La sentenza della Corte di Giustizia UE n. C 421 – 10, ha chiarito che per quanto riguarda l’Imposta sul valore aggiunto il principio generale della sua debenza è nello Stato in cui l’Impresa ha la sede dell’attività e non in quello in cui ha la residenza l’imprenditore.
E’ il caso di un imprenditore individuale che ha mantenuto la residenza in uno Stato diverso dalla sede dell’attività.
L’oggetto di causa riguardava i presupposti del meccanismo dell’inversione contabile dell’operazione eseguita da una impresa non stabilita nel Paese in cui l’imposta era sorta.
Fonte: Italia oggi del 7 ottobre 2011.
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