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Rinvio di udienza via fax non esaminabile.

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L’istanza di rinvio di udienza comunicata via fax, non obbliga il giudice ad esaminarla.

E’ il principio che emerge dalla Cassazione penale – sez. VI – che ha emesso la sentenza n° 28244 del 28-06-2013.

La fattispecie riguardava un soggetto che ricorreva alla Corte Suprema contro la decisione della Corte di appello di Catania che si pronunciava sul reato di abuso di ufficio perpetrato dallo stesso.

Il condannato lamentava come i giudici di merito non avessero tenuto conto, senza neanche esaminarla,  un’istanza di rinvio di udienza, trasmessa via fax dal proprio difensore.

Secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice in piena legittimità rigetta l’istanza di rinvio di udienza, proposta dal difensore, a mezzo fax, poiché  l’art. 121 del codice di procedura penale prescrive che le memorie e le richieste debbano essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, al contrario del fax, che non potendo dare certezza della provenienza, non può essere utilizzato per la richiesta di rinvio di udienza  nè obbliga il giudice a prenderne in esame l’istanza.

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