Dichiarazioni: il quadrato RG dei semplificati per baule

La dichiarazione dei redditi 2018 anno 2017, dovrà essere elaborata per la prima volta ai semplificati per cassa.

Per le imprese minori che utilizzano la contabilità semplificata, i ricavi concorrono alla formazione del reddito solo se effettivamente percepiti e le spese solo se effettivamente sostenute. Per queste disposizioni non hanno rilevanza e non dovranno essere inserite – per la determinazione del reddito – le rimanenze finali giacenti al 31 dicembre 2017 ma solo quelli iniziali al 1° gennaio 2017.

Molte imprese avranno una perdita importante nel 2017, e nel 2018 un reddito altissimo, visto che la perdita subita nel 2017 non potrà essere riportata nel 2018.

ESEMPIO CONTO ECONOMICO 2017:

RIMANENZE INIZIALI 1-1-2017   € 100.000

ACQUISTI IN CORSO DI ANNO      € 30.000

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TOTALE COSTI                           € 130.000

RICAVI 2017 € 70.000

TOTALE RICAVI   €  70.000

PERDITA 60.000

RIMANENZE DA RIPORTARE SOLO IN RIGO RG38 EURO 60.000

(IN DICHIARAZIONE 2018 ANNO 2017 NON RIPORTABILE — ATTENZIONE LE RIMANENZE DI EURO 60.000 VANNO COMUNQUE INDICATE NEL RIGO RG 38 CHE NON AUMENTA IL REDDITO IMPONIBILE MA SERVE PER LE VERIFICHE FISCALI)

ESEMPIO CONTO ECONOMICO ANNO 2018 SUCCESSIVO.

RIMANENZE INIZIALI ======000

ACQUISTI        30.000

TOTALE COSTI 30.000

RICAVI           70.000

TOTALE RICAVI 70.000

UTILE IMPONIBILE 2018 40.000 PERDENDO LA DEDUZIONE DEGLI ACQUISTI E RIMANENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI PER EURO 60.000.

Per noi questa procedura è un vero furto.

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ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI CASSA. Continuano a concorrere alla formazione del reddito in base al precedente principio di competenza (in cui i costi sono maturati anche se non pagati): le perdite su beni strumentali e le perdite su crediti, così anche le spese per prestazioni di lavoro, le minusvalenze e le sopravvenienze pass., le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le quote di ammortamento di beni materiali e immateriali e i canoni di leasing. Nell’ attuale dichiarazione come da esempio il legislatore ha previsto un’apposita disposizione che doveva permettere la corretta transizione alle nuove regole di determinazione del reddito. Parliamo delle rimanenze iniziali: per evitare una doppia imposizione restano deducibili nell’ anno del passaggio al nuovo regime, ma ovviamente in molti casi non essendo riportabili CREANO UNA GRANDE PERDITA NON RIPORTABILE.

CON CONSEGUENTE MAGGIOR REDDITO NELL’ANNO PROSSIMO, SULLE VENDITE DELLE RIMANENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI … CHE NON SONO DEDUCIBILI…

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