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Rivalutazione partecipazioni e terreni anche per il 2017: sempre 8%

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La legge di bilancio 2017 n.232/2016 ha riaperto i termini per accedere alle rivalutazione di terreni e partecipazioni con alcune modifiche introdotte al DL. 282/2002, per la ri-determinazione agevolata dei suddetti beni.

I commi 554 e 555 art. 1 della legge n.232/2016, finanziaria 2017,  infatti, hanno riaperto i termini per la rivalutazione come vigente nell’anno 2016 dal 1-1-2016 fino al 30 -6-2016.

La nuova rivalutazione sarà possibile per le partecipazioni e i terreni detenuti alla data del 1-1-2017. La ri-determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie è limitata alle partecipazioni  non negoziate in mercati regolamentati, per i terreni edificabili e quelli con destinazione agricola.

La rivalutazione consente al titolare di sopportare un minor carico fiscale IRPEF, nel momento in cui è in procinto di cedere detti beni.

Risparmiando l’ordinaria tassazione della plusvalenza realizzata sulla cessione di tali beni, come disposto dagli art. 67 e 68 del Testo Unico.

Facendo un banale esempio, se il contribuente è proprietario di una quota societaria pari al 30% del capitale sociale di 10.000 euro (costo di acquisto), nel momento in cui realizza nel corso della vendita l’importo di euro 53.000, dovrà dichiarare una plusvalenza di 50.000 euro, soggetta alla enorme tassazione ordinaria IRPEF e relative addizionali.

Con la possibilità di rivalutare la sua quota societaria, ri-derminandone il valore al prezzo di mercato ossia da 3000 a 53.000 euro, pagando l’imposta sostitutiva dell’8%, pari nell’esempio a 4000 euro, nel momento in cui effettua la vendita della propria quota, non si rileverà plusvalenza (con notevole risparmio) avendo già affrancato e portato in pari il valore della quota societaria al valore di vendita. (Diversamente la plusvalenza avrebbe costituito reddito imponibile soggetto a IRPEF per scaglioni, del 23, 27, 31 ecc… un risparmio notevole rispetto ai 4000 euro per la rivalutazione rispetto ai 25.000 euro circa senza accesso alla rivalutazione).

Come prima anticipato, per quanto riguarda quote, titoli o diritti societari non negoziati, è possibile considerare invece del costo di acquisto della quota di capitale sociale, il valore che corrisponde alla parte di patrimonio netto societario alla data della rivalutazione, che sarà preso a base della successiva vendita.

Tale valorizzazione del patrimonio netto, dovrà essere determinata da perizia giurata elaborata da commercialisti, periti commerciali, revisori contabili iscritti negli appositi albi.

La perizia occorre anche nel caso della rivalutazione dei terreni per la successiva rivendita, che dovrà essere eseguita da un tecnico geometra o ingegnere iscritto nei relativi ordini.

Le condizioni per l’accesso alla rivalutazione agevolata attengono alla data di perizia che dovrà essere giurata dal professionista entro il 30.6. 2017, successivamente sulla differenza tra il costo di acquisto della partecipazione o del terreno e l’importo rivalutato andrà versata l’imposta sostitutiva dell’8%, in luogo di IRPEF e addizionali sia per le partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale) che per quelle non qualificate (non superiori al 20% del capitale sociale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato in un’unica soluzione nel termine del 30 giugno 2017 o in tre rate uguali annuali (30 giugno 2017, 30 giugno 2018, 30 giugno 2019).

Stesso calcolo e versamento va fatto per la rivalutazione di un terreno ai fini della rivendita. E’ possibile, come detto assumere, in luogo del costo di acquisto, il valore del bene alla data della rivalutazione, determinato a seguito di perizia giurata di stima, stilata da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili, iscritti agli appositi albi.

La Legge 232 finanziaria 2017, ha elevato il costo tributario della rivalutazione dei terreni (nel 2016 al 4%) equiparandolo alle partecipazioni e quindi per entrambe andrà pagato l’8% dell’eccedenza periziata rispetto al costo di acquisto.

All’atto del rogito notarile dovrà quindi essere dichiarato di aver acceduto alla rivalutazione, fatto da indicare nell’atto di vendita. Si ricorda che l’atto di acquisto potrà anche essere precedente rispetto alla perizia giurata di stima.

La verifica se ci sono differenze tra il prezzo dichiarato e il valore periziato andrà comunque dichiarato in Unico quale plusvalenza nel caso ad esempio il valore di vendita è stato determinato in euro 55.000, e il valore rivalutato con perizia è invece pari a euro 50.000,00. In questo caso oltre al costo della rivalutazione (8% della differenza tra costo di acquisto e valore della perizia di 50.000 euro) andrà anche dichiarata la plusvalenza ordinaria di 5000 euro da assoggettare a normale imposizione tributaria in occasione di unico 2018.

La norma introdotta in varie riprese e in vari anni, ha chiaramente lo scopo di evitare che il cedente possa vendere solo formalmente la quota al costo, e fare nero. Con la rivalutazione agevolata il contribuente avrà tutto l’interesse a dichiarare l’importo effettivamente dichiarato in atto anche ai fini di riciclaggio ed auto-riciclaggio.

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