intende solo quello che si colloca all’interno dell’intervallo di confidenza (tra congruità al puntuale e congruità al minimo) ma anche gli scostamenti inferiori al “ricavo minimo”; purchè lievi.

§ 2. L’accertamento scatta per gravi incongruenze negli studi di settore.

L’accertamento di “maggiori imponibili per evasione fiscale” può basarsi sull’esistenza di “gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti“.

Ciò ovviamente in rapporto al volume d’affari dell’azienda.

Per ‘grave incongruenza’ s’intende «un significativo scostamento tra il ricavo puntuale e i ricavi dichiarati», mentre gli scostamenti di scarsa rilevanza “non rappresentano gravi incongruenze come richiesto dalla legge”.

§ 3. Conclusioni della circolare.

Con tali osservazioni, l’Ufficio considera «pseudo-congrui» quei contribuenti il cui ricavo si collochi ‘naturalmente’ all’interno dell’intervallo di confidenza.

§ 4. Quando è consigliabile adeguarsi agli studi di settore.

Detto questo, si consiglia – in ogni caso – di effettuare “l’adeguamento in dichiarazione” quando i ricavi dichiarati sono INFERIORI ai 2/3 della congruità puntuale.

§ 5. Esempio.

Ricavi dichiarati = 50.000 euro.

Ricavi attesi dallo studio di settore = 80.000 euro.

2/3 del ricavo puntuale = 53.333 euro.

I ricavi dichiarati dal contribuente per 50.000 euro, sono inferiori per 30.000 euro ai ricavi attesi da GERICO, e quindi minori dei 2/3 (euro 53.333) degli stessi (euro 80.000).

In questo esempio non effettuando l’adeguamento in dichiarazione «è quasi certa la rettifica da parte dell’ufficio».

Ricevere un accertamento da studi di settore per “30.000 euro di maggiori ricavi” in maniera approssimativa costa almeno 2 volte in più, rispetto all’adeguamento in dichiarazione (circa 12.000 euro) tra:

  •  proposte di adesione all’Ufficio;
  • contenzioso nei vari gradi;
  • compensi professionali.

Anche in caso di vittoria piena,  e annullamento integrale dell’accertamento, si spenderà sempre di più dei 12.000 euro di imposte per adeguamento in UNICO.

Aumento IVA, Lupi: faremo di tutto per evitare aumenti. Saccomanni: pronto il pacchetto semplificazioni.

0

Aumento IVA Lupi parla di ipotesi slittamento a dicembre ?

Il Ministro di Trasporti ed Infrastrutture Lupi, da Bologna, ha dichiarato dell’ipotesi di far slittare a dicembre il versamento dell’IVA “Le intenzioni del Governo sono di non aumentare l’IVA, ed in generale la tassazione, è la nostra priorità”.

Ma l’aumento dell’IVA è ormai alle porte, e non si conosce il significato preciso delle parole di Lupi sullo slittamento del versamento: “forse aumentare l’IVA dal 1° luglio ma pagarla a dicembre? ” (non capiamo a cosa serva, se non a creare nuova burocrazia ed ulteriori adempimenti per contribuenti ed operatori…)

Lupi ha detto anche che “Bisogna velocizzare la realizzazione delle infrastrutture, quali le opere grandi e piccole, di cui parleremo nel prossimo consiglio dei ministri, le risorse devono essere erogate e non solo previste, e bisogna anche arrivare ad una sburocratizzazione e semplificazione”.

Intatto il Ministro Saccomanni annuncia un pacchetto semplificazioni: Il titolare dell’Economia ha annunciato che è pronto un pacchetto di misure per “ridurre la complessità burocratica alle imprese”  ed ha anche prospettato la riduzione delle tasse sul lavoro alle aziende, con finanziamenti da trovare e tagliando la spesa dove si può con l’eliminazione di “incentivi e sussidi” erogati in maniera troppo altruistica dai precedenti esecutivi.

Letta da Firenze: dimentica i piccoli imprenditori, ricorda le banche…

0

Letta da Firenze parla di Berlusconi, Renzi, Merkel ed Europa, ma dimentica i piccoli imprenditori, distrutti dal credit crunch. Dimenticanza colpevole! Secondo Letta dovrebbero aspettare l’unione bancaria europea…

Il premier Letta da Firenze ha detto  “o governo di larghe intese o caos”.

