Con decorrenza dal 1 gennaio 2018 le famiglie italiane meno abbienti ed in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa potranno fare richiesta del nuovo beneficio economico, il REI 2018. Quali sono i requisiti necessari?

REI 2018: cos’è e come funziona

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Si tratta di una misura che consente di beneficiare dal punto di vista economico dell’attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA e subordinata all’adesione di un progetto di inclusione sociale e lavorativa e subordinata alla valutazione della situazione economica del soggetto richiedente.

Il REI 2018 è una misura di sostegno sociale ed economico che permette di lottare contro la povertà di chi si trova a vivere in una situazione disagiata; viene erogato per un massimo di 18 mesi e, per chi già beneficia dell’ex SIA, vengono sottratte le mensilità già percepite.

Per richiedere la Social Card REI 2018, la procedura di consegna ed accoglimento della domanda è molto veloce, in genere occorrono solo 20 giorni per ottenere il riconoscimento del diritto. Per presentare le domande occorre allegare i documenti al fine di vedersi erogati i 534 euro mensili riconosciuti a chi versa in condizioni di disagio economico e sociale.

Requisiti e chiarimenti per beneficiare REI 2018

La Circolare INPS n.172 del 22 novembre 2017 ha fornito dettagli ed informazioni utili riguardanti i requisiti necessari per poter accedere a questo beneficio economico: il REI 2018.

Infatti, la stessa Circolare INPS riporta al punto 1) i seguenti requisiti che occorre possedere al momento in cui si presenta l’istanza di richiesta del beneficio economico.

L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, stabilisce che il REI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, l’articolo 3 del decreto legislativo precisa che il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:

1)   cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Per quanto concerne i requisiti familiari, il successivo comma 2, del citato articolo 3, stabilisce che […] il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:

A  -presenza di un componente di età minore di anni 18;

B  – presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;

C  – presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;

D  – presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale […].

Per quanto concerne i requisiti di carattere economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo, il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:

1)   un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;

2)   un valore dell’ISRE ai fini REI non superiore ad euro 3.000;

3)   un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

4)   un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;

5)   un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. […]”.

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