Lo split payment IVA è un meccanismo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 che prevede l’applicazione della “scissione dei pagamenti”. In buona sostanza, il soggetto privato incassa l’importo della fattura al netto dell’IVA che viene versata direttamente alle casse dell’Erario.  Con tale modalità di funzionamento lo Stato beneficia di un anticipo dell’imposizione fiscale ai fini IVA.
Split Payment 2018: novità
La finalità del meccanismo alla base del funzionamento dello Split Payment è quello di ridurre il rischio di evasione fiscale.
Per il corrente anno 2018, la Legge di Bilancio approvata dal Governo Gentiloni ha esteso il meccanismo della “scissione dei pagamenti” anche sulle fatture emesse dai professionisti soggetti a ritenuta d’acconto.
Il meccanismo dello split payment IVA 2018 non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche: cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari siano debitori d’imposta (reverse charge); spese non certificate in fattura; operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA.
Tra le novità del Decreto Legge 50/2017 è stata estesa l’applicazione dello split payment anche ai professionisti, che ha generato diverse critiche: per i liberi professionisti tale meccanismo comporta una limitazione della liquidità disponibile che pesa profondamente sulle categorie delle professioni liberali “colpite” dalla crisi.
Non a caso, vi era stata la proposta dell’ex viceministro all’Economia Enrico Zanetti il quale, all’indomani dell’introduzione del meccanismo Split Payment per i professionisti, era intervenuto su Facebook per proporre l’eliminazione della ritenuta IRPEF alla fonte.
Per i soggetti contribuenti che applicano lo split payment 2018 e che risulteranno a credito IVA, è previsto che le operazioni rientranti nella “scissione pagamenti” partecipino nel computo di quelle che possono beneficiare del rimborso IVA prioritario.
Si ricorda che in sede di registrazione della fattura, l’IVA deve essere annotata sul registro Iva vendite, ma non computata nella liquidazione periodica.

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