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Perdite società di comodo.

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SOCIETÀ DI COMODO. LA VERIFICA TRIENNALE DI PERDITE SISTEMICHE.

La circolare n. 1/2013 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce alcuni aspetti riguardanti la verifica triennale dello status di società di comodo.

Ciò per quanto riguarda l’esistenza di perdite fiscali in tutti i tre gli anni di osservazione del periodo 2009-2011.

Il documento di prassi spiega, che ai fini della verifica delle perdite esistenti nel triennio, non rileva il fatto che la società in un anno “si sia adeguata ai ricavi minimi” e quindi in tal caso la società è considerata comunque di comodo a partire dal 1° gennaio 2012.

Questo però non è logico! In quanto se nel triennio 2009-2011 la società, con una effettiva perdita fiscale, si è adeguata alle norme sulle società non operative (art. 30 della Legge 724/94), aumentando il reddito effettivo a quello minimo teorico,  in realtà dichiara un reddito imponibile e non una perdita fiscale.

E quindi nel triennio di osservazione:

– Ha interrotto la perdita “sistemica” che comporta l’inquadramento nello status di società di comodo con tutte le su conseguenze negative che sappiamo.

–  Ed ha dichiarato un reddito pari al minimo.

Ciò che dovrebbe essere rilevante ai fini dell’osservazione triennale, per la determinazione dello status di società di comodo, è il reddito imponibile dichiarato ai fini del calcolo delle imposte da pagare, anche se realmente la società NEL TRIENNIO ha conseguito una perdita economica.

L’essersi conformato alle disposizioni previste dall’art. 30 L. 724/94, con la dichiarazione di un reddito fiscalmente imponibile “sia pur teorico”, dovrebbe avere la conseguenza di considerare il periodo d’imposta “non in perdita fiscale”.

Il concetto potrebbe essere analogicamente riportato all’adeguamento agli studi di settore:

–   I contribuenti che si adeguano al ricavo puntuale di gerico, sono parificati ai congrui naturali.

Le motivazioni per giunger a conseguenze diverse tra società in perdita sistemica (ma che hanno dichiarato il minimo) e l’incongruità agli studi di settore sanata con l’adeguamento, sono abbastanza oscuri.

Non vi sono motivi per ottenere differenti conclusioni tra l’adeguamento al minimo delle società in perdita sistemica e l’adeguamento agli studi di settore; pur considerando le debite differenze che sussistono tra la due fattispecie.

In questo contesto – di logica non condivisibile – occorre tener comunque conto delle  indicazioni dell’Agenzia delle Entrate al fine di prevenire possibili contestazioni in sede di verifica fiscale.

Non superare il test di operatività, ed essere considerata società di comodo, comporterà l’applicazione di norme fiscali molto negative.

La normativa sulle società di comodo ha subito rilevanti modifiche a seguito Dl. 138/2011:

– Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 le società di comodo dovranno pagare una maggiorazione sull’IRES pari al 10,50%.
– Dopo il triennio 2009-2011 che determina lo status di società di comodo, tali società non potranno chiedere a rimborso il credito IVA, né utilizzarlo in compensazione orizzontale.

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