Il governo di larghe intese e’ come una “rivoluzione” – ha detto Letta –  “ma altre alternative non c’erano oltre al voto, con una conseguente maggiore confusione istituzionale”.

“Berlusconi non detta la linea”, ha risposto Letta a chi gli chiedeva di commentare le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, «circa la proposta avanzata dal leader del PDL di mettere in atto un braccio di Ferro con Angela Merkel».

In riguardo  alle voci, non troppo sussurrate, del gelo con il sindaco di Firenze Matteo Renzi, Letta  ha dichiarato  “chi pensa che noi «rinverdiremo» antiche storie di galli nel pollaio, ha sbagliato film”. “Sono solo battute quelle di Renzi”.
(Così si è smarcato dalle domande sugli evidenti tentativi di sgambetto, dell’ambizioso Renzi, che freme per la caduta dell’esecutivo -ndr)

Per quanto riguarda l’Euro ha detto “uscirne sarebbe il disastro finale dell’Italia, un errore grave. Noi vogliamo più Europa; l’Europa siamo noi, non possiamo fare finta di niente”.

“L’unione bancaria è fondamentale (per permettere maggiore lucro alle banche -ndr) chiederò con forza che si faccia, che si chiuda la faccenda e questo porterebbe più finanziamenti alle piccole e medie imprese” (stritolate dal credit crunch – e che sicuramente non possono aspettare i tempi biblici dell’unione bancaria europea- caro Letta -ndr).

E qui ci fermiamo …  per rispetto di quei «piccoli imprenditori» e delle loro famiglie “dimenticate dallo Stato”, “stritolate dalle banche”, gente che lavorarava, gente seria “che ha perso tutto”, compreso la dignità, senza nessuna colpa;

E qui ci fermiamo anche per rispetto degli ex dipendenti di quegli «imprenditori», che insieme formavano una grande famiglia.

Ci vogliamo fermare anche per rispetto di quelle persone serie, lavoratrici, rispettose degli altri e dello Stato,  a cui non hanno mai chiesto nulla,  e da cui hanno ricevuto solo “il mal”e (imprenditori senza più una casa, una famiglia, una dignità, imprenditori distrutti ed altri purtroppo che l’hanno fatta finita)  «per colpa di un sistema malato e drogato dalla sete di potere»,  “altro che crisi”.

Tasse sulle masse che diventavano maggiori interessi sul danaro.

E qui ci fermiamo perchè altro non ci interessa.

Sequestro e confisca con il 231.

0

Legittimo – per la Cassazione – il sequestro dei beni societari per il reato di associazione a delinquere commesso dagli amministratori mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sentenza 24841 del 6-6-2013 in applicazione del decreto 231.

Alla società – con il decreto 231 – ne viene attribuita la responsabilità amministrativa, mediante il sequestro e confisca dei suoi beni.

Una delle poche sentenze che ha applicato pedissequamente il decreto 231-2001.

Fattispecie di causa.

Una società era stata indagata per condotta illecita, ex art 24-ter del decreto 231/2001, riferita al reato di emissione ed utilizzo di false fatturazioni e fraudolenta presentazione delle dichiarazioni reddituali, come previsto dagli artt. 2 e 8 del dlgs 74/2000. A seguito di ciò sui beni societari veniva disposto il sequestro preventivo, per il vantaggio ricevuto a seguito di condotta criminosa dei propri amministratori

Il GIP aveva applicato il comma 1 dell’art. 19 del decreto 231/2001 – con cui disponeva il sequestro dei beni. La norma  recita letteralmente “nei confronti dell’ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi ….”

Ed al comma 2 del decreto 231 “Quando non è possibile eseguire la confisca e (il sequestro) a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”.

La società proponeva appello in Cassazione contro l’ordinanza di confisca sostenendo che “l’importo del danno subito dall’erario era minore del profitto ottenuto dalla società” lamentando l’illegittima applicazione dell’art.19 del decreto 231, in merito alla confisca, e sostenendo anche che la società aveva regolarmente presentato la dichiarazione reddituale; “il vantaggio economico poteva essere riferito solo ai documenti oggettivamente inesistenti mentre su quelli soggettivamente fittizi ne aveva corrisposto l’Iva”.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società contro la confisca dei beni, affermando che il sequestro era stato disposto “per l’illecito finalizzato al reato tributario”.

