INPS: Riduzione dei contributi previdenziali nel “settore edilizio” confermato all’11,50% anche per il 2013.

1. COMUNICATO INPS. L’INPS con il messaggio n. 11.999 del 25-07-2013, ha comunicato che nel caso in cui non intervenga ─ entro il 31 luglio 2013 ─ il decreto interministeriale congiunto “Lavoro ed Economia”, le imprese del settore edilizio, potranno applicare, a decorrere dal 30 agosto 2013, la riduzione dei contributi pari all’11,50% del dovuto, come prevista, in pari misura, anche per il 2012.

2.BENEFICIARI DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA. La riduzione dei contributi sarà applicabile per le retribuzioni dell’intero anno 2013, da dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013,  e quindi anche per i periodi pregressi al 30 agosto 2013;  esclusivamente, come detto, per le imprese operanti nel settore edilizio.

3. MODALITA’ DI INOLTRO DELLE ISTANZE DI SGRAVIO. Le domande dovranno essere inoltrare ESCLUSIVAMENTE IN VIA telematica, a partire dal 30 agosto 2013, tramite l’utilizzo del modulo “RID-EDIL” presente sul sito INPS, con cui si potrà chiedere la concessione della riduzione dei contributi anche per i periodi PREGRESSI da gennaio a luglio 2013.

4. UTILIZZO DELLA RIDUZIONE. Lo sgravio potrà essere utilizzato,  dai datori di lavoro, durante l’invio del flusso UNI-EMENS, per le retribuzioni mensili, scomputando il credito derivante dalla riduzione dei contributi rispetto al debito contributivo da versare. Quando si tratti di matricole cessate o sospese, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere il modello suddetto relativo all’ultima mensilità trasmessa  in cui la matricola era ancora attiva. Nell’ipotesi in cui il decreto, venga firmato successivamente agli sgravi concessi, e sia modificativo dell’aliquota di riduzione dei contributi in edilizia rispetto all’anno 2012, l’INPS provvederà al recupero dell’eccedenza se lo sgravio sarà minore dell’11,50%, mentre fornirà disposizioni per conguagliare ulteriori importi a credito dell’impresa qualora il decreto concederà maggiore riduzione dei contributi per il 2013 rispetto all’11,50% suddetto.

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