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Senza una vera “prova di resistenza” il mancato dialogo non “mina” l’atto

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Aggiornato il: — 5/05/20

FONTE: FISCOOGGI.IT

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7380 del 17 marzo 2020, ha affermato rilevanti considerazioni in tema di contraddittorio endoprocedimentale.

Nel caso concreto, il contribuente aveva impugnato, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, un atto d’irrogazione di sanzioni, relativo al periodo d’imposta 2008, fondato su una contestazione, derivante da una verifica fiscale della Guardia di finanza nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, della quale era stato legale rappresentante.

L’atto di contestazione addebitava al contribuente, quale autore della violazione, l’omesso versamento, ascritto all’associazione sportiva, di importi dovuti per omessa autofatturazione di acquisti.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, con sentenza poi confermata anche dalla Commissione tributaria regionale della Campania,

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