Quindi la misura cautelare ha trovato il suo principale presupposto proprio nel reato di associazione per delinquere, e non nell’illecito fiscale derivante dal reato.

In relazione alla falsa fatturazione, sottolinea la Cassazione, la  società aveva ammesso di averne conseguito profitto, fatto che costituisce il vantaggio dell’associazione a delinquere, proprio contemplato nelle finalità di protezione previsto dal decreto 231/2001.

Clandestino assunto: impresa punibile solo con dolo.

0

L’assunzione di un clandestino, senza permesso di soggiorno, è punibile – con la reclusione – solo in caso “di dolo” del datore di lavoro (ossia per la sua conoscenza dello stato di clandestino del lavoratore assunto).

Negli altri casi, si configura solo una responsabilità colposa, la quale non prevede la pena detentiva.

Lo ha stabilito la prima sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 21362, depositata il 20 maggio 2013.

La Corte di cassazione ha affermato che nella fattispecie è intervenuta la Legge 24 luglio 2008 n. 125, modificativa del reato.

La difesa del datore di lavoro ha chiesto che venisse applicata la nuova disciplina, che ha abolito le precedenti disposizioni che prevedevano la reclusione anche “per sola colpa”, e quindi per  “la non conoscenza” della presenza irregolare del clandestino in Italia.

Con la riforma, «il legislatore ha reso l’illecito per  assunzione di un clandestino», un delitto punibile con la reclusione e ammenda solo nel caso in cui sussista il dolo del datore di lavoro, con la previsione e la volontá di voler porre alle proprie dipendenze un soggetto irregolare o clandestino.

Preliminarmente i giudici della Corte Suprema si sono soffermati sulla rilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie di reato, dell’assunzione in nero.

Più precisamente viene affermato che l’incriminazione per  “chi occupa alle proprie dipendenze” un clandestino, prescinde del tutto dalla fase specifica e precipua del reato principale.

Su questa diverso aspetto i giudici capitolini hanno osservato che nella nuova formulazione della Legge, la fattispecie criminosa dell’assunzione di un clandestino, sia divenuta punibile solo nei casi in cui sussista il dolo dell’impresa.

Per cui, fermo restando che, a norma dell’art. 2, comma 4 del codice penale, per la condotta di reato commesso prima della riforma, resta applicabile il trattamento sanzionatorio previgente più favorevole (arresto e ammenda),  la nuova formulazione della Legge fa sì che il fatto, sia pur colposo comporti l’esclusione della responsabilità penale.

Obbligo Pec ? delego il commercialista per domiciliazione. Facsimile

0

PEC imprese individuali: entro il 30 giugno 2013 le imprese individuali dovranno comunicare alla CCIAA l’indirizzo PEC su cui inviare le comunicazioni certificate avente valore legale. Al fine di ottemperare alla legge 17 dicembre 2012, n. 221 comma 2.

E’ necessario registrare una PEC a nome dell’impresa individuale, che e’ la prassi ordinaria, e controllare ogni giorno, che il postino telematico, non abbia NOTIFICATO un accertamento, una comunicazione INPS, un RIMBORSO IRPEF, o una comunicazione di un cliente, ecc. ecc. come una normale raccomandata, che avra’ valore legale di notifica.

Ma alla CCIAA si puo’ comunicare anche una pec registrata a nome di altri come quella ad esempio del proprio commercialista? Certamente si, in quanto l’impresa comunica che “il suddetto indirizzo PEC è quello su cui riceverà le SUE notifiche”, poi se non si leggeranno, avranno comunque valore di notificazione.

Con questa possibilità, ed allo scopo di rendere quindi, la vita fiscale meno complicata ai clienti, che sono molte volte micro-imprenditori, e che non hanno nè  tempo nè dimestichezza con computer e servizi telematici,  il nostro studio, anche per una funzione sociale,  ha predisposto un proforma di DOMICILIAZIONE con cui  ci delegano a ricevere per loro conto le comunicazioni di Posta Elettronica Certificata, salvo poi consegnare ai diretti interessati, con tanto di firma per ricevuta, la MISSIVA CERTIFICATA.

QUESTE NOTIFICHE VIA PEC, come detto, hanno lo stesso valore di una firma che si appone sull’arrivo di raccomandata.

