Isee e riccometro: binomio esplosivo contro i furbetti del quartiere: i dati non correttamente dichiarati fanno scattare il penale.

La riforma dell’ISEE, prelude al (di fatto) riccometro.

Il Ministro degli affari regionali Graziano Del Rio, ha presentato il decreto che riforma la dichiarazione ISEE, che nella sostanza occorre per  la misurazione della ricchezza familiare, per questo chiamato giustamente “riccometro”.
La Riforma dell’ISEE o “indicatore della situazione economica equivalente” – che si ricollega a quanto previsto dall’art. 5 della Legge 214 del 2011, (propriamente detta salva-italia!), “passerà ai raggi X” il reddito familiare dichiarato attraverso il modello ISEE.

La dichiarazione si ricorda è presentata dal contribuente al fine di ottenere agevolazioni sulle spese di istruzione, spese mediche, bonus statali, rateizzazioni, servizi sociali e quant’altro che rileva in rapporto alle capacità reddituali familiari.

La dichiarazione ISEE si potrà chiamare  a tutti gli effetti “riccometro” in quanto determina la ricchezza familiare disponibile.

Può accadere, anzi diciamo che accade, che in molti casi tali agevolazioni sono fruite in maniera indebita, in quanto i dati dichiarati dal contribuente non sono corretti.

Tale “pseudo-dimenticanza” (per chi non lo sapesse) “è penalmente rilevante”  proprio per il fatto di aver beneficiato di aiuti di stato, in luogo  di altri cittadini che ne avevano maggior diritto.

Tali rilievi di non correttezza, peraltro attuabili anche adesso, riguarderanno principalmente l’analisi delle spese effettuate dal nucleo familiare e che determineranno di fatto la costruzione del riccometro familiare.

Si tratta di tutti quei costi sostenuti dalla famiglia ritenuti significativi,  come ad esempio il possesso di yatcht, auto e moto di grossa cilindrata, ecc. ecc. che qualora dichiarati farebbero impennare il parametro ISEE ai fini dei benefit fruibili.

Le novità sono riportate nella misurazione della ricchezza familiare attraverso l’acquisizione dell’autocerficazione che di fatto costituisce la dichiarazione IMU, ma ora anche attraverso l’incrocio di banche dati, come quelle del PRA, o delle assicurazioni possedute, ecc…

Attenzioni quindi a false dichiarazioni ISEE, perchè diversamente da quanto si potrebbe pensare, ciò costituisce reato penalmente perseguibile.

Elaborare la dichiarazione ISEE, non significa riportare (pedissequamente) solo i dati della dichiarazione dei redditi 730 o unico, ma anche introiti esenti ai fini IRPEF, come ad esempio il reddito delle abitazioni – soggette all’IMU – ma non più soggette all’IRPEF, le borse di studio o le pensioni di invalidità, ed in genere tutti i redditi, che sia pur conseguiti, non rilevano ai fini delle imposte sui redditi IRPEF, ma rilevano, eccome,  ai fini ISEE.

Inoltre è bene ricordare che ai fini della costruzione della dichiarazione ISEE, e quindi dell’INDICATORE CHE PERMETTE LA FRUIZION DI BENEFICI, VI SONO ANCHE I BENI MOBILI, costituiti dagli strumenti finanziari, quali depositi in cc, azioni, obbligazioni, e tutto quanto riguarda il settore del risparmio. Ciò si ricorda andrà  sempre dichiarato nel modello ISEE, ed  è causa di scostamenti rilevanti (in incremento) dell’INDICATORE di ricchezza familiare.

Quindi il binomio ISEE-RICCOMETRO si pone come vero e proprio miglior strumento anti-evasione fiscale, più dello spesometro e del redditometro.

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