prescrizione reati tributariLa prescrizione dei reati tributari, prima del 17 settembre 2011, avveniva dopo sei anni dalla commissione del reato. Dopo il Dl 135-2011 il termine è stato allungato ad otto anni.

Quindi per la prescrizione dei reati tributari bisogna fare attenzione alla contestazione del reato in merito alla data in cui eventualmente sia stato commesso.

Le eventuali cause di interruzioni della prescrizione aumentano di 1/4  l’ordinario periodo di decadenza. Di conseguenza per i reati tributari commessi prima del 17 settembre 2011 la prescrizione, in presenza di cause di interruzione, spira doppo 7 anni e mezzo, ed invece dopo 10 anni per i reati commessi dopo il 17 settembre 2011.

La riforma della prescrizione dei reati tributari è intervenuta a seguito del DL 135/2011.

Si ricorda che ai fini della interruzione della prescrizione dei reati tributari, per cui il termine di decadenza aumenta di 1/4, è valido anche il PVC ancora non notificato,  ma solo compilato dai verificatori purchè prima del termine di prescrizione. La Cassazione  infatti con la sentenza n. 37933 ha chiarito che – ai fini del prolungamento di 1/4 del periodo normale di prescrizione di sei e otto anni – basta che il Pvc sia stato redatto entro i termini ordinari, anche se non notificato ancora al contribuente.

Nel caso in cui il reato tributario sia stato commessso per emissione di fatture per operazioni inesistenti i termini di prescrizione iniziano a decorre dalla data di  emissione del documento fiscale.

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