Per venire incontro a tali clienti, “anche se ci prendiamo una bella responsabilita’”, abbiamo predisposto una delega PER DOMICILIAZIONE da fargli firmare per autorizzazione a registrare, a loro nome e sulla loro posizione cameralela pec del nostro studio. 1) nota

“Chi volesse fare questo atto di bonta’,  contro norme che sono assolutamente invasive, potra’ utilizzare il nostro proforma di delega qui sotto.”

Giuseppe Merola Commercialista in Sapri. mail: merolaconsulting@rivistafiscaleweb.it

 

proforma DELEGA DOMICILIAZIONE PEC PRESSO LO STUDIO _______

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________________

Residente in ______________________________ Pr. (__)  via/corso/piazza ____________________

c.f.: ________________________________

Titolare dell’impresa denominata __________________________ con sede in ___________________

Pr. (__)  via/corso/piazza ___________________________ P.i.: ______________________________

Iscritta alla Camera di Commercio di ____________________________ n. REA __________________

 Al fine di ottemperare alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. Serie Generale, n. 294 del 18/12/2012)

al cui Art. 5 recante “Posta elettronica certificata [..]

  1. 1.       L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e’ esteso alle imprese individuali (che presentano domanda di prima iscrizione) al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore (della legge di conversione) del presente decreto.
  1. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, “sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013”. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda (fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata).

Che prevede quindi l’obbligo di comunicare al registro imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC,

DELEGA ALLA DOMICILIAZIONE

Il dott ___________________nato a ___________________ il ___________________ c.f. ___________________,

iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di ___________________ al n. ____ sez. ___

ad utilizzare per suo conto, la pec di studio denominata _____________________________________

e a registrarla sulla sua posizione camerale per l’invio della corrispondenza legale, con valore di notifica.

Il Professionista, con la presente, si impegna a CONSEGNARGLI IN MANIERA TEMPESTIVA ogni

COMUNICAZIONE CERTIFICATA INVIATA ALLA SUA IMPRESA.

______________ Lì ________                                     timbro e firma della DITTA _______________________

 

Spero di aver fatto cosa utile.

Ricordando che la nota 1 riguarda un chiarimento del Ministero delle Finanze, per cui ciò non sarebbe possibile per le imprese individuali, mentre lo è stato per le società.

Ecco l’estratto della nota.

La nota detta le indicazioni operative per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese individuali e, in calce, afferma: “Resta fermo che, nel vigente quadro normativo, che ricollega l’obbligo di cui in parola, alla iscrizione dell’indirizzo PEC nell’INI-PEC, e quindi regola le modalità dei rapporti tra impresa e Amministrazione, è necessario che l’indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi“.

A questo crediamo si possa ovviare tramite un chiarimento che dovrà arrivare dal Ministero.

Ma ci chiediamo se la raccomandata manuale viene consegnata a delegati senza problemi, o a studi che hanno la sede legale di varie società, perchè ciò non dovrebbe valere anche per la “RACCOMANDATA TELEMATICA”?

Riforme: approvato il Ddl.

0

Il Governo ha approvato il disegno di legge sulle riforme costituzionali.

“L’iter per le  riforme si dovrà concludere in 18 mesi”, ha detto il ministro per le Riforme Costituzionali Gaetano Quagliariello, dopo l’approvazione da parte del Governo del ddl costituzionale che delinea una crono-procedura, per una conclusione positiva.

Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il disegno di legge che stabilisce le norme accelerate per il procedimento di revisione costituzionale, ossia delle Riforme, tanto invocate, anche a più riprese da molti, in primis dal Presidente Giorgio Napolitano.

Il Comitato per le Riforme sarà composto da 20 senatori e 20 deputati, scelti tra i membri delle commissioni per gli Affari costituzionali del Senato e della Camera, e che saranno nominati dai Presidenti delle Camere stesse.

Il Comitato per le Riforme costituzionali, sarà deputato ad esaminare le prospettive di revisione dei Titoli I,II, III e V-parte seconda della Costituzione. Le Riforme riguarderanno:

  • la forma dello Stato.
  • la forma del Governo e del bicameralismo.
  • la Giustizia.

Il comitato per le Riforme riceverà “le proposte di legge”,  di Riforma della Costituzione,  e dopo averle esaminate, sarà investito della responsabilità di elaborare i progetti di Legge Costituzionale corredate da ampie relazioni illustrative.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione delle Riforme, il Consiglio dei Ministri ha deliberato che  i lavori parlamentari saranno organizzati in un periodo massimo di 18 mesi.

Il disegno di legge, appena varato dal governo, dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 31 ottobre 2013, quando la Commissione degli Esperti avrà presumibilmente terminato i lavori e fornito le prime proposte al Governo.

Insomma per la fine di ottobre 2014 le RIFORME dovrebbero avere l’approvazione finale, salvo l’eventuale referendum confermativo che l’esecutivo comunque ritiene di dover svolgere.

Catasto: ai Comuni l’accesso per la verifica degli immobili.

0

L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 5 giugno 2013, rende noto che i Comuni potranno accedere ai dati del Catasto, per visionare le planimetrie (depositate) degli immobili siti nel proprio territorio.

CONTROLLI CATASTO – COMUNI INTERSCAMBIO DATI AI FINI DELLA VERIFICA DEGLI IMMOBILI.

Ciò ai fini della verifica degli immobili IN CATASTO per  il controllo della rispondenza tra i dati fiscali e la superficie reale.

L’Agenzia comunica che ciò sarà possibile attraverso la piattaforma informatica “Portale per i Comuni” e “Sistema d’interscambio” con cui gli Enti locali potranno accedere al catasto per la verifica degli immobili.

Questo occorrerà sia ai Comuni che allo Stato, anche ai fini del giusto pagamento IMU.

Viene data in tal modo attuazione al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013.

Attraverso il canale telematico quindi, i Comuni potranno accedere AL CATASTO per la verifica dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte nella sezione urbana, e corredate di planimetria che sarà possibile visionare in via informatica.

Per i soli immobili a destinazioni abitativa, i Comuni potranno consultare i dati del Catasto relativi alla  superficie al netto di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie.

Tutto ciò, ovviamente, servirà per effettuare la verifica degli immobili presenti nel territorio comunale: precisamente per controllare se i dati e le planimetrie registrati in CATASTO corrispondano all’immobile realmente esistente.

Il Provvedimento che permetterà lo scambio dei dati tra Comuni e Catasto, con l’Agenzia del Territorio e l’Agenzia delle Entrate, è diretto a perseguire quelle evasioni sui dati comunicati, che spesso sono difformi dai fabbricati, sia in riguardo alla superficie che in riguardo alla categoria qualitativa dell’immobile per l’assegnazione della congrua rendita catastale.

E’ ovvio che anche in questo settore ci sono i furbi: chi dichiara di avere un immobile rurale, mentre in realtà “ha una villa con piscina”; che potrà eventualmente anche essere dichiarata come una normale abitazione di categoria A2, mentre si tratta di una categoria A7, che oltretutto non è esente dal pagamento dell’IMU sulla prima casa.

Cassa forense, prescrizione contributi. Cass.11725-13.

0

Prescrizione dei contributi alla Cassa forense. La Sentenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che la decorrenza della prescrizione “decennale” dei contributi dovuti alla Cassa, vale anche in caso di dichiarazione “inviata ma infedele” e non solo omessa.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11725 del 15 05 2013 si è pronunciata sulla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense.

La disciplina su tale prescrizione dei contributi ed accessori è contenuta nell’art. 19 della LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 576 (Riforma del sistema previdenziale Cassa forense) (G.U. 27 settembre 1980, n. 265), che prevede regole diverse in merito alla prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa Forense.

Tale differenza si riferisce alla comunicazione dovuta alla Cassa Forense da parte degli obbligati iscritti, in riferimento alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge suddetta (che regola anche la prescrizione dei contributi alla Cassa Forense).

In particolare la distinzione, in merito alla prescrizione, si riferisce all’evidenza dell’effettuazione della comunicazione, l’omissione della comunicazione, l’infedeltà della comunicazione.

L’esclusione della prescrizione dei contributi decennale, dovuti alla Cassa Forense,  si riferisce solo all’ipotesi di dichiarazione reddituale omessa, diversamente la comunicazione infedele della dichiarazione, innesca la prescrizione dei contributi a decorrere dalla data di comunicazione della dichiarazione.

La prescrizione decennale dei contributi dovuti alla Cassa Forense vale anche per la dichiarazione falsa, con decorrenza dal suo invio.

- Advertisement -

APPLICATIONS

HOT NEWS

Renzi e il flop sulla legge elettorale.

Il giovane Governo Renzi deve fare bene attenzione agli affari esteri con la crisi ucraina in corso, dove sono in ballo interessi economici, ma...
Verified by MonsterInsights