Home DIRITTO SOCIETARIO Pex: Dividendo imponibile e partecipazioni black list.

Pex: Dividendo imponibile e partecipazioni black list.

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a cura di Giuseppe Merola Commercialista in Sapri.

Il coordinamento fiscale realizzato dalla PEX non attiene solo ai redditi e agli utili di competenza (che la società consegue e successivamente eroga ai soci sotto forma di dividendi) ma anche alle plusvalenze e minusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni societarie.

Con la PEX è esclusa in maniera parziale l”imposizione fiscale sui dividendi percepiti dai soci, tenendo conto del carico tributario pagato dalla società erogante. La parte di dividendo imponibile in capo ai soci, è maggiore quando trattasi di persone fisiche, ditte individuali o società di persone (attualmente al 49,79%) mentre si riduce al 5% se il socio percettore è un’altra società di capitali.

Quando in seguito a cessione di partecipazioni si determina una minusvalenza, l”applicazione della PEX diventa “non conveniente”, in quanto in mancanza dei requisiti per l”operatività dell”esenzione sarebbe consentita la deducibilità delle minusvalenze realizzate.

REQUISITI PER L”APPLICAZIONE DELLA PEX. La PEX può essere utilizzata quando la società a cui si partecipa ha sede legale in un Paese white list.

Invece per le minusvalenze conseguite per le partecipazioni in società residenti in Paesi Black list, è necessario stabilire che tali minusvalenze non siano contabilizzate per conseguire un risparmio di imposta. Ricordiamo che la disciplina prevista dall’art. 167 del TUIR relativa alle CFC (Controlled Foreign Companies) prevede l’imputazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti dalle società controllate residenti in Paesi black list.

La normativa  sulle CFC non permette di compensare gli utili di tali società con le perdite del soggetto controllante, e allo stesso modo neanche le perdite delle CFC con i redditi dei soci partecipanti. Con la regolamentazione in essere sulle CFC, ai fini della deduzione delle minusvalenze da queste realizzate, la società residente partecipante dovrà provare quali siano  le motivazioni economiche che l’hanno spinta ad acquisire partecipazioni in società residenti in Paesi black list .

 

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