Anche quest’anno la sospensione feriale dei termini processuali (ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 742 del 7/10/1069) DECORRE dal 1° agosto 2012 e si riattiverà il 16 settembre 2012.
I 46 giorni di congelamento dei termini processuali si completano quindi il 16 settembre 2012,
E’ bene rimarcare che anche se quest’anno il 16 settembre cade di domenica, “tale giorno” si dovrà ugualmente conteggiare ai fini del calcolo dei termini PROCESSUALI..
Giusto per fare un esempio, se al contribuente è stato notificato un avviso di accertamento il 15 luglio 2012, si avrà tempo per l’opposizione (tramite il reclamo o il ricorso) fino al 29 Ottobre 2012:
- LUGLIO: 16 giorni validi.
- AGOSTO: sospeso.
- SETTEMBRE: 15 giorni validi fino al 30/09 (dal 16/09 compreso).
- OTTOBRE: 29 giorni.
Il giorno 29 ottobre scade quindi il termine del 60° giorno per impugnare l’atto.
La sospensione dei termini processuali RIGUARDA:
– Le controversie di natura civile;
¨- Le controversie tributarie ed amministrative, COMPRESO IL RECLAMO OBBLIGATORIO (e compresi sia gli atti di impugnazione come Ricorsi, Appelli e Costituzioni in giudizio, sia i Depositi degli atti legali e tributari presso i Tribunali e le Commissioni Tributarie).
– L’accertamento con adesione;
– Il pagamento entro 60 giorni in misura ridotta di sanzioni amministrative e tributarie.
La sospensione dei termini processuali NON RIGUARDA:
– I contenziosi in materia di lavoro;
– Le procedure cautelari come l’istanza di sospensiva;
– L’opposizione ad atti esecutivi come i precetti;
– Il procedimento per l’accoglimento o il diniego della “sospensiva” dell’esecuzione di un atto già impugnato
– Il procedimento per l’inizio della procedura della dichiarazione di fallimento o per l’amministrazione controllata.
Ed altri PROCCEDURE similari.
In generale, per avere una linea guida, la sospensione riguaarda i procedimenti civili, amministrativi e tributari